La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai
soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.
A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:
¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
¨ tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria).
Con la Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2013, pari al:
¨ 27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità;
¨ 20% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Viene, così, recepito l'aumento del 2% dell'aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro
Fornero, come modificata da ultimo dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.
Si ricorda che la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti obbligati alla Gestione Separata Inps sono inclusi anche i soggetti che, pur
svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).
Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2013 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da
versare alla Gestione Separata Inps:
GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2013
CONTRIBUENTI OBBLIGATI
Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:
¨ i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
¨ i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta;
¨ i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;
¨ i lavoratori autonomi occasionali3, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;
¨ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;
¨ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
¨ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di
iscrizione:
ü sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
ü sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2013
(Circolare Inps
n. 27 del 12.02.2013)
Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria
27,72% (27% + 0,72%4)
Altri soggetti
(soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria)
20%
MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2013
Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2013 è pari a € 99.034,00. Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2013 è,
invece, pari a € 15.357,00. Di conseguenza:
¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
¨ tutti gli altri soggetti: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.
3 In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.
4 Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2012 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2012 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in
vigore nel 2012.
RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO
Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica:
TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO
SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO
TERMINE DI VERSAMENTO
CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24
¨ Co.Co.Co
¨ Co.Co.Pro.
¨ Venditore porta a porta
¨ Lavoratore autonomo occasionale
¨ 1/3 a carico Del collaboratore
¨ 2/3 a carico del committente
Committente
Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso
¨ CXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%)
¨C10 per gli altri soggetti (20%)
Associato in partecipazione
¨ 45% a carico dell'associato
¨ 55% a carico dell'associant
E Associante (committente)
Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso
¨CXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%)
¨C10 per gli altri soggetti (20%)
Lavoratore autonomo:
¨ "senza cassa";
¨ non iscritto alla Cassa di appartenenza;
100% a carico del lavoratore autