lunedì 18 maggio 2015

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: Vantaggi

I vantaggi di una Società Limited sono:

·       Limitazione della responsabilità

o   Come indica lo stesso nome, la responsabilità dei soci è limitata (Limited) all'ammontare dei conferimenti, cioè delle azioni (Shares) sottoscritte e versate.

·       Facilità di costituzione e di gestione

o   La costituzione della Società Limited è molto rapida e può essere effettuata anche in giornata, nonché economica in quanto non intervengono spese notarili. La gestione di questo tipo di Società Limited, soprattutto se ricadente come "small company" è particolarmente informale, economica e rapida e per tutte le operazioni societarie quali ad esempio il riassetto societario, la modifica dell'oggetto sociale, del nome o denominazione sociale, dei soci ed in caso di chiusura non vengono richieste spese notarili.

·       Mancanza di un capitale sociale minimo

o   La Legge Inglese non richiede un capitale minimo per costituire questo tipo di società, che spesso vengono addirittura costituite e gestite con una o due azioni del valore nominale di 1 sterlina ciascuna.

·       Trattamento fiscale - Corporation Tax

o   Dal 1 aprile 2014 i profitti delle società in Inghilterra e Galles sono tassati:

§  al 20%, per profitti fino a 300.000 Sterline

§  per i profitti tra 300.001 Sterline e 1.499.999 Sterline, s'applica un'aliquota "interpolata" tra il 20% ed il 21%

§   per i redditi oltre i 1.500.000 Sterline l'aliquota del 21% rimane invariata.

o   Dal 1 aprile 2015 i profitti delle società in Inghilterra e Galles sono tassati con aliquota unica del 20%.

·       Trattamento IVA (VAT) agevolato

o   Un vantaggio consiste nel non essere costretti a richiedere la partita IVA qualora l'impresa preveda di avere un giro di affari annuale (Turnover) inferiore a 82.000 sterline. Se non si richiede la partita IVA (VAT) le fatture della Società Limited dovranno essere emesse al netto di IVA (VAT) e l' IVA (VAT) sugli acquisti non potrà essere recuperata, di contro la Private Limited Company ha il vantaggio di una semplificazione amministrativa in quanto non e` necessario tenere la particolare contabilità, fare le dichiarazioni trimestrali IVA (VAT), etc..

o   L'aliquota ordinaria dell'IVA (VAT) attualmente in vigore è del 20% (venti per cento).

 

sabato 16 maggio 2015

Aldo ti invita a contribuire a Rinnovare l'Italia


Aldo Massimo Rossi
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Aldo Massimo Rossi

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Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori (Directors)

Gli Amministratori (Directors) hanno la gestione e rappresentanza legale della Società Limited.

La legge non indica un numero massimo, ma dichiara che ogni Società Limited deve averne almeno uno. La carica di Director può essere coperta anche da una persona giuridica ma dal 1 ottobre 2008, secondo quanto previsto dal "Companies Act 2006", la società deve avere almeno 1 persona fisica, che abbia almeno 16 anni di età, come Director

Chiunque può svolgere la funzione di Director, non viene richiesta la cittadinanza inglese o la residenza in UK; quindi, anche un cittadino Italiano può svolgere a tutti gli effetti la funzione di Director di una Società Limited.

A partire dal 1 ottobre 2008, per la prima volta, il Companies Act 2006 codifica in dettaglio gli obblighi ed i doveri degli amministratori di società inglesi, precedentemente regolati dalla Common Law. I diritti ed i doveri degli Amministratori (Directors) sono i seguenti:

·       obbligo di agire nei limiti dei poteri conferiti ("Duty to act within powers")

·       dovere di promuovere il successo della società ("Duty to promote the success of the company") 

·       obbligo di esercitare un proprio giudizio indipendente, nell'amministrare ("Duty to exercise independent judgment")

·       dovere di agire con ragionevole cura, professionalità e diligenza nell'amministrare la società ("Duty to exercise reasonable care, skill and diligence")

·       dovere di evitare conflitti d'interesse con la società ("Duty to avoid conflicts of interest")

·       il divieto di accettare benefici da terzi ("Duty not to accept benefits from third parties")

·       dovere di dichiarare interessi personali ("Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement"); dal 1 ottobre 2009 gli Amministratori (Directors) possono proteggere i propri dati, riguardanti l'indirizzo del proprio domicilio, rendendoli criptati al pubblico.

Il Segretario (Secretary)

Dal 6 aprile 2008 è possibile costituire Private Limited Companies senza nominare il Company Secretary; tale obbligo è rimasto per le Public Limited Companies.

Il Company Secretary è un organo amministrativo interno della società i cui compiti passeranno ora agli Amministratori ("Directors" ), nel caso di Private Limited Companies. E` ora quindi possibile costituire una Private Limited Company effettivamente uninominale, nel senso che la stessa persona fisica può operare come unico socio ed unico amministratore della società senza interventi o collaborazione di terzi. Le Private Limited Companies attualmente esistenti potranno abolire il Company Secretary modificando il proprio Statuto, semplificando così la propria gestione.

Qualora la carica venga prevista espressamente dallo Statuto, il Secretary dovrà essere persona fisica o giuridica diversa dal Director. Esso non ha una funzione determinata per legge, anche se normalmente è incaricato della tenuta dei libri obbligatori della Società Limited e svolge altre funzioni di natura puramente amministrativa.

La legge impone infatti ad ogni Società Limited la tenuta dei seguenti Libri Sociali:

·       Il Libro dei soci (Register of Members)

·       Il Libro degli Amministratori e Segretari (Register of Directors and Secretaries)

·       Il Libro degli Interessi dichiarati dagli Amministratori (Register of director's interests)

·       Il Libro delle ipoteche e pegni (Register of Charges)

Normalmente, poi il Secretary s'incarica del deposito della documentazione presso le autorità competenti e, su richiesta dei Directors o in alcuni casi dei soci (Members) convoca le assemblee. Ovviamente anche un Cittadino Italiano può svolgere la funzione di Secretary di una Società Limited, ma spesso conviene scegliere una persona residente nel Regno

 

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: COSTITUZIONE

Come avviene la costituzione di una Società Limited ?

Normalmente la costituzione di una Società Limited avviene con il deposito di tutta la documentazione necessaria presso la Companies House.

La costituzione di una Società Limited pur essendo un attività complessa avviene, di solito, senza formalità e non è necessario l`atto pubblico, né l`intervento del notaio.

Dato che non esiste un capitale minimo, non è necessario effettuare versamenti immediati, né alla Società Limited, né a terzi.

Le autorità interessate, effettuate alcune verifiche di natura formale, emettono il Certificato di Costituzione (Certificate of Incorporation) che costituisce il "Certificato di nascita" della Società Limited e che riporta il Numero di Registrazione (Registration Number) della Società Limited; esso è destinato ad individuare la Società Limited e non potrà essere cambiato (contrariamente alla denominazione sociale, che può essere cambiata e modificata con grande facilità).

 

 

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: COMPOSIZIONE

La Denominazione Sociale di una Società Limited deve includere la parola "Limited" o la sua abbreviazione "Ltd"; il nominativo può essere liberamente scelto, purché:

·       non sia identico o simile alla denominazione sociale di un'altra società esistente;

·       non contenga espressioni offensive o, comunque, non convenienti o, per altri motivi, non costituisca reato.

In pratica, l'uso di alcuni nomi od espressioni può essere vietato perché denoterebbe un rapporto con il Governo Britannico, con lo Stato o con l'Unione Europea, oppure perché si riferisce ad attività protette come assicurazioni, camere di commercio, governo locale, etc..

Per costituire una Società Limited sono necessari i seguenti documenti:

L'Atto Costitutivo (Memorandum of Association)


Si tratta di un documento che stabilisce la Denominazione Sociale della Società Limited, il luogo ove si troverà la Sede Legale (Registered Office) e le attività che la società stessa potrà svolgere (Objects). - solitamente viene indicato un oggetto sociale generale (General Commercial Trading) che comprende la maggior parte delle attività più comuni. Questo documento indica anche l'ammontare massimo di capitale che la Società Limited potrà emettere (Authorised Share Capital), ed è sottoscritto dai soci fondatori.

Statuto (Articles of Association)

Si tratta di un documento che spiega come verrà gestita ed amministrata la società per tutto quanto non è già regolato per legge. Per semplificare la procedura, ed evitare contraddizioni e/o vuoti nella gestione, il Legislatore Inglese ha disposto nella Legge sulle Società del  2006 (Companies Acts 2006), entrata definitivamente in vigore nella sua globalità dal 1 ottobre 2009, una forma di Articles of Association standard, che si applica automaticamente ove non espressamente diversamente disposto dai soci fondatori. Nel testo della legge questo documento standard è chiamato "Table A".

E' possibile costituire una Società Limited con un unico socio che solitamente poi ricopre la carica di Direttore (Director), ma per detta funzione possono anche intervenire terzi non soci.

 

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: Vantaggi

I vantaggi di una Società Limited sono:

·       Limitazione della responsabilità

o   Come indica lo stesso nome, la responsabilità dei soci è limitata (Limited) all'ammontare dei conferimenti, cioè delle azioni (Shares) sottoscritte e versate.

