mercoledì 30 giugno 2021

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Riforma Rordorf)”

Il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Riforma Rordorf)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 cambia significativamente la normativa fallimentare, introducendo il concetto di liquidazione giudizialeal posto del fallimento, ma soprattutto prevedendo procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. L'obiettivo della razionalizzazione della legge fallimentare nasce dalla volontà di semplificare le procedure e anticipare il più possibile l'emersione dell'eventuale crisi per intervenire tempestivamente con le dovute misure correttive responsabilizzando amministratori ed organi di controllo. In particolare, la nuova disciplina prevede procedure di allerta e di prevenzione obbligatorie che spingono le aziende a dotarsi di sistemi per il monitoraggio continuo dei parametri patrimoniali, economici e finanziari, oltre che di sistemi di allerta per segnalare anticipatamente eventuali situazioni di deterioramento aziendale.

La riforma del diritto fallimentare, in particolare, impone a:

  • Imprenditori e organi di amministrazione di dotarsi di strumenti di allerta interna in grado di far emergere tempestivamente eventuali sintomi di crisi. Per gli amministratori che non segnalano tempestivamente è prevista la responsabilità personale dei crediti sociali in caso di liquidazione a partire dal 1 settembre 2021.
  • Organi di controllo e vigilanza (collegio sindacale e revisori) di verificare che il consiglio d'amministrazione si sia dotato di un sistema di allerta interno e che venga utilizzato in maniera costante per monitorare la salute aziendale. L'organo di controllo ha anche il compito di attivare tempestivamente la procedura di allerta quando non lo abbiamo fatto imprenditore o amministratori in caso di fondati indizi di crisi, prima nei confronti del consiglio di amministrazione e, nel caso di inerzia di quest'ultimo, dell'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa). Per sindaci e revisori che non segnalano tempestivamente è prevista la responsabilità personale dei crediti sociali in caso di liquidazione.

Tra le misure volte alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, il titolo II del decreto annovera le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25) "finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori" mediante l'affidamento all'OCRI, Organismo di Composizione della Crisi, di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, costituito presso ciascuna Camera di Commercio. Tale procedura può essere attivata, sussistendo una serie di indicatori di crisi (squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore) su istanza/segnalazione: (a) del debitore direttamente; (b) degli organi di controllo societari; (c) dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione).

 

La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo avvio; nell'eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura di liquidazione giudiziale avviata dal PM, nel caso in cui ravvisi lo stato di insolvenza. Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti, per una audizione in via riservata e confidenziale, allo scopo di evitare il diffondersi di allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito. Conclusa l'audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi. Il collegio dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute se: (i) ritiene che non sussista la situazione di crisi; (ii) qualora l'organo di controllo societario o un professionista indipendente accerti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. Se invece, i dati acquisiti confermano la sussistenza di una crisi, il collegio individua con il debitore le misure idonee al suo superamento fissando un termine entro il quale l'imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.

La responsabilità limitata, tipica di alcune forme societarie, non è più sufficiente a proteggere il patrimonio personale dell'imprenditore.

Soci amministratori di società, sindaci e revisori che non si doteranno della struttura idonea a ravvisare l'arrivo della crisi e che non comunicheranno tempestivamente il suo manifestarsi all'OCRI potranno essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale, ovvero la propria abitazione, i propri investimenti finanziari dei debiti della società, indipendentemente dalla sua forma. Insomma la responsabilità limitata tipica delle srl e delle spa non è più in grado di salvaguardare il loro patrimonio personale.

Serve dunque la creazione di progetti di protezione preventiva del patrimonio dai nuovi rischi introdotti con gli articoli 2086, 2475 e 2486 del cc.


Dott. Aldo Rossi

lunedì 21 giugno 2021

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sabato 19 giugno 2021

Another brick in the wall

Si impara qualcosa che non si conosce, si avanza perdendo per un attimo l'equilibrio.
Ignoto e precarietà sono due condizioni essenziali per maturare.
Vale la pena riportarlo alla mente in questo tempo che prova a semplificare, che aggiunge diritti più che doveri, che prova a tranquillizzare più che stimolare.
Vale la pena mettersi scomodi.
Perché questo è un mondo scomodo in cui vinceranno solo quelli che hanno imparato dalla strada l'incertezza del domani, quelli che sanno muoversi anche nel buio della notte. Non possiamo più scegliere per sempre ma ogni giorno sì, questo possiamo farlo. Diventeremo la somma di istanti. Mattoncini.

Dott. Aldo Rossi

Trust

Con tre risposte ad altrettanti interpelli, l'Agenzia delle Entrate, nel 2021, ha preso posizione riconoscendo fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta di successione e donazione l'attribuzione del patrimonio nella fase del passaggio dal trustee ai beneficiari, principio della "tassazione all'uscita", cambiando la propria linea interpretativa che attribuiva rilevanza fiscale nella fase del passaggio dal disponente al trustee, principio di "tassazione all'entrata", allineandosi agli ormai numerosissimi pronunciamenti della Suprema Corte.
Due le conseguenze di rilievo.
Per chi ha già istituito un trust pagando le imposte con il principio della tassazione all'ingresso, sembrerebbe non rimanere altra strada se non quella della richiesta di rimborso.
Nella valutazione di istituire un nuovo trust non vale più il principio di fissare e cristallizzare le imposte di successione e donazione evitando un eventuale aggravio futuro, tema sempre caldo in Italia (tassazione all'uscita).

Dott. Aldo Rossi

mercoledì 16 giugno 2021

Semplificazioni in breve: Lo scadenziario

Si parte oggi con il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente e si passa al versamento della rata relativa al canone Rai per quei soggetti che corrispondono redditi di pensione. Da non dimenticare, poi, il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti. E ancora, il pagamento della 4° rata del saldo Iva relativo all'anno di imposta 2020 risultante della dichiarazione annuale. Tra i versamenti da effettuare: quello sulle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia; su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto; su interessi e redditi di capitale corrisposti o maturati; su redditi derivanti da perdita di avviamenti commerciale; su contributi, indennità e premi vari; su redditi derivanti da riscatti di polizze vita; su premi e vincite; su cessione titoli e valute; redditi di capitale diversi; su rendite AVS.

Irpef, split payment, liquidazione e versamento IVA

Sempre dal l 16 giugno c'è da corrispondere il versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; così come il versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta. E ancora, il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Da aggiungere agli appuntamenti di mercoledì 16: la liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente; il versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti (split payment), oltre agli adempimenti contabili per gli esercenti del commercio al minuto che dovranno registrare, anche cumulativamente, le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

Le scadenze tra il 21 e il 25 del mese

A soli cinque giorni dagli adempimenti del 16, il 21 giugno bisogna presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente e il 25 giugno è il termine ultimo per la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti. 

30 giugno «bollente»

Circa 80 gli adempimenti da espletare. Per citarne alcuni, entro il 30 giugno va presentata, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, cinque per mille e del due per mille dell'Irpef e con il pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione. Per i soggetti Ires c'è da segnare il versamento della c.d. tassa etica e per i sostituti c.d. "minimi" il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2020. Tra le scadenze anche il pagamento del primo acconto 2021 e del saldo 2020 dell'Irap (in unica soluzione o come prima rata).


Dott. Aldo Rossi