venerdì 4 dicembre 2015

Sponsorizzazioni ad associazioni sportive sempre deducibili sotto i 200 mila euro

Secondo la Provinciale di Novara, è sufficiente provare l’avvenuta promozione del soggetto erogante tramite l’attività del beneficiario

L’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 ha introdotto nel nostro ordinamento un principio cardine a salvaguardia di coloro che intendono finanziare il mondo sportivo dilettantistico mediante lo strumento della sponsorizzazione. Infatti, dalla lettura della norma pare essere chiaro l’intento del legislatore di garantire la piena deducibilità, per il soggetto finanziatore, di tutti quegli oneri sostenuti dallo stesso per la promozione della propria immagine e/o prodotti mediante la sponsorizzazione degli enti sportivi dilettantistici.
Tale precetto, stabilendo un parametro annuo ben definito (200.000 euro), al di sotto del quale le sponsorizzazioni devono essere “parificate fiscalmente” alle spese pubblicitarie, assume il valore di “presunzione assoluta”, dovendosi, pertanto, evitare qualsiasi sindacato di merito da parte del Fisco volto a contestare la loro deducibilità così come previsto dall’art. 108 comma 2 del TUIR.

A conferma di quanto sopra, la stessa Amministrazione finanziaria ha ribadito, con la circolare n. 21/2003, la natura di presunzione assoluta della disposizione in oggetto, specificando che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva dovrà, comunque, essere destinato alla promozione dell’immagine/prodotti del soggetto erogante e andrà riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato. Per la fruizione del regime di favore, occorrerà verificare sempre l’iscrizione nel Registro CONI dell’ente sportivo finanziato.

A giusto completamento, la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/2010, ha fornito fondamentali indicazioni in merito al corretto trattamento fiscale delle sponsorizzazioni eccedenti tale limite, disponendo che la deducibilità sarà subordinata in tali casi alla presenza dei “requisiti formali e sostanziali” propri dei rapporti di sponsorizzazione o di pubblicità, dovendo essere soddisfatti, nel rispetto dell’art. 109 del TUIR, i requisiti di competenza, certezza, esistenza del costo, oggettiva determinabilità dello stesso e inerenza.

Tutto ciò premesso, la C.T. Prov. Novara, con sentenza n. 267/06/15 depositata il 18 settembre 2015, in applicazione dell’assunto di cui all’art. 90 comma 8 della L. 289/2002, ha ribadito la natura di “spese pubblicitarie” delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il citato limite dei 200.000 euro su base annua; come tali, le stesse sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Entrando nel merito della questione, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che entrambi i contratti esibiti dalla contribuente (società sponsor) non solo non fossero supportati da adeguata documentazione fotografica (“non riferibile in maniera univoca alla stagione agonistica” di riferimento), ma in essi non fosse “riscontrabile alcun parametro oggettivo di determinazione dell’importo pattuito”, sulla base dei quali stabilire un’uniformità di trattamento in termini di tariffe applicate (dagli enti sportivi sponsorizzati) rapportate alle diverse prestazioni promozionali offerte ai propri partner commerciali.

Irrilevante l’eventuale ripartizione del rapporto promozionale

L’Agenzia aveva poi ritenuto fittizio il frazionamento del rapporto promozionale tra la società e le due entità sportive: secondo i verificatori, infatti, gli accordi sarebbero stati caratterizzati da una certa commistione, soprattutto tenuto conto che in alcuni casi “le prestazioni non si riferivano al soggetto fatturante (A.S.D.) ma ad altro soggetto (società di capitali)”.

Tuttavia, i giudici, considerato assolto dalla società contribuente l’onere probatorio richiesto dalla norma (promozione  dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario), hanno dunque accertato il concreto verificarsi dei presupposti per ricondurre tali spese nell’alveo delle spese pubblicitarie. La presenza di due contratti di abbinamento pubblicitario tra la società sponsor e i due enti sportivi, dove uno costitutiva “satellite” dell’altro, trova del resto il suo fondamento nel regolamento federale FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), che prevede la possibilità di suddividere i contratti pubblicitari, appunto, tra le “capo fila” e le “società satelliti”.

Il contribuente aveva infine provveduto a fornire adeguata documentazione (contratti, materiale fotografico, filmati delle partite su televisioni locali e nazionali) delle prestazioni svolte a suo favore, assolvendo così l’onere probatorio richiesto anche in sede di prassi.