lunedì 30 novembre 2015

Ricorso «contro l'estratto di ruolo» da stendere con cautela

Tecnicamente, si ricorre contro la cartella, quindi è bene inserire come oggetto questo atto senza data di notifica

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704/2015, ha sancito che il contribuente ha diritto a ricorrere contro la cartella di pagamento nel momento in cui riceve l’estratto di ruolo dal funzionario di Equitalia, nella misura in cui tale atto non sia stato previamente notificato.

Sebbene, a titolo cautelativo, sia opportuno ricorrere entro 60 giorni dal rilascio dell’estratto di ruolo, esaminando la sentenza delle Sezioni Unite si nota che, in tal caso, non sussiste nessun termine di decadenza. In effetti, se nessun atto è stato notificato, nessun termine decadenziale decorre.
Dal punto di vista operativo, però, sono molti gli aspetti che vanno chiariti, i quali trovano approfondimento nell’apposita Scheda Eutekne del mese di novembre 2015.

Ad esempio, se, come detto dalle Sezioni Unite, il contribuente ricorre contro la cartella, questo sarà l’atto da indicare sia nel ricorso sia nella nota di iscrizione a ruolo. Poi, occorre specificare che si sta impugnando un atto non notificato, per cui, anche a livello di strategia difensiva, potrebbe essere proficuo evitare di inserire, nel ricorso, la data di notifica della cartella di pagamento indicata nell’estratto di ruolo.

Un’altra problematica da considerare concerne l’eventuale produzione, ad opera del resistente, della prova circa la notifica: relata o avviso di ricevimento. Se il contribuente intende censurarne la validità (ad esempio dimostrando che, alla data in cui si asserisce avvenuta la notifica, la residenza era presso un differente indirizzo), a questo punto si verte nell’ipotesi di documenti non conosciuti prodotti dalla controparte, fatto che necessita di integrare i motivi di ricorso, seguendo una particolare procedura.

Nell’approfondimento Eutekne, poi, si analizzano questioni “collaterali”: a fronte del deposito dell’avviso di ricevimento, se il contribuente afferma di non aver nulla rinvenuto all’interno del plico chiuso (la notifica a mezzo posta della cartella così deve avvenire, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73) o di aver trovato un documento che nulla ha a che vedere con la cartella, spetta al resistente fornire la prova contraria (“Notifica della cartella con plico chiuso postale «rischiosa» per Equitalia” del 9 marzo 2015).
Ci sono infine altre considerazioni da effettuare.

Tutto nella scheda Eutekne di novembre 2015

Per prima cosa, come si concilia il ragionamento delle Sezioni Unite, strumentale a salvaguardare i diritti del contribuente quando egli, per caso, ha contezza della pretesa, nella speciale procedura degli accertamenti esecutivi?
Poi, che succede quando, per una qualsivoglia ragione, il contribuente viene reso edotto della pretesa con la notifica del pignoramento? Siamo, in tal caso, in presenza di una fattispecie “a cavallo” di due giurisdizioni, ove c’è l’art. 57 del DPR 602/73, che limita fortemente le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Aggiungiamo che la ratio decidendi fatta propria dalle Sezioni Unite non può che operare per tutte le fattispecie in cui il contribuente viene a sapere dalla pretesa mediante forme diverse dal regolare procedimento

 

sabato 28 novembre 2015

Riduzione del canone di locazione efficace anche senza registrazione

Il contribuente può provare di avere percepito un importo minore anche con altri mezzi, come la scrittura privata o la contabilità

Negli ultimi anni si è assistito con frequenza ad accordi, intervenuti dopo la sottoscrizione del contratto di locazione originario, con i quali le parti hanno ridotto l’ammontare del canone per venire incontro alle richieste del conduttore.
Si pone, quindi, il problema dei mezzi di prova per dimostrare l’avvenuta riduzione: in assenza di questa prova, infatti, è realistico che i contribuenti possano risultare destinatari di accertamenti parziali ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/73, in quanto il corrispettivo previsto dal contratto non corrisponde a quanto dichiarato nel quadro RB del modello UNICO.

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 28 giugno 2010, l’accordo di riduzione del canone non deve essere obbligatoriamente registrato (la riduzione del canone, in questo senso, non sarebbe equiparata alla cessione, risoluzione o proroga del contratto); tuttavia, le parti, allo scopo di attribuire all’atto data certa e di rendere nota all’Amministrazione finanziaria la nuova pattuizione, potrebbero registrare volontariamente l’accordo di riduzione.

Per la risoluzione, quindi, vi sarebbe non tanto una correlazione tra la registrazione dell’accordo modificativo e la possibilità, per il locatore, di dichiarare i minori canoni di locazione, così come risultanti dall’accordo stesso, quanto piuttosto l’individuazione della registrazione del contratto di locazione quale atto che, conferendo data certa alla nuova pattuizione, sancisce il momento a decorrere dal quale la riduzione esplicherebbe efficacia ai fini fiscali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare la riduzione della base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi, per cui “può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire alla modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi” (tra i quali rientrerebbe, evidentemente, l’Erario).

