martedì 31 dicembre 2019

Iscrizione al VIES e INTRASTAT vendite per le cessioni intra-Ue

Le modifiche apportate alla formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce, hanno natura sostanziale e sono volte, in attesa che sia istituito il regime definitivo degli scambi nel territorio dell'Unione, ad introdurre condizioni più stringenti perché un'operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine, ciò al fine di contenere le frodi IVA ed gli altri fenomeni elusivi.

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di favore è necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti:
- l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);- l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni; secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA (requisito soggettivo);
- l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);
- l'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell'onerosità);
- il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo").

Ne segue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono adesso a requisiti sostanziali: l'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato; la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera (completa e) corretta.

Come si legge anche nelle Note esplicative della Commissione europea "2020 Quick Fixes", la nuova formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112 non richiede che il numero di identificazione IVA sia rilasciato al cessionario dall'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione dei beni; è infatti sufficiente che si tratti di una identificazione IVA attribuita da uno Stato membro diverso dal quello di origine dei beni.

Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore unionale; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell'acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

Osservando il nuovo dettato da una diversa angolazione, si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni non è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:
- il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo IVA, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
- il cedente riceve dal cessionario l'indicazione di un numero di partita IVA che non risulta dal database VIES;
- il cedente non ha presentato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l'inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti (e.g. secondo le Note esplicative, il cedente dimostra di avere incluso l'operazione nel listing del mese successivo per puro errore materiale, etc.).
In tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l'operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello Stato membro di origine del bene.

Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell'ordinamento interno le richiamate disposizioni. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate dovrebbero considerarsi efficaci, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno (in senso difforme si veda Assonime, circ. n. 29/2019).

Si ricorda, a tal proposito, che l'Agenzia delle Entrate storicamente aveva ritenuto l'iscrizione all'archivio VIES requisito a carattere sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità e che solo in occasione del Videoforum del 23 gennaio 2019 ha mutato determinazione pronunciandosi in maniera conforme all'opposto orientamento della Corte di Giustizia Ue, consolidatosi nel tempo.



Dott. Aldo Rossi

venerdì 27 dicembre 2019

Sanzioni penali più gravi per gli evasori

Tra gli accesi dibattiti e le aspre critiche, soprattutto da parte del mondo delle imprese, la L. di conversione 19 dicembre 2019 n. 157 ha confermato – con alcune modifiche – anche gli interventi di diritto penale contenuti nell’art. 39 del DL 124/2019. Si è già detto come, dall’esame finalizzato alla conversione in legge, l’inasprimento delle pene sia stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca “di sproporzione” o “allargata”, mentre è stata consentita, per tali condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario (si vedano “Mano dura sulle frodi, ritocchi penali per dichiarazione omessa o infedele” e “Cambiano i limiti per la confisca per sproporzione nei reati tributari” del 3 dicembre scorso).Per quanto riguarda i reati tributari, si assiste dunque a un parziale aggravamento delle sanzioni e/o delle soglie di rilevanza penale, secondo il proclamato slogan delle “manette agli evasori”.

 

Sintetizzando: per la dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2) e per l’emissione di tali fatture (art. 8) viene confermato l’innalzamento delle attuali pene a un minimo di 4 e un massimo di 8 anni di reclusione se l’imposta evasa supera i 100.000 euro (mentre resta il limite da un anno e sei mesi a sei anni se inferiore a tale importo); confermato anche l’innalzamento delle pene a un minimo di 3 e un massimo di 8 anni di reclusione, rispetto all’attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); viene portata a 100.000 euro la soglia per la dichiarazione infedele (art. 4) e viene prevista per tale delitto la reclusione da 2 a 4,5 anni; per l’omessa dichiarazione (art. 5) l’aumento delle pene sarà da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per l’occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10) il minimo sarà di 3 e il massimo di 7 anni.Appare viceversa improntata a un’ottica di una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente l’estensione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, introdotta dalla riforma del DLgs. 158/2015.È confermata la previsione della c.d. confisca “di sproporzione” o “allargata” nel nuovo art. 12-ter del DLgs. 74/2000 che, a sua volta, richiama l’art. 240-bis c.p.