·       Facilità di costituzione e di gestione

o   La costituzione della Società Limited è molto rapida e può essere effettuata anche in giornata, nonché economica in quanto non intervengono spese notarili. La gestione di questo tipo di Società Limited, soprattutto se ricadente come "small company" è particolarmente informale, economica e rapida e per tutte le operazioni societarie quali ad esempio il riassetto societario, la modifica dell'oggetto sociale, del nome o denominazione sociale, dei soci ed in caso di chiusura non vengono richieste spese notarili.

·       Mancanza di un capitale sociale minimo

o   La Legge Inglese non richiede un capitale minimo per costituire questo tipo di società, che spesso vengono addirittura costituite e gestite con una o due azioni del valore nominale di 1 sterlina ciascuna.

·       Trattamento fiscale - Corporation Tax

o   Dal 1 aprile 2014 i profitti delle società in Inghilterra e Galles sono tassati:

§  al 20%, per profitti fino a 300.000 Sterline

§  per i profitti tra 300.001 Sterline e 1.499.999 Sterline, s'applica un'aliquota "interpolata" tra il 20% ed il 21%

§   per i redditi oltre i 1.500.000 Sterline l'aliquota del 21% rimane invariata.

o   Dal 1 aprile 2015 i profitti delle società in Inghilterra e Galles sono tassati con aliquota unica del 20%.

·       Trattamento IVA (VAT) agevolato

o   Un vantaggio consiste nel non essere costretti a richiedere la partita IVA qualora l'impresa preveda di avere un giro di affari annuale (Turnover) inferiore a 82.000 sterline. Se non si richiede la partita IVA (VAT) le fatture della Società Limited dovranno essere emesse al netto di IVA (VAT) e l' IVA (VAT) sugli acquisti non potrà essere recuperata, di contro la Private Limited Company ha il vantaggio di una semplificazione amministrativa in quanto non e` necessario tenere la particolare contabilità, fare le dichiarazioni trimestrali IVA (VAT), etc..

o   L'aliquota ordinaria dell'IVA (VAT) attualmente in vigore è del 20% (venti per cento).

 

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd

Che cos'è una Società Limited?


Secondo il diritto Inglese, la Private Limited Company (abbreviata in "Ltd" o Società Limited) é una delle due forme di società commerciale di capitali Inglesi, che per alcune sue caratteristiche é molto simile alla nostra Società a Responsabilità Limitata. In Inghilterra questa forma societaria viene utilizzata in oltre il 95% delle Società


L'altra forma societaria Britannica, la Public Limited Company (abbreviata in "Plc") equivalente alla nostra Società per Azioni, non viene trattata in quanto raramente utilizzata; essa è presente principalmente nelle società bancarie, assicurative, finanziarie e nelle società pubbliche e, comunque, quest'ultime non superano la soglia del 5% del numero complessivo di Società iscritte alla Companies House.


Ritornando alla Private Limited Company o Ltd, essa si configura come persona giuridica che risponde autonomamente per tutti i suoi debiti ed obbligazioni, che può svolgere attività commerciali di qualsiasi tipo, può avere conti bancari, essere intestataria di immobili etc.; in pratica può svolgere autonomamente tutte le normali attività commerciali delle persone fisiche.


Per una giurisprudenza molto antica della Corte di Giustizia Inglese più elevata, che risale addirittura al 1897 (Salomon v. Salomon), la Società Limited è un'entità separata dalle persone dei soci e degli amministratori che l'hanno costituita e la gestiscono. Si tratta, quindi, di un modo di svolgere attività commerciali che richiedono la partecipazione coordinata di più persone, oppure di circoscrivere il rischio d`impresa al solo capitale sottoscritto e versato, evitando responsabilità personali dei soci e degli amministratori.

 

lunedì 4 maggio 2015

Per il "reverse charge" in edilizia si guarda ai Contratti

Determinante è la distinzione tra fornitura con posa in opera, appalto e subappalto

Tra le maggiori fonti di incertezza connesse all’applicazione del reverse charge per le prestazioni effettuate nel settore edile, vi è la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:

- la lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;

- la lettera a-ter) del medesimo articolo di legge, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nell’ambito della medesima disposizione comunitaria (art. 199, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE), di cui entrambe le norme nazionali costituiscono parziale recepimento, la lettera a-ter) in questione (introdotta con la legge di stabilità 2015), integra il disposto dell’art. 17 comma 6 lettera a), applicabile dal 1° gennaio 2007.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate 27  marzo 2015 n. 14, “il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) (…), ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti”.

Sussistono, dunque, fattispecie, nell’ambito dell’edilizia, per le quali il campo di applicazione delle due discipline viene a sovrapporsi.

In linea generale, posto che la lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72 espressamente esclude dal suo campo di applicazione i “servizi di cui alla lettera a-ter)”, tra le due discipline il legislatore ha ritenuto prevalente quella prevista dalla lettera a-ter).

Dal punto di vista strettamente oggettivo, la disciplina di cui alla lettera a-ter) è più limitativa della precedente, in quanto applicabile alle sole prestazioni di “pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento”, come individuate dai codici ATECO menzionati nella circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, rimanendo esclusa ad esempio la fase di costruzione del fabbricato. Inoltre, le prestazioni di cui alla lettera a-ter) in questione devono essere riferite ad “edifici”, nella cui nozione rientrano, di fatto, i soli fabbricati, ma non altri beni immobili quali i terreni (per le prestazioni relative ai quali può, comunque, risultare applicabile la disciplina di cui alla lettera a) dell’art. 17 comma 6).

Resta fermo che, come chiarito nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (e, a tempo debito, nella circ. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2006 n. 37), il meccanismo del reverse charge in questo ambito (sia per la lettera a) che per la lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6) si applica alle sole prestazioni di servizi, essendo escluse, tra l’altro, le cessioni di beni con posa in opera (si veda “Al di fuori del reverse charge le cessioni di beni con posa in opera”). Dal punto di vista soggettivo, viceversa, è la disciplina di cui alla lettera a-ter) a non contemplare limitazioni specifiche, riguardando le prestazioni rese da parte e nei confronti di qualsiasi soggetto passivo.

La fattispecie di reverse charge di cui alla lettera a) è, infatti, circoscritta alle sole prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore (o di un altro subappaltatore).

Di fatto, il requisito posto dalla disposizione di cui all’art. 17 comma 6 lettera a) viene ad assumere connotati oggettivi, limitando l’applicazione del meccanismo speciale di assolvimento dell’IVA ai soli rapporti di subappalto.

Nell’ambito applicativo della lettera a-ter) del medesimo art. 17 comma 6 rientrano, invece, tutte le prestazioni di servizi riconducibili a contratti d’opera e di appalto, nonché di subappalto non ricomprese nella fattispecie precedente. D’altro canto, devono ritenersi escluse (anche se ciò non è espressamente chiarito nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015) le prestazioni di servizi riconducibili ad altre tipologie di contratti, quali quelli di trasporto o di prestazione d’opera intellettuale. Un’ulteriore limitazione “soggettiva” caratterizza la disciplina di cui alla lettera a). Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (ris. 13 luglio 2007 n. 172 e ris. 12 novembre 2008 n. 432), per individuare le operazioni “rese nel settore edile”, soggette a reverse charge, deve farsi riferimento ai codici contenuti nella sezione F “costruzioni” della Tabella ATECO 2007 (intesi, questa volta, in senso soggettivo). Un requisito di natura analoga non è previsto per la fattispecie di cui alla lettera a-ter), rientrando in questa disciplina, come detto, le prestazioni rese da qualsiasi soggetto passivo.

In definitiva, per quanto riguarda i soggetti coinvolti, il reverse charge di cui alla lettera a-ter) del citato art. 17 comma 6 si rende applicabile a tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti del contraente generale ovvero dei committenti che non operano nel settore edile.

 

venerdì 1 maggio 2015

EXPO DISORDINI E GIOVANE DEMOCRAZIA ITALIANA

Tutti ad indignarsi con i disordini e le violenze accadute a Milano, tutti a chiedere la condanna e giustizia ma tutti hanno dimenticato il G8 di Genova e le polemiche dopo 13 anni. Allora si era voluto imporre uno stato forte e sappiamo come è andata.

I politici dovrebbero trasformare in legge la volontà degli italiani:

1) chi ruba deve pagare e se dipendente pubblico radiato a vita, galera e gettare via le chiavi. I politici corrotti non devono scontare 6 mesi di galera e poi avere la possibilità di godersi il bottino nascosto: non vi è alcun deterrente alla reiterazione del reato.

2) chi truffa deve pagare, galera e via le chiavi, è un po' di lavoro forzato farebbe solo bene alla rieducazione;

3) chi uccide deve andare in galera 40 anni e non arresti domiciliari dopo 12 anni (altro che arresti domiciliari per la Franzoni per il delitto di Cogne): un invito a delinquere!

4) chi viene fermato 15 volte perché guida senza patente (revocata per ubriachezza ripetuta) deve finire in galera per almeno 15 anni, altrimenti non vi è deterrente alla reiterazione del reato.



Mi chiedono che cavolo facciano i nostri politici quando governano oltre che cercare di rubare i nostri soldi.

I black blocks protestano e noi non abbiamo la forza di imporre ordine e giustizia mentre siamo bravissimi ad imporre ingiustizie ai più deboli.

Tutti a chiedere giustizia e fermezza ma non nel proprio giardino come al solito (nimby).