La giurisprudenza ha esaminato in special modo il caso della risoluzione del contratto di locazione, con principi che possono però essere estesi a quello della riduzione del canone. Più sentenze di merito (C.T. Reg. Milano n. 15 del 31 gennaio 2011; C.T. Reg. Milano n. 3979 del 21 settembre 2015; C.T. Reg. Firenze n. 87 del 19 settembre 2013) hanno dato ragione all’Amministrazione finanziaria, sostenendo che in mancanza di validi elementi di prova in merito alla risoluzione questa non può avere effetti sotto il profilo fiscale, obbligando quindi il proprietario dell’immobile a continuare a dichiarare i canoni nella misura prevista dal contratto.

Altre sentenze hanno, invece, hanno ritenuto meritevoli di accoglimento i ricorsi dei contribuenti.
Secondo la sentenza della C.T. Prov. Forlì n. 125 del 3 marzo 2014, riguardante il caso di una locazione di immobili ad uso commerciale risolta per inadempimento della controparte dopo pochi mesi dalla stipulazione del contratto, non è plausibile che un contratto di locazione per il quale non sia stata pagata l’imposta per la sua risoluzione debba considerarsi produttivo di effetti fiscali; la controparte ha infatti provato che il canone è stato corrisposto solo per alcuni mesi, dopo di che il contratto si è sciolto in virtù della clausola risolutiva espressa, senza che però vi siano presunzioni di incasso delle somme pattuite in assenza della registrazione (l’unica conseguenza, peraltro marginale, sarebbe la liquidazione ex post dell’imposta di registro dovuta).

Sentenza di Cassazione favorevole nel caso di risoluzione

Ma la pronuncia che maggiormente interessa in questa sede è venuta dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 22588 dell’11 dicembre 2012).
Secondo la Suprema Corte, in particolare, è infondato il ragionamento in base al quale l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione, se non resa pubblica mediante la registrazione, non consente di escludere i canoni di locazione dalla base imponibile IRPEF; infatti, “un contratto risolto, inidoneo per conseguenza a dispiegare effetti almeno a far data dalla sua risoluzione, non può essere considerato fonte di produzione di redditi (...); manifestamente irrilevante è il dato dalla registrazione dell’intervenuta risoluzione, che risponde a mere finalità di pubblicità, senza incidere sul regime sostanziale del rapporto contrattuale”.

Gli eventi interruttivi del contratto di locazione hanno, quindi, efficacia ai fini fiscali (determinando la cessazione dell’obbligo di corrispondere le imposte) anche se non portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria con la registrazione, e così si deve ritenere per gli accordi di riduzione del canone.
Altri elementi di prova (la scrittura privata stessa, unitamente alle eventuali scritture contabili delle parti) possono quindi validamente fondare la resistenza alle pretese degli Uffici, non avendo la registrazione efficacia costituiva della pattuizione tra le parti.

 

venerdì 27 novembre 2015

Sponsorizzazioni deducibili solo con la prova di congruità

Occorre anche dimostrare il nesso inferenziale tra l’attività sponsorizzata e quella svolta dalla società

Affinché le spese di sponsorizzazione siano deducibili alla stregua di spese di pubblicità è necessario che il contribuente dimostri, attraverso l’allegazione di idoneo materiale documentale, sia la sussistenza dei requisiti di certezza ed inerenza, anche sotto il profilo della loro congruità, sia la capacità di dette spese di incidere positivamente, anche in prospettiva, sui ricavi aziendali. È quanto si desume dalla recente sentenza n. 4850/2015 della C.T. Reg. di Milano.

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo del TUIR, le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Tralasciando, in questa sede, il tema delle sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche già esaminato in precedenza (si veda “Sponsorizzazioni ad associazioni sportive sempre deducibili sotto i 200 mila euro” del 5 ottobre 2015), il dettato normativo testé riportato è, invero, piuttosto generico, lasciando all’interprete il compito di desumere ciò che intenda la disciplina di riferimento.

La Cassazione, al riguardo, ha posto due paletti fondamentali ai fini della deducibilità delle spese in oggetto: la prova, da parte del contribuente, dell’inerenza sotto il profilo non solo qualitativo, ma anche quantitativo, della spesa, nonché il nesso inferenziale di questa con i ricavi.

Per quanto concerne il primo punto, la Suprema Corte ha sempre ribadito che costituiscono spese di pubblicità o propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta, ovvero per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali; la finalità di tali spese, cioè, deve essere promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto (cfr. Cass. nn. 8679/2011, 21270/2008, 17602/2008, 9567/2007). La prova della sussistenza di tale finalità, come si vedrà anche nel prosieguo, ricade sul contribuente che intende portare in deduzione le spese in oggetto.

Relativamente al secondo punto, ovvero la necessità di un nesso inferenziale tra spese di sponsorizzazione e i ricavi – o, meglio, l’attività esercitata dalla società – la Suprema Corte ha stabilito che il contribuente deve fornire la dimostrazione di quale concreto ritorno economico si possa attendere dalla sponsorizzazione. Qualora non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, allora le spese non possono considerarsi di pubblicità ed essere dedotte secondo la relativa disciplina (cfr. Cass. nn. 3433/2012 e 25100/2014; si veda anche C.T. Prov. Milano 29 aprile 2015 n. 3819/47/15).

Recentemente, i giudici di legittimità hanno statuito che, ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione alla stregua di spese di pubblicità, è necessario che il contribuente dimostri non solo la congruità dei costi sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all’attività caratteristica e al volume d’affari che ne costituiscono il risultato, ma pure la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione. In quest’ottica, non è sufficiente che la spesa sia debitamente documentata, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza sotto il profilo del concreto vantaggio che, nello specifico contesto territoriale, ne possono ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi (cfr. Cass. n. 10914/2015; nello sesso senso, Cass. nn. 15318 e 16812 del 2014 e n. 5494/2013).

Con la pronuncia in commento, i giudici regionali lombardi hanno confermato integralmente i principi sopra enunciati. Dovendosi pronunciare sul caso di una srl lombarda, importatrice dal Giappone di plotter e stampanti, che aveva dedotto costi di sponsorizzazione di un rally tenutosi a San Marino per circa mezzo milione di euro, a fronte delle contestazioni del Fisco circa la non congruità, nonché l’antieconomicità, delle spese in oggetto, peraltro in presenza di documentazione probatoria scarsa (contratto di sponsorizzazione ed un CD dell’evento preparato anticipatamente ad esso), i giudici milanesi hanno stabilito che il Fisco aveva legittimamente sindacato tali costi, potendo esso controllare – come affermato anche dal collegio di prime cure – “se non la strategia e la scelta imprenditoriale, quantomeno l’entità degli esborsi, dato che in caso contrario diventerebbe possibile qualsiasi arbitrio”.

Secondo i giudici di merito, la società, essendone onerata, non aveva fornito alcuna prova della congruità delle somme contestate. Tali costi, del resto, non potevano certamente essere considerati come “normalmente necessari e strumentali”, tanto più che le attività sponsorizzate erano a San Marino, luogo non coincidente con quello di operatività della società (e per di più, all’epoca dei fatti, Paese black list). Di qui la conferma dell’indeducibilità delle spese.

giovedì 26 novembre 2015

RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO (C.D. “JOBS ACT”)

In data 25.6.2015 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. 24.6.2015 n. 144), è entrato in vigore il DLgs. 15.6.2015 n. 81, recante, in attuazione di una delle deleghe con­tenute nella L. 183/2014 (c.d. "Jobs Act"), la "disciplina organica dei contratti di lavo­ro" e la "revisione della normativa in tema di mansioni".

STRUTTURA

Nella sua versione definitiva, il nuovo provvedimento si compone di 57 articoli, suddivisi in 7 capi, dei quali:

·         il capo I, recante "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro", si apre con l'af­fer­m­azione secondo cui "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", cui fanno seguito la norma sulla riconducibilità al lavoro subordinato delle collaborazioni organizzate dal com­mittente e la riscrittura della disciplina delle mansioni;

·         i capi dal II al V contengono il riordino della disciplina delle tipologie contrattuali su­bordinate e "atipiche";

·         il capo VI è dedicato al lavoro accessorio;

·         il capo VII ricomprende tra le "Disposizioni finali" le norme sul superamento del la­voro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la norma che dispone le abrogazioni conseguenti al "trasferimento" nel nuovo decre­to legislativo di disposizioni e istituti prima ricompresi in altri testi normativi, la norma sulla copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia.

NOVITÀ IN MATERIA DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO

Il DLgs. 81/2015:

·         dispone l'abrogazione, dalla data della propria entrata in vigore (25.6.2015), degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003 in materia di contratto a progetto, utilizzabili solo più per regolare i contratti già in atto a tale data, senza possibilità di stipulare, a decorrere dalla stessa, nuovi contratti;

·         prevede che, dall'1.1.2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si ap­plichi anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni lavorative "esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono orga­nizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Sono comunque fatte salve dalla riconduzione al lavoro subordinato:

·         le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi nazionali stipulati da asso­ciazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·         alcuni particolari tipi di collaborazione, considerati tipicamente autonomi (colla­bora­zioni prestate da professionisti iscritti in Albi professionali, rese da ammini­stratori e sindaci, ecc.);

·         le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all'art. 409 c.p.c., le quali (come dimostrato dalla norma che fa espressamente salvo detto articolo) continueranno a esistere nel nostro ordinamento, senza necessità di progetto, purché "genuine" in quanto prive dei nuovi indici di lavoro dipendente individuati dal decreto legislativo (incentrati non più sull'"etero-direzione", ma sulla mera "etero-organizzazione"), con possibilità di richiedere la certificazione dell'as­sen­za dei medesimi alle apposite Commissioni.

