Art. 13.
Trust
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, comma 1, lettera g -sexies ), dopo le parole “anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti:
“, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi
dell’articolo 47 -bis , anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73” b) all’articolo 45, dopo il comma 4 -ter , è aggiunto il seguente: “4 -quater .
Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”.
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 9, commi 4, lettera a) , e 6, lettere a) e b) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;”.