Tale provvedimento, destinato a incidere sui beni e sulle utilità che risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato (o alla propria attività economica) di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza, troverà applicazione per il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro; per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti risulta superiore a 200.000 euro; per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 comma 1), qualora l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro;  infine, per la fattispecie di cui all’art. 11 comma 2 (indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro), qualora l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.

In modo altrettanto dirompente, il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti di cui al DLgs. 231/2001 viene arricchito di un nuovo art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, che ricomprende non solo la dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000)  come previsto del decreto originario, ma anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).Le sanzioni pecuniarie corrispondenti variano tra un massimo di quattrocento e cinquecento quote (ricordando che una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro).In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell’ente viene aumentata di un terzo.Inoltre, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.Va comunque sottolineato che per tutte queste disposizioni vige il principio della irretroattività ai sensi dell’art. 2 c.p., salvo il favor rei nel caso di norme più favorevoli come quella sulla causa di non punibilità.

venerdì 29 novembre 2019

NUOVO OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, inserito dall’art. 4 del DL 124/2019, ha trasferito in capo al committente, che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e sia residente ai fini delle imposte dirette in Italia, l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e ha previsto che le ritenute siano pagate con il versamento di denaro senza potere, quindi, adempiere compensando propri crediti nel modello F24.L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 17-bis comma 3 del DLgs. 241/97, deve fornire al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute, trasferendo l’importo dovuto almeno cinque giorni lavorativi antecedenti rispetto al termine di scadenza. In alternativa, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, se l’impresa ha maturato il diritto a percepire corrispettivi per la prestazione di servizi resa o l’esecuzione dell’opera, potrà chiedere al committente di effettuare il versamento delle ritenute utilizzando le somme maturate. Il legislatore ha quindi previsto per il committente l’obbligo di versare le ritenute, a seconda del caso, utilizzando la provvista ricevuta dall’impresa o il denaro che avrebbe dovuto versare per i corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, con la conseguenza che nel compilare il modello F24 non potrà utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie. La compensazione nel modello F24 è esclusa, dal successivo comma 7, anche nel caso in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici, pur rientrando nell’ambito applicativo della nuova norma, illegittimamente non abbiano trasferito la provvista al committente o, avendo maturato il diritto a percepire corrispettivi, non gli abbiano chiesto di versarle utilizzando i corrispettivi maturati. In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento delle ritenute rimane in capo alle imprese che le hanno operate, le quali dovranno quindi provvedervi senza poter utilizzare in compensazione nel modello F24 propri crediti. La facoltà di pagare i debiti erariali utilizzando crediti in compensazione è tutelata dal nostro ordinamento con l’art. 8 comma 1 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), il quale stabilisce che “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”. Pertanto, pur condividendo l’importanza dell’obiettivo perseguito dalla norma, in termini di contrasto agli omessi versamenti di ritenute fiscali, si ritiene che l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (nella versione attuale) determini un notevole aggravio a carico dei soggetti coinvolti nel nuovo obbligo. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 17-bis comma 12 del DLgs. 241/97 (che potrebbe essere emendato in sede di conversione in legge del DL 124/2019), l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice potrà adempiere direttamente al versamento delle ritenute, quindi senza trasferire la provvista al committente o non chiedendogli di utilizzare i corrispettivi maturati, se, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:- sia in attività da almeno cinque anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non siano stati emessi provvedimenti di sospensione. Sussistendo entrambi i requisiti appena citati, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice viene considerata “affidabile” e potrà adempiere direttamente al versamento delle ritenute, mantenendo in pratica il regime attuale. Si ritiene infatti che, in tal caso, l’impresa possa versare le ritenute anche utilizzando proprie posizioni creditorie nel modello F24, in quanto non rientrando nell’obbligo previsto dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applicherà la norma generale contenuta nel precedente art. 17.