Stabilizzazione di co.co.co., anche a progetto, e di titolari di partita IVA

Sempre con la finalità di promuovere il lavoro subordinato, il DLgs. 81/2015 riconosce, dall'1.1.2016, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato collaboratori coor­dinati e continuativi, anche a progetto, e titolari di partita IVA, di fruire dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Ciò purché:

·         i lavoratori interessati sottoscrivano, relativamente al pregresso, atti di concilia­zione dinnanzi ad una sedi "protette" ivi indicate (Commissioni di conciliazione pres­so la DTL, Commissioni istituite in sede sindacale, Commissioni di certifica­zione, ecc.);

·         per 12 mesi dall'assunzione, i datori di lavoro non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO "ATIPICI"

Nei sopra richiamati Capi II - V, il nuovo decreto legislativo si propone la predisposizione di una sorta di Testo unico, che accorpa la disciplina dei vari contratti, con la contestuale abrogazione della complessa e frammentaria normativa sinora vigente, l'introduzione di alcune novità nell'ottica della semplificazione e il recepimento, al fine di dirimere contrasti interpretativi, degli orientamenti prevalenti.

Vengono trattati il lavoro a tempo parziale, il lavoro intermittente (la cui disciplina sostan­zialmente non cambia), il lavoro a tempo determinato, la somministrazione di lavoro e l'apprendistato.

Novità in materia di lavoro a tempo parziale

Passando brevemente in rassegna le principali novità, in materia di lavoro a tempo parziale, si segnalano le disposizioni del DLgs. 81/2015 che, con riferimento all'ipotesi di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, disciplinano la possi­bi­lità, al ricorrere di determinate condizioni:

·         per il datore di lavoro, di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare;

·         per le parti, di pattuire per iscritto, dinnanzi alle Commissioni di certificazione, clau­sole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della pre­sta­­zione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata.

Novità in materia di lavoro a tempo determinato

In materia di lavoro a tempo determinato, il DLgs. 81/2015:

·         conferma il limite di 36 mesi di durata massima complessiva del rapporto, com­prensiva al massimo di 5 proroghe, e del limite quantitativo legale di utilizzo del 20%;

·         prevede la possibilità di derogare al suddetto limite di durata mediante la stipu­lazione tra le stesse parti, dinnanzi alla DTL, di un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi;

·         specifica che, in caso di superamento delle 5 proroghe, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga;

·         specifica che il superamento del suddetto limite quantitativo comporta esclusiva­mente l'applicazione di una sanzione amministrativa, restando esclusa la trasfor­ma­zione in rapporto a tempo indeterminato.

Novità in materia di apprendistato

Al fine di porre le basi per la creazione di un "sistema duale", che integri organicamente formazione e lavoro, il DLgs. 81/2015 apporta modifiche dirette alla promozione dell'ap­pren­distato di primo livello – che assume la denominazione di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi­cato di specializzazione tecnica superiore" – e dell'apprendistato di alta forma­zione e ricerca.

Rimane, invece, sostanzialmente invariata la disciplina della seconda tipologia di apprendistato, ora denominata "apprendistato professionalizzante".

Novità in materia di lavoro accessorio

Il DLgs. 81/2015, al fine di fine di ampliare "moderatamente" le possibilità di utilizzo del­l'isti­tuto in oggetto:

·         innalza a 7.000,00 euro l'importo complessivo dei compensi percepibili da ciascun lavoratore in un anno civile (fermo il limite di 2.000,00 euro dei compensi che pos­sono essere corrisposti da ciascun committente imprenditore o professio­nista);

·         mette a regime la possibilità di impiegare, in tutti i settori, nel limite di complessivo di 3.000,00 euro di compensi per anno civile, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 

Inoltre, al fine di favorire la tracciabilità dei voucher, introduce l'obbligo, per i committenti imprenditori o professionisti, di:

·         acquistare i buoni per lavoro accessorio esclusivamente con modalità telematiche;

·         comunicare preventivamente alla competente DTL, in via telematica (anche a mezzo e-mail e sms), i dati del lavoratore e il luogo della prestazione, con riferi­mento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi (nelle more dell'attivazione delle relative procedure telematiche, detta comunicazione deve essere effettuata agli Istituti previdenziali secondo le procedure già in uso; nota Min. Lavoro 25.6.2015 n. 3337).

Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Modificando l'art. 2549 c.c., il DLgs. 81/2015 esclude la possibilità che, quando l'asso­ciato sia una persona fisica, l'apporto dello stesso possa consistere, in tutto o anche solo in parte, in una prestazione di lavoro.

Vengono, comunque, fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti già in essere alla data del 25.6.2015.

 

 

 

 

 

 

730 precompilato, troppe complicazioni per l'invio delle spese sanitarie

Nel corso di un’audizione parlamentare, i commercialisti chiedono maggiori tutele per medici e intermediari abilitati

Giovedì, 26 novembre 2015

Circa tre settimane dopo l’ultima audizione, i rappresentanti dei commercialisti tornano dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Tema centrale dell’audizione tenutasi ieri mattina ancora una volta il 730 precompilato, con particolare riferimento alle modalità di invio, da parte di medici, odontoiatri e strutture sanitarie, delle spese mediche detraibili o deducibili che, dal prossimo anno, dovranno essere integrate in dichiarazione.

Un’operazione che, inevitabilmente, produrrà “costi e complicazioni” che, ad oggi, sembrerebbero essere per lo più “scaricati sui cittadini-contribuenti e, indirettamente, sui professionisti che li assistono”. Questa la denuncia del presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, il cui riferimento è, innanzitutto, al rispetto degli obblighi imposti dal garante della privacy in materia di trattamento dei dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria. A questo proposito, infatti, è previsto che, una volta inviato il “contenitore” dei dati, quest’ultimo debba essere distrutto.

Ad oggi, però, ha ricordato Longobardi (accompagnato nell’occasione da Roberto Cunsolo e Luigi Mandolesi, rispettivamente Tesoriere e Consigliere con delega alla fiscalità del CNDCEC), “la ricevuta di invio non specifica i codici fiscali dei contribuenti per i quali si è provveduto alla trasmissione telematica dei dati”. Di conseguenza, il medico (o il professionista che lo assiste) “non ha la possibilità di verificare la correttezza del proprio operato”.
Per questo, i commercialisti chiedono di poter “conservare il contenitore” almeno fino a quando l’Agenzia avrà la possibilità di controllare quei dati o, in alternativa, di ottenere una sorta di “scontrino”, una certificazione che possa “dimostrare di aver effettuato l’invio nel modo giusto”.

Quella che partirà dal prossimo anno, infatti, è un’operazione del tutto nuova ed è lecito pensare che possa produrre più di una difficoltà. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle strutture che hanno registrato in contabilità l’importo totale della prestazione offerta al cliente e che ora, dovendo distinguere le spese sanitarie da quelle non sanitarie, saranno costrette a “ricontrollare ed, eventualmente, reimmettere tutti i dati relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali e fatture emesse”. Poi ci sono i medici che si sono avvalsi della contabilità semplificata, che saranno tenuti a “rielaborare con i nuovi criteri tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2015”, inserendo quei dati indispensabili ai fini della detraibilità della spesa.

Ecco perché, come fatto nel corso dell’audizione di inizio novembre (si veda “Da spostare il termine per l’invio della Certificazione Unica” del 5 novembre), i commercialisti tornano a chiedere, per il primo anno di applicazione della disciplina, una sospensione, o quanto meno una mitigazione, del regime sanzionatorio, che prevede l’irrogazione di una sanzione di 100 euro per ogni omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

In più, bisognerebbe semplificare le modalità di accreditamento dei professionisti incaricati di effettuare l’adempimento per conto di medici e strutture sanitarie. Ad oggi, il meccanismo prevede che sia il medico (o la struttura sanitaria) a comunicare al sistema il conferimento della delega. “A tale meccanismo – ha sottolineato Longobardi – dovrebbe aggiungersi quello attualmente previsto per operare sul Cassetto fiscale implementato sul sistema ENTRATEL”.
In questo modo, si permetterebbe al professionista delegato di “effettuare egli stesso l’accreditamento per il delegante” che, a quel punto, dovrebbe solo comunicare al primo i codici di autorizzazione ricevuti tramite lettera.

Insomma, l’esigenza di fondo rimane quella di “semplificare per davvero” e tutelare tutti quei professionisti che si troveranno alle prese con i dati che dovranno confluire nel 730 precompilato. In questo senso, i commercialisti chiedono la repentina elaborazione di un software gratuito che agevoli la trasmissione dei suddetti dati e garantisca “l’omogeneità e l’interoperabilità con gli altri applicativi utilizzati per le comunicazioni alle Entrate”.

Senza dimenticare il regime di responsabilità che, soprattutto per gli intermediari abilitati, rimane un nervo scoperto. Sotto questo aspetto, conclude Longobardi, “ci siamo impegnati nei confronti dei nostri colleghi a sollevare l’eccezione di costituzionalità della norma”. È vero, ci sono stati dei “vantaggi, su tutti quello dell’assicurabilità, ancorché a fronte di un costo più alto, ma su questo aspetto non possiamo arretrare. La traslazione dell’onere tributario in capo all’intermediario abilitato rimane un unicum, un mostro giuridico, che non può funzionare”.

