sabato 23 febbraio 2013

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS

La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai

soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti  alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:

¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;

¨ tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica

obbligatoria).

Con la Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2013, pari al:

¨ 27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità;

¨ 20% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Viene, così, recepito l'aumento del 2% dell'aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro

Fornero, come modificata da ultimo dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.

Si ricorda che la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti obbligati alla Gestione Separata Inps sono inclusi anche i soggetti che, pur

svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).

Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2013 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da

versare alla Gestione Separata Inps:

GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2013

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:

¨ i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;

¨ i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta;

¨ i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;

¨ i lavoratori autonomi occasionali3, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;

¨ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;

¨ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);

¨ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un  compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di

iscrizione:

ü sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;

ü sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.

ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2013

(Circolare Inps

n. 27 del 12.02.2013)

Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria

27,72% (27% + 0,72%4)

Altri soggetti

(soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria)

20%

MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2013

Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2013 è pari a € 99.034,00. Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2013 è,

invece, pari a € 15.357,00. Di conseguenza:

¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);

¨ tutti gli altri soggetti: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.

3 In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

4 Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2012 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2012 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in

vigore nel 2012.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO

Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica:

TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO

TERMINE DI VERSAMENTO

CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

¨ Co.Co.Co

¨ Co.Co.Pro.

¨ Venditore porta a porta

¨ Lavoratore autonomo occasionale

¨ 1/3 a carico Del  collaboratore

¨ 2/3 a carico del committente

Committente

Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

¨ CXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%)

¨C10 per gli altri soggetti (20%)

Associato in partecipazione

¨ 45% a carico dell'associato

¨ 55% a carico dell'associant

E Associante (committente)

Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

¨CXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%)

¨C10 per gli altri soggetti (20%)

Lavoratore autonomo:

¨ "senza cassa";

¨ non iscritto alla Cassa di appartenenza;

100% a carico del lavoratore autonomo

Lavoratore Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi

(per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013)

¨PXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%)

¨P10 per gli altri soggetti (20%)

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Cassetto Fiscale: Novità

All'interno del servizio "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle Entrate (accessibile dall’area

dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it), è stata creata una nuova

sezione grazie alla quale i titolari di partita IVA possono accedere alle informazioni relative alla

propria posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web. In particolare, sono

visualizzabili le anomalie telematiche relative al periodo d’imposta 2010 (UNICO 2011 e Gerico

2011), gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi di settore inviate dall’Agenzia nel 2012

relativamente al periodo d'imposta 2010, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e

predisposte utilizzando lo specifico software.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, poi, sul proprio sito l'Annuario del contribuente

aggiornato con le novità intervenute negli ultimi mesi del 2012. Le novità riguardano

principalmente la casa e, quindi, sono stati ritoccati molti dei temi contenuti nella seconda parte

dell'annuario, coinvolgendo ben quattro dei cinque capitoli. Tra le imposte interessate

segnaliamo l’Ivie (l’imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all’estero), la

cui disciplina è cambiata con la legge di Stabilità 2013, che l'ha resa applicabile non più dal 2011

bensì dal 2012, cambiandone anche le modalità di versamento (non più in un’unica soluzione in

sede di saldo delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ma con il meccanismo

dell’acconto e saldo). L'altra novità riguarda l’Imu, in particolare la dichiarazione IMU ed i casi in

cui è obbligatorio presentarla. Si segnala anche l'inserimento nell'Annuario delle novità

riguardanti l’Irpef sugli immobili, in particolare le nuove regole per la determinazione del reddito

dei fabbricati concessi in locazione, compresi quelli di interesse storico o artistico.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze torna sulla revisione legale per completare le parti

ancora non attuate del D.Lgs. n. 39/2010 di recepimento della direttiva europea 2006/43/CE in

materia. Sono stati, infatti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio il D.M. n. 261 del

28.12.2012 su "I casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di

revisione legale" (in attuazione dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 39/2010) ed il D.M. n. 16 del

08.01.2013 relativo alla gestione della "Sezione dei revisori inattivi" (in attuazione dell'art. 8 del D.

Lgs. n. 39/2010). La revoca dell'incarico potrà esserci solo per giusta causa, mentre nella Sezione

dei revisori inattivi saranno iscritti i revisori che non hanno assunto incarichi da almeno tre anni

consecutivi.

Con alcuni Provvedimenti del direttore firmati il 15.02.2013, l'Agenzia delle Entrate, dopo i

modelli, ha approvato anche le specifiche tecniche da utilizzare per l’invio telematico delle due

dichiarazioni dei sostituti d'imposta, 770/2013 Ordinario e Semplificato, dei modelli Unico Società

di capitali, Enti non commerciali, Società di persone, Persone Fisiche, oltre che del mod. 730/2013.

Con delibera del 31 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio scorso, il

Consiglio dei Ministri ha stabilito, per le imprese colpite dal sisma di maggio 2012, una deroga alla

regola generale dei 120 giorni o dei 180 giorni per la convocazione delle assemblee di

approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012. In particolare, tali imprese

avranno tempo fino al 30 settembre per convocare l'assemblea.

Inoltre, i contribuenti colpiti dal sisma dell'Emilia del maggio dello scorso anno non devono

pagare il canone RAI se, a causa del terremoto, hanno subìto la distruzione dell'apparecchio

televisivo o hanno ricevuto ordinanza di sgombero dalla propria abitazione. Torneranno, invece,

a pagarlo nel momento in cui rientreranno in possesso di un apparecchio televisivo. A renderlo

noto è stata la stessa Agenzia delle Entrate. Gli interessati devono presentare una dichiarazione

con la quale attestano l'inagibilità dell'abitazione o la distruzione dell'apparecchio e di non

detenerne altri presso una diversa dimora. La dichiarazione deve essere inviata a: Agenzia delle

Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - casella postale 22 - 10121 - Torino.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4140/2013 depositata il 20 febbraio 2013, ha

affermato un importante principio relativo alle regole per l'accesso da parte dell'Amministrazione

finanziaria nel luogo dove viene svolta l'attività. In particolare, la Cassazione afferma che, se il

luogo dove viene svolta l'attività commerciale o professionale ha porte comunicanti con

l'abitazione del contribuente, il locale va considerato ad uso promiscuo e, quindi, l'accesso da

parte dell'Amministrazione finanziaria per un controllo fiscale va autorizzato dal Procuratore della

Repubblica. Senza tale autorizzazione, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli.

L'Agenzia delle Entrate ha siglato un accordo con l’Istituto nazionale dei tributaristi (Int) per

"assicurare un rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche di mediazione tributaria rafforzando

la collaborazione fra l’Amministrazione finanziaria e i professionisti dell’Int." L'accordo prevede, da

un lato, una serie di iniziative divulgative organizzate dall’Istituto nazionale dei tributaristi per i

propri iscritti sulle nuove opportunità offerte dalla mediazione, dall'altro l'impegno dell'Agenzia ad

esaminare tutte le istanze in modo approfondito e comunicare gli eventuali casi di

improponibilità al professionista iscritto all'Int entro 20 giorni dalla loro presentazione, in modo tale

da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del contribuente. Le Entrate, inoltre, riterranno

validi i pagamenti anche nel caso in cui, per un errore scusabile, le somme versate siano

lievemente inferiori a quelle dovute oppure versate con un lieve ritardo, a condizione che le

irregolarità siano tempestivamente sanate.

Inizia intanto una nuova stagione dichiarativa, partendo dal modello CUD e dal modello

CUPE. Entro il prossimo 28 febbraio, infatti, i datori di lavoro e gli enti pensionistici dovranno

consegnare ai propri lavoratori dipendenti o pensionati il modello CUD 2013 per certificare gli

emolumenti corrisposti e le ritenute fiscali operate in acconto nel 2012. Sempre entro il 28

febbraio, i sostituti d'imposta devono consegnare il modello CUPE 2013, la certificazione degli utili

e dei proventi equiparati corrisposti nel 2012 a residenti nel territorio italiano che hanno percepito

utili derivanti dalla partecipazione a contribuenti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma

corrisposti, tranne nei casi di utili o altri proventi sottoposti a ritenuta d’imposta o soggetti a

imposta sostitutiva.

Sempre entro la fine di questo mese, inoltre, i contribuenti possono inviare alle Entrate le

eventuali motivazioni che giustificano l'esistenza di situazioni di non congruità, non normalità o

non coerenza rispetto agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2011. Per farlo, occorrerà

utilizzare l'apposita piattaforma informatica resa disponibile sul sito delle Entrate ("Segnalazioni

2012" presente all'interno della sezione “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e

parametri - Studi di settore - Compilazione - Software di c compilazione per l’invio di

segnalazioni”) e che consente di "completare" il modello dichiarativo già inviato lo scorso 1°

ottobre 2012 inserendo, nel quadro destinato alle Annotazioni, le motivazioni del disallineamento

rispetto ai risultati di Gerico.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LA NUOVA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013

La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), modificando l'art. 164, comma 1, lett. b) del

TUIR, ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle

spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e

motocicli) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e

professioni. Ciò con effetto dal 1° gennaio 2013. Viene così di fatto superata, prima ancora della

sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla

Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013.

La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità

relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che dal 2013, per effetto della

modifica apportata dalla Riforma del Lavoro, passa dal 90% al 70%.

Restano ferme, invece, all'80% la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da agenti e

rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente

come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico.

NUOVA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI DAL 2013

AUTO AZIENDALI:

COSTI DEDUCIBILI

Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti

e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati

nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a:

¨ carburanti e lubrificanti;

¨ tassa di proprietà;

¨ assicurazione RC auto;

¨ pedaggi autostradali;

¨ custodia;

¨ manutenzioni e riparazioni non incrementative;

¨ Iva indetraibile corrisposta al momento dell'acquisto delle autovetture.

DEDUCIBILITA'

COSTI AUTO AZIENDALI

FINO AL 2012

(art. 164, comma 1, Tuir, in

TIPO DI VEICOLO FINO AL 2012

VEICOLI AZIENDALI

(NON utilizzati esclusivamente come

beni strumentali)

40%

entro il seguente limite max. di spesa1:

¨ in caso di acquisto o leasing, a:

1 Nel caso di esercizio di arte o professione, il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l'attività è svolta

individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l'attività è svolta sotto forma di società

semplice o di associazione.

vigore fino al 31.12.2012) ü € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in

caso di leasing), per le autovetture e

gli autocaravan;

ü € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in

caso di leasing) per i motocicli;

ü € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in

caso di leasing) per i ciclomotori;

¨ in caso di locazione o noleggio:

· € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per

le autovetture e gli autocaravan;

· € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i

motocicli;

· € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i

ciclomotori;

VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO

AI DIPENDENTI

(per la maggior parte del

periodo d'imposta)

90%

VEICOLI UTILIZZATI

DA AGENTI E

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

80%

(nel limite max di spesa di € 25.822,84)

VEICOLI UTILIZZATI

ESCLUSIVAMENTE COME

BENI STRUMENTALI

(quelli senza i quali l'attività non può essere

esercitata; es.: autovetture possedute da

impresa di autonoleggio)

100%

VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100%

DEDUCIBILITA'

COSTI AUTO AZIENDALI

DAL 2013

(art. 164, comma 1, Tuir, in

vigore dal 01.01.2013)

La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato

l'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la

percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e

degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture,

autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese,

arti e professioni.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, poi, la

deducibilità è stata abbassata dal 90% al 70%.

La percentuale di deducibilità resta, invece, all'80% per i veicoli

utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute

entrare in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la

percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che

era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n.

92/2012) a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad

opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n.

228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, la

percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata

direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del

27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro.

Restano ferme, invece, le altre misure previste.

Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli dei

veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel

rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):

TIPO DI VEICOLO Deducibilità costi

fino al 2012

Deducibilità costi

dal 2013

VEICOLI AZIENDALI

(NON utilizzati esclusivamente come

beni strumentali)

40% 20%

VEICOLI CONCESSI

IN USO PROMISCUO

AI DIPENDENTI

(per la maggior parte del

periodo d'imposta)

90% 70%

VEICOLI UTILIZZATI

DA AGENTI E

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

80% 80%

VEICOLI UTILIZZATI

ESCLUSIVAMENTE COME

BENI STRUMENTALI

100% 100%

VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100% 100%

EFFETTI SUGLI

ACCONTI D'IMPOSTA

2013

Gli acconti d'imposta relativi al 2013 dovranno essere ricalcolati (in sede

di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente

(metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove

disposizioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base

al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima

errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto

versato.

IRRILEVANZA

AI FINI DELLA

DETRAIBILITA' DELL'IVA

Le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano

esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi, e non anche la detraibilità dell'Iva, la quale resta ferma al:

¨ 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;

¨ 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;

¨ 40% negli altri casi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile