venerdì 2 febbraio 2018

Iva Svizzera: le novità 2018 e i nuovi obblighi per le aziende italiane

Dal 1 Gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni e realizzano sul territorio svizzero e all'estero un volume d'affari di almeno 100.000 CHF, generato da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, saranno obbligate a registrarsi come contribuenti (procurarsi partita IVA Svizzera) e versare IVA in Svizzera. 

Ovvero, le aziende italiane saranno considerate soggetti passivi IVA se il fatturato annuale mondiale supera i 100.000 CHF

I soggetti non residenti che realizzano unicamente prestazioni di servizi soggette all'imposta sull'acquisto ("reverse charge") in Svizzera, sono esonerati dall'obbligo di registrazione indipendentemente dal volume d'affari ottenuto.

Si ricorda che non saranno più soggetti all'imposta sull'acquisto le forniture di beni mobili, ad eccezione dei supporti di dati senza valore di mercato.

Vi sottostaranno unicamente le forniture di beni immobili.  Nel particolare si intende anche la lavorazione di beni immobili (servizi di pulizia). 

Con decorrenza 2018 verranno introdotte le nuove aliquote IVA:

7,7, % (ordinaria);

2,5 % (ridotta - alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria)

3,7 % (speciale -settore alberghiero)

Tipologia aliquota

Vecchie aliquote IVA

Nuove aliquote IVA

Aliquota normale

8,0%

7,7%

Aliquota ridotta

2,5%

2,5%

Aliquota speciale sulle prestazioni nel settore alberghiero

3,8%

3,7%


Altre importanti novità saranno in vigore dal 1 Gennaio 2019:

dovranno registrarsi come contribuenti IVA chiunque fornisca dall'estero in territorio svizzero beni di modico valore.

Nell'ambito delle vendite per corrispondenza la revisione della Legge IVA intende equiparare le imprese estere con quelle avente sede in territorio svizzero. 

Oggi le forniture di beni effettuate da venditori per corrispondenza verso il territorio svizzero sottostanno alla regola dell'imposta sull'importazione.  


L'applicazione degli obblighi IVA svizzeri passa attraverso l'assimilazione delle prestazioni normalmente effettuate dalle aziende italiane in Svizzera ai cosiddetti contratti d'appalto.

Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d'appalto.


L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio (normalmente su territorio svizzero).

Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.