730 precompilato, troppe complicazioni per l'invio delle spese sanitarie

Nel corso di un’audizione parlamentare, i commercialisti chiedono maggiori tutele per medici e intermediari abilitati

Giovedì, 26 novembre 2015

Circa tre settimane dopo l’ultima audizione, i rappresentanti dei commercialisti tornano dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Tema centrale dell’audizione tenutasi ieri mattina ancora una volta il 730 precompilato, con particolare riferimento alle modalità di invio, da parte di medici, odontoiatri e strutture sanitarie, delle spese mediche detraibili o deducibili che, dal prossimo anno, dovranno essere integrate in dichiarazione.

Un’operazione che, inevitabilmente, produrrà “costi e complicazioni” che, ad oggi, sembrerebbero essere per lo più “scaricati sui cittadini-contribuenti e, indirettamente, sui professionisti che li assistono”. Questa la denuncia del presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, il cui riferimento è, innanzitutto, al rispetto degli obblighi imposti dal garante della privacy in materia di trattamento dei dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria. A questo proposito, infatti, è previsto che, una volta inviato il “contenitore” dei dati, quest’ultimo debba essere distrutto.

Ad oggi, però, ha ricordato Longobardi (accompagnato nell’occasione da Roberto Cunsolo e Luigi Mandolesi, rispettivamente Tesoriere e Consigliere con delega alla fiscalità del CNDCEC), “la ricevuta di invio non specifica i codici fiscali dei contribuenti per i quali si è provveduto alla trasmissione telematica dei dati”. Di conseguenza, il medico (o il professionista che lo assiste) “non ha la possibilità di verificare la correttezza del proprio operato”.
Per questo, i commercialisti chiedono di poter “conservare il contenitore” almeno fino a quando l’Agenzia avrà la possibilità di controllare quei dati o, in alternativa, di ottenere una sorta di “scontrino”, una certificazione che possa “dimostrare di aver effettuato l’invio nel modo giusto”.

Quella che partirà dal prossimo anno, infatti, è un’operazione del tutto nuova ed è lecito pensare che possa produrre più di una difficoltà. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle strutture che hanno registrato in contabilità l’importo totale della prestazione offerta al cliente e che ora, dovendo distinguere le spese sanitarie da quelle non sanitarie, saranno costrette a “ricontrollare ed, eventualmente, reimmettere tutti i dati relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali e fatture emesse”. Poi ci sono i medici che si sono avvalsi della contabilità semplificata, che saranno tenuti a “rielaborare con i nuovi criteri tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2015”, inserendo quei dati indispensabili ai fini della detraibilità della spesa.

Ecco perché, come fatto nel corso dell’audizione di inizio novembre (si veda “Da spostare il termine per l’invio della Certificazione Unica” del 5 novembre), i commercialisti tornano a chiedere, per il primo anno di applicazione della disciplina, una sospensione, o quanto meno una mitigazione, del regime sanzionatorio, che prevede l’irrogazione di una sanzione di 100 euro per ogni omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

In più, bisognerebbe semplificare le modalità di accreditamento dei professionisti incaricati di effettuare l’adempimento per conto di medici e strutture sanitarie. Ad oggi, il meccanismo prevede che sia il medico (o la struttura sanitaria) a comunicare al sistema il conferimento della delega. “A tale meccanismo – ha sottolineato Longobardi – dovrebbe aggiungersi quello attualmente previsto per operare sul Cassetto fiscale implementato sul sistema ENTRATEL”.
In questo modo, si permetterebbe al professionista delegato di “effettuare egli stesso l’accreditamento per il delegante” che, a quel punto, dovrebbe solo comunicare al primo i codici di autorizzazione ricevuti tramite lettera.

Insomma, l’esigenza di fondo rimane quella di “semplificare per davvero” e tutelare tutti quei professionisti che si troveranno alle prese con i dati che dovranno confluire nel 730 precompilato. In questo senso, i commercialisti chiedono la repentina elaborazione di un software gratuito che agevoli la trasmissione dei suddetti dati e garantisca “l’omogeneità e l’interoperabilità con gli altri applicativi utilizzati per le comunicazioni alle Entrate”.

