venerdì 27 dicembre 2019

Sanzioni penali più gravi per gli evasori

Tra gli accesi dibattiti e le aspre critiche, soprattutto da parte del mondo delle imprese, la L. di conversione 19 dicembre 2019 n. 157 ha confermato – con alcune modifiche – anche gli interventi di diritto penale contenuti nell’art. 39 del DL 124/2019. Si è già detto come, dall’esame finalizzato alla conversione in legge, l’inasprimento delle pene sia stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca “di sproporzione” o “allargata”, mentre è stata consentita, per tali condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario (si vedano “Mano dura sulle frodi, ritocchi penali per dichiarazione omessa o infedele” e “Cambiano i limiti per la confisca per sproporzione nei reati tributari” del 3 dicembre scorso).Per quanto riguarda i reati tributari, si assiste dunque a un parziale aggravamento delle sanzioni e/o delle soglie di rilevanza penale, secondo il proclamato slogan delle “manette agli evasori”.

 

Sintetizzando: per la dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2) e per l’emissione di tali fatture (art. 8) viene confermato l’innalzamento delle attuali pene a un minimo di 4 e un massimo di 8 anni di reclusione se l’imposta evasa supera i 100.000 euro (mentre resta il limite da un anno e sei mesi a sei anni se inferiore a tale importo); confermato anche l’innalzamento delle pene a un minimo di 3 e un massimo di 8 anni di reclusione, rispetto all’attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); viene portata a 100.000 euro la soglia per la dichiarazione infedele (art. 4) e viene prevista per tale delitto la reclusione da 2 a 4,5 anni; per l’omessa dichiarazione (art. 5) l’aumento delle pene sarà da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per l’occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10) il minimo sarà di 3 e il massimo di 7 anni.Appare viceversa improntata a un’ottica di una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente l’estensione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, introdotta dalla riforma del DLgs. 158/2015.È confermata la previsione della c.d. confisca “di sproporzione” o “allargata” nel nuovo art. 12-ter del DLgs. 74/2000 che, a sua volta, richiama l’art. 240-bis c.p.

Tale provvedimento, destinato a incidere sui beni e sulle utilità che risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato (o alla propria attività economica) di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza, troverà applicazione per il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro; per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti risulta superiore a 200.000 euro; per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 comma 1), qualora l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro;  infine, per la fattispecie di cui all’art. 11 comma 2 (indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro), qualora l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.

In modo altrettanto dirompente, il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti di cui al DLgs. 231/2001 viene arricchito di un nuovo art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, che ricomprende non solo la dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000)  come previsto del decreto originario, ma anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).Le sanzioni pecuniarie corrispondenti variano tra un massimo di quattrocento e cinquecento quote (ricordando che una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro).In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell’ente viene aumentata di un terzo.Inoltre, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.Va comunque sottolineato che per tutte queste disposizioni vige il principio della irretroattività ai sensi dell’art. 2 c.p., salvo il favor rei nel caso di norme più favorevoli come quella sulla causa di non punibilità.