Previsto il rilascio di un certificato di “affidabilità”: A garanzia che le cause di esclusione siano correttamente determinate, la norma prevede che il ricorrere delle medesime venga attestato con il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale dovrebbe metterlo a disposizione delle singole imprese mediante canali informatici entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova norma. È previsto che anche il committente possa verificarne l’autenticità attraverso un apposito servizio telematico della stessa Agenzia, in considerazione del fatto che egli, in caso di illegittima disapplicazione del nuovo obbligo, resta esposto all’irrogazione delle sanzioni previste se, in caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, non sospenda il pagamento dei corrispettivi dalla medesima maturati e non comunichi l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente

 

sabato 16 novembre 2019

CORRISPETTIVI TELEMATICI: come prepararsi all’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2020

 

Introduzione

 

Tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente[1], devono assolvere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi. L'obbligo scatta:

  • in via generale, dal 1° gennaio 2020,
  • o dal 1° luglio 2019 per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro[2].

Rientrano tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Successivamente all'entrata in vigore di tale obbligo non sarà più possibile utilizzare le vecchie ricevute o l'emissione dello scontrino fiscale che dovranno essere sostituiti dalla fatturazione elettronica o dalla emissione dello scontrino c.d. elettronico. I clienti non riceveranno più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera. Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

 

Indice delle domande

 

1.             Quali sono i vantaggi dello scontrino elettronico?

2.             Quali sono gli strumenti da utilizzare per l'invio dei corrispettivi e quale scegliere?

3.             Come devo procedere per la configurazione e adattamento dei registratori telematici?

4.             E' possibile trasmettere tutto tramite pc o cellulare?

5.             Registratore telematico guasto o assenza di connessione a internet, come fare per inviare i corrispettivi giornalieri?

6.             Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi?

7.             Come si usufruisce del credito d'imposta per l'acquisto o l'adeguamento del registratore di cassa telematico?

 

Domande e risposte

 

 

D.1 Quali sono i vantaggi dello scontrino elettronico?

R.1 I Vantaggi dello Scontrino elettronico sono i seguenti:

  • esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatta salva l'emissione della fattura su richiesta del cliente),
  • esonero dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 633/72,
  • invio automatico dei corrispettivi a fine giornata,
  • bollino ogni due anni (non più ogni anno), riducendo così i costi per la verificazione periodica si riducono, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa,
  • meno utilizzo della carta.

 

 

D.2 Quali sono gli strumenti da utilizzare per l'invio dei corrispettivi e quale scegliere?

R.2 La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Gli strumenti a disposizione dell'esercente per emettere lo scontrino elettronico sono 2:

  1. Il Registratore Telematico (RT): in sostanza un registratore di cassa che si connette a internet, è uno strumento che consente di comunicare direttamente gli incassi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, con modalità elettroniche, tramite una procedura di invio telematico dei corrispettivi: permette l'invio di un file in formato "XML" contenente i dati della chiusura di cassa di fine giornata.  Per alcuni misuratori fiscali già presenti sul mercato sarà sufficiente fare l'upgrade del software e dell'hardware, dove previsto dalla società produttrice, per altri sarà necessaria la completa sostituzione e implementazione dei relativi sistemi informatici. Può essere fisso o portatile a seconda dell'operatività dell'esercente, e rappresenta lo strumento che più si adatta ai commercianti al dettaglio che utilizzano già il registratore di cassa per emettere scontrini (ad esempio un bar), e per coloro che effettuano attività caratterizzate da una frequenza elevata di operazioni.  Chi utilizza i registratori può attivare la connessione internet anche soltanto al momento dell'invio dei corrispettivi (al momento della chiusura giornaliera, o entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni)
  2. Procedura Web gratuita dell'Agenzia disponibile nel portale "Fatture Corrispettivi": può essere più conveniente per artigiani e lavoratori autonomi (ad esempio idraulici, falegnami, ecc. che usavano ad esempio il bollettario madre/figlia) che hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale e quindi per coloro che effettuano un minor numero di operazioni giornaliere.  In questo caso, chi utilizza la procedura web, necessita di una connessione internet sempre attiva, dunque anche al momento di effettuazione dell'operazione, per la memorizzazione dei corrispettivi e la generazione del documento commerciale. L'emissione del documento commerciale con la procedura web è veloce: basta inserire i dati principali dell'operazione:
  • Quantità
  • Descrizione sintetica del prodotto
  • Prezzo unitario
  • Aliquota Iva
  • Eventuale sconto o eventuale corrispettivo non riscosso
  • L'ammontare pagato

E' possibile creare anche una rubrica dei prodotti e servizi dove è possibile memorizzare la descrizione degli stessi con i relativi prezzi e aliquota Iva, in modo da poterli richiamare immediatamente al momento dell'emissione del documento commerciale, digitando nell'apposito campo le prime lettere del prodotto per avere la lista dei prodotti e servizi della propria attività.

 

 

 

 

 

 

Viene prodotto così lo scontrino elettronico in pdf non più modificabile, con un numero identificativo univoco e progressivo. Il cliente riceverà lo scontrino elettronico su carta o via mail o anche whatsapp. In caso di errore o di reso, grazie al numero identificativo univoco è possibile richiamare il documento commerciale emesso per annullarlo o emettere il documento di reso merce.

 

Soluzioni "miste"

L'Agenzia dà la possibilità agli esercenti di adottare soluzioni "miste", ossia di utilizzare il registratore telematico RT per alcune operazioni e la Procedura web per altre (si pensi ad esempio, a un soggetto che effettua vendite al dettaglio in parte presso un punto vendita e in parte a domicilio).

Il sistema dell'Agenzia delle Entrate sommerà i corrispettivi rilevati con il registratore con quelli rilevati tramite la procedura web, così che nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" l'esercente potrà visualizzare l'importo totale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei primi sei mesi di vigenza dei nuovi obblighi, i soggetti con più punti cassa possono avvalersi, per l'invio dei corrispettivi, sia dei registratori telematici, ove già attivati, sia dei servizi alternativi di invio previsti[3].

 

 

D.3 Come devo procedere per la configurazione e adattamento dei registratori telematici?

R.3 Gli operatori che si sono dotati di Registratore telematico dovranno procedere con i seguenti passi al fine dell'attivazione dello stesso.

 

  1. dotarsi di un registratore telematico. Il soggetto obbligato:
  • nel caso sia già in possesso di un registratore di cassa, dovrà rivolgersi al suo tecnico abilitato per verificare se sia sufficiente adattare/aggiornare il registratore di cassa già in uso o sia necessario acquistare un registratore telematico nuovo;
  • nel caso non abbia un registratore di cassa, dovrà acquistare su internet o presso i rivenditori autorizzati di misuratori fiscali un registratore telematico;

 

2: ottenere le credenziali per accedere al portale. Il soggetto obbligato dovrà accedere al portale "Fatture & Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate. Per accedere al portale occorre essere in possesso almeno di una delle seguenti credenziali:

  • Entratel o Fisconline; la registrazione può essere effettuata:
    • "online" selezionando "Richiedi il PIN" presente in alto a destra nella home page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, seguendo le indicazioni fornite;
    • tramite l'App dell'Agenzia, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia o dai principali store digitali;
    • recandosi personalmente, o delegando una persona di fiducia mediante procura speciale, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia muniti di documento di riconoscimento e del modulo di richiesta di registrazione compilato.
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

 

3. accreditamento del Registratore Telematico Dopo aver acquistato il Registratore Telematico, l'esercente deve "accreditarsi" al sistema. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo, tale fase è opzionale per gli esercenti che acquistano un Registratore Telematico ma non hanno esercitato l'opzione in quanto vogliono utilizzarlo come Registratore di cassa (misuratore fiscale).  Dalla home page del sito "Fatture & Corrispettivi", bisogna selezionare: "Vai a Corrispettivi" presente nel riquadro "Corrispettivi".