Senza dimenticare il regime di responsabilità che, soprattutto per gli intermediari abilitati, rimane un nervo scoperto. Sotto questo aspetto, conclude Longobardi, “ci siamo impegnati nei confronti dei nostri colleghi a sollevare l’eccezione di costituzionalità della norma”. È vero, ci sono stati dei “vantaggi, su tutti quello dell’assicurabilità, ancorché a fronte di un costo più alto, ma su questo aspetto non possiamo arretrare. La

 

lunedì 23 novembre 2015

Comunicazione ad hoc per la rinuncia dei soci ai crediti

Dal 2016, i soci dovranno comunicare alla partecipata il valore fiscale del credito

Martedì, 24 novembre 2015

Il legislatore, nel corso degli ultimi mesi, ha parzialmente ridimensionato il favor debitoris che ha caratterizzato sinora la disciplina della crisi d’impresa, sotto l’aspetto civilistico e tributario. La motivazione è da ricercare nei casi di “abuso” degli strumenti normativi a disposizione. Fra le imprese che ne hanno usufruito, infatti, sono emersi comportamenti “opportunistici”, finalizzati a ottenere forti riduzioni del debito pregresso sottratte a imposizione fiscale.

Il ripensamento del legislatore ha riguardato l’introduzione di limiti per l’accesso al concordato preventivo (si veda, per esempio, la soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari e l’eliminazione del “silenzio-assenso” nel computo della maggioranza concordataria) e la revisione della normativa tributaria connessa alle sopravvenienze attive e alle perdite su crediti.

Focalizzando l’attenzione sulla prospettiva fiscale, l’art. 13 del DLgs. 147 del 14 settembre 2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato la disciplina del TUIR in materia di sopravvenienze attive (art. 88) con decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2016.
Il DLgs. è intervenuto sotto diversi profili, modificando sia la disciplina delle rinunce ai crediti dei soci, sia quella riguardante la riduzione dei debiti nell’ambito degli strumenti di gestione della crisi d’impresa.
Con riguardo alle rinunce dei soci ai crediti e alla conversione degli stessi in capitale di rischio, è stata limitata l’esclusione da tassazione sino a concorrenza del relativo valore fiscale. L’eventuale eccedenza sarà, a partire dal 2016, imponibile in capo alla società che ha beneficiato della remissione.

La ratio della norma è quella di fare in modo che la rinuncia a un credito, acquisito dal socio “a sconto” da soggetti terzi, riceva un trattamento fiscale pienamente simmetrico fra i soggetti coinvolti. Nei gruppi aziendali, infatti, sono diffuse operazioni “opportunistiche” come la seguente: la società capogruppo acquista a 40 il credito di 100 vantato da un soggetto (es. un istituto bancario) nei confronti di una società del gruppo debitrice e successivamente rinuncia al credito.
La fattispecie appena descritta, prima della novella, originava una perdita su crediti deducibile di 60 per il creditore originario. La società debitrice beneficiava della remissione del debito di 100 e non subiva alcuna tassazione sulla sopravvenienza attiva conseguita. Il “salto d’imposta” consentito dall’operazione risultava, quindi, evidente.

Con le modifiche apportate dal DLgs. 147/2015, a partire dal prossimo anno, la sopravvenienza attiva dell’esempio sarà imponibile per 60 (pari all’eccedenza del valore nominale del credito rispetto al valore fiscale dello stesso per il socio cessionario). Correlativamente, il valore fiscale della partecipazione detenuta dal socio sarà incrementato nella misura fiscale del credito rinunciato (pari, nell’esempio, a 40).

Dal punto di vista operativo, la disciplina riguarda tutte le possibili tipologie di crediti vantati dai soci (finanziari, commerciali o da lavoro).
Il socio è tenuto a comunicare alla società il valore fiscale del credito a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si ritiene che quanto detto trovi applicazione anche se l’ente è già a piena conoscenza dell’importo (in quanto risultante, per esempio, da un verbale societario). Secondo la norma, infatti, in caso di mancata comunicazione, il valore si presume pari a zero e la rinuncia è integralmente tassata in capo alla società.

Un aspetto non chiarito dalla disposizione riguarda l’allocazione del valore fiscale in caso di rinuncia parziale a un credito con valore fiscale inferiore al nominale. Ad esempio, se il socio vanta un credito di 1000 con valore fiscale di 500 e rinuncia a 500, il valore fiscale va attribuito pro quota o può essere imputato interamente alla quota rinunciata? Solo in quest’ultimo caso non emergerebbe materia imponibile per la società partecipata.
Il trattamento sopra descritto si applica anche alla conversione del credito vantato dal socio in partecipazioni. Nella citata ipotesi, rileva il valore fiscale del credito, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore a seguito della conversione.
Volendo esemplificare, se una società sottoscrive un aumento di capitale di 500 convertendo un credito pregresso con valore fiscale pari a 1.000, la perdita di 500 è deducibile per il socio e il valore fiscale della partecipazione sarà pari a 500 (1.000 - 500).

Il DLgs. 147/2015, infine, al fine di coordinare il trattamento fiscale in capo al socio con quello dell’ente partecipato, ha modificato gli artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR, prevedendo che la rinuncia ai crediti o la conversione degli stessi incrementa il valore fiscale della partecipazione nel limite del valore fiscale del credito rinunciato (o convertito).

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile


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Lavoro subordinato più ampio dal 1° gennaio

Basterà che la prestazione sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente

L’art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2015 prevede, dal 1° gennaio 2016, un’estensione dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, cui occorre necessariamente prepararsi, visto l’approssimarsi del nuovo anno.

Il legislatore non è intervenuto sull’art. 2094 c.c., che definisce come lavoratore subordinato colui che presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, ma ha stabilito che la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a soggetti che non sono dipendenti, ma la cui attività si concreti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Di conseguenza, si può affermare che, se non è cambiata la definizione di lavoratore subordinato, si è sicuramente ampliato l’ambito di applicazione della disciplina di questa tipologia contrattuale.

Se, fino ad oggi, secondo la giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690), per assoggettare un rapporto di lavoro alla relativa normativa era necessaria la presenza del requisito fondamentale del vincolo di subordinazione, inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente dall’emanazione di ordini specifici e dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, dal prossimo anno sarà sufficiente molto meno.

In particolare, basterà che la prestazione lavorativa sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente quanto alle modalità di esecuzione, comprese quelle relative ai tempi e al luogo di lavoro.

Contratti continuativi, che abbiano ad oggetto prestazioni di lavoro a carattere personale, potranno essere conclusi nella forma del contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., ovvero nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, solo quando il prestatore d’opera sia effettivamente libero di organizzare la sua attività, soprattutto in termini di tempi e di luogo di lavoro. Questo sia quando l’attività sia prestata da un soggetto titolare di una partita IVA, sia quando il lavoratore presti la sua attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. I redditi in questo secondo caso continueranno ad essere assimilati ai redditi dal lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50 del TUIR, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione aventi a oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Per maggior cautela, la libertà del lavoratore di organizzare la sua prestazione, anche in termini di tempi e luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, potrà essere certificata dalle commissioni di certificazioni individuate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003.

Ovviamente, la certificazione della commissione non potrà che essere “sulla carta”, potendo essere verificato esclusivamente in base alla disciplina contrattuale se il lavoratore non è assoggettato al potere organizzativo del committente e ha la libertà di organizzare i tempi e il luogo di lavoro. Affinché questa certificazione non possa essere oggetto di successiva contestazione, è però necessario che tale libertà venga effettivamente esercitata nelle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.

Questo nuovo regime, applicabile come detto dal 1° gennaio del prossimo anno, appare sicuramente più severo rispetto alla precedente disciplina del contratto a progetto, abrogata dal primo comma dell’art. 52 del DLgs. 81/2015. Viene, infatti, ridotto al solo potere organizzativo l’elemento che caratterizza l’assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato, mentre nel precedente regime, purché vi fosse un valido progetto, non si rischiava la qualificazione come lavoro subordinato in assenza di ordini specifici e dell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, restano escluse dall’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni per le quali contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, come ad esempio il rapporto di lavoro degli addetti ai call center, purché ovviamente sia applicata la relativa disciplina collettiva.

Inoltre, sono escluse le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell’esercizio di funzioni di amministratore e sindaco di società, nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, e le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

mercoledì 11 novembre 2015

RIAPERTURA DEI TERMINI PER RATE EQUITALIA

Il 22 ottobre e' tornata la finestra per chi ha perso la possibilità di rattizzare negli ultimi due anni: trenta giorni di tempo per la domanda. Nell'ultima sanatoria sono state concesse circa 120 mila riammissioni al beneficio. Si stima che la metà del gettito di Equitalia derivi ormai dalla rate.

Per chi fosse interessato, la riapertura dei termini riguarda il decadimento dalla rateizzazione nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della norma, ossia dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015.

La domanda dovrà essere presentata ENTRO IL 21 NOVEMBRE, che cade di sabato. Per questo e' probabile che la la scadenza venga prorogata fino a lunedì 23 novembre.

I moduli saranno disponibili sul sito di Equitalia.
Si può presentare la domanda per essere riammessi al pagamento frazionato e il nuovo piano prevede un massimo di 72 rate e una durata di 6 anni.

Un'altra novità riguarda la decadenza per i ritardi.
Quella attuale sembra sara' l'ultima sanatoria i. Materia, perché a partire dal 22 ottobre e' sempre possibile un'altra chance.
Prima, infatti, la rateazione decadeva con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Con la modifica approvata, pagando le rate scadute si potrà richiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Inoltre e' stato introdotto il principio del LIEVE INADEMPIMENTO, che consiste nel ritardo nel versamento non superiore a cinque giorni, oppure nel versamento di una rata per un importo più basso, se lo scostamento non supera il 3%, con un tetto massimo di 10.000,00 euro tra quanto dovuto e somma pagata. Chi commette errori di questo tipo potrà contare su un Fisco più clemente e non perdere la chance di pagare un po' alla volta.