Premendo il link "Accreditati" e selezionando la voce "Gestore ed Esercente" si accede alla pagina di accreditamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre selezionare il flag "Esercente", compilare i dati del domicilio fiscale e dei contatti e premere "salva": l'esercente, a questo punto, è correttamente accreditato.  Nel caso in cui l'esercente possieda anche un distributore automatico e svolge anche l'attività di gestore di distributori automatici, oltre a selezionare il flag "esercente" deve selezionare anche il flag "gestore".

 

4. installazione, censimento, attivazione e messa in servizio del Registratore Telematico

Una volta accreditato, i rivenditori o i tecnici dei laboratori abilitati effettueranno l'installazione (censimento e attivazione) e la messa in servizio del registratore telematico, che funzionerà in modo identico ai vecchi registratori di cassa.

Una volta effettuata l'attivazione, l'Agenzia delle entrate rilascia al titolare del Registratore telematico un QRCODE da applicare sull'apparecchio, visibile ai clienti, che consente a questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.

Svolte tali attività, a seconda dell'esigenza dell'esercente, il tecnico potrà contestualmente mettere in servizio il registratore telematico, in modo che l'apparecchio sia immediatamente in grado di memorizzare i dati dei corrispettivi e trasmetterli all'Agenzia delle entrate, oppure individuare una data dalla quale il registratore telematico entrerà autonomamente in servizio.

 

 

D.4 E' possibile trasmettere tutto tramite pc o cellulare?

R.4  Si, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Tale applicazione è fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)[4].

La possibilità di utilizzare un'applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che consente di immaginare l'utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all'applicazione che sarà rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) come una sorta di registratore di cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una "ricevuta" da rilasciare al cliente.

 

 

D.5 Registratore telematico guasto o assenza di connessione a internet, come fare per inviare i corrispettivi giornalieri?

R.5 L'Agenzia delle Entrate ha messo a punto alcune procedure da seguire in alcune situazioni di emergenza che impediscono la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.[5] Le due principali problematiche che si possono riscontrare e che possono creare delle problematiche di gestione sono:

  1. Assenza di connessione alla rete Internet:
  2. Dispositivo fuori servizio

 

Assenza di connessione a internet

Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, l'esercente avrà 12 giorni di tempo per trasmettere i corrispettivi giornalieri utilizzando l'apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi mediante la funzione online "Assenza di rete".

La funzionalità è destinata agli esercenti che non riescono a trasmettere[6] il file XML dei corrispettivi correttamente predisposto e sigillato elettronicamente dal dispositivo, dopo la memorizzazione dei dati, quindi nel caso in cui il dispositivo risulti correttamente funzionante ma sono presenti problemi di rete.

In questo caso il Registratore Telematico deve effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre l'apposito file XML dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo. Poiché il dispositivo non riesce a richiamare i servizi di trasmissione per inviare all'Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri, l'esercente può estrarre il file XML sigillato, mediante apposite funzionalità del dispositivo, e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione Assenza di rete ed effettuare l'upload del file stesso (precedentemente salvato su memoria esterna, come ad es. chiavetta USB).

Utilizzando il pulsante "Sfoglia" l'utente può quindi selezionare dalla sua postazione di lavoro il file dei corrispettivi da inoltrare.

I dati dei corrispettivi trasmessi verranno imputati all'esercente che in quel momento risulta proprietario del dispositivo firmatario del file xml, indipendentemente dal soggetto che effettua la trasmissione. Inoltre, tale modalità di trasmissione sarà opportunamente classificata come "trasmissione mediante upload" per distinguerla dalle trasmissioni dirette da registratore telematico.

Si ricorda che la funzionalità ha valenza solo emergenziale e quindi va utilizzata esclusivamente in caso di effettiva necessità.

 

 

Dispositivo fuori servizio

La funzionalità permette di gestire la trasmissione dei dati dei corrispettivi per dispositivi con malfunzionamenti tali da impedire la memorizzazione elettronica dei corrispettivi.

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente deve richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità̀ informatica.[7]

Per far fronte a questa tipologia di situazioni l'esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente".

 

 

L'interfaccia grafica permette all'esercente di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere con il registratore telematico.

Pertanto, si tratta dei dati dei corrispettivi aggregati per aliquota/natura IVA (ovvero indicando l'adozione del regime di "ventilazione"), così come previsto dall'Allegato "Tipi dati corrispettivi" delle Specifiche tecniche del provvedimento del 28.10.16.

Tale modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri sarà opportunamente classificata come "trasmissione per dispositivo fuori servizio" per distinguerla dalle situazioni con dati fiscali memorizzati elettronicamente nel registratore telematico e trasmessi telematicamente dal dispositivo stesso. Si precisa pertanto che tale funzionalità potrà essere utilizzata solo in casi di effettiva necessità ed esclusivamente dopo aver comunicato a sistema lo stato "fuori servizio" del registratore telematico.

 

 

D.6 Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi?

R.6 Niente sanzioni per sei mesi. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, è prevista una moratoria delle sanzioni, ovvero le sanzioni previste dal comma 6 del DLgs. 127/2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell' articolo 6 del DPR 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi, per questo periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari > 400.000 euro e 1° luglio 2020 per gli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020), solo in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, in particolare:

  • una sanzione pari al 100% dell'imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500,00 euro,
  • nonché una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)

Nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico ovvero, per la tipologia di attività condotta non può usare la procedura web "documento commerciale online", le sanzioni non si applicano se:

  • si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, compilando il registro dei corrispettivi
  • e si trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019. Per procedere alla trasmissione è possibile utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi":
    • tramite il servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, utilizzando anche una procedura stand alone, scaricabile sul PC fisso, per predisporre il file della comunicazione contenente i dati dei corrispettivi giornalieri. A questo link è possibile scaricare il software, seguendo le istruzioni presenti sulla pagina.
    • oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri
    • o, in alternativa, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS.

 

Si tratta di una "fase transitoria" per consentire agli operatori economici di dotarsi del registratore telematico in tempi più ampi ma, comunque, non oltre il 31.12.2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, e non oltre il 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti. Tale possibilità e ammessa ESCLUSIVAMENTE fino al giorno/momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre il semestre iniziale.

 

 

D.7 Come si usufruisce del credito d'imposta per l'acquisto o l'adeguamento del registratore di cassa telematico?

 

R.7 In relazione al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è riconosciuto un credito d'imposta, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020, pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta (prevedendo però degli importi massimi) per l'acquisto o l'eventuale adattamento dello strumento deputato alla medesima trasmissione telematica.

Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:

  • 250,00 euro in caso di acquisto;
  • 50,00 euro in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 (codice tributo "6899");
  • tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
  • a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

La spesa per acquisto/adattamento si considera effettuata con modalità tracciabile se il pagamento è avvenuto mediante uno dei seguenti strumenti:

  • assegni bancari e postali, circolari e non;
  • vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate;
  • altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

 



[1] (cfr. articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[2] (cfr. la risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019 per i criteri di determinazione del volume d'affari)

domenica 27 ottobre 2019

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124.

Art. 13.

Trust

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, comma 1, lettera g -sexies ), dopo le parole “anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti:

“, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi

dell’articolo 47 -bis , anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73” b) all’articolo 45, dopo il comma 4 -ter , è aggiunto il seguente: “4 -quater .

Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”.

2. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 9, commi 4, lettera a) , e 6, lettere a) e b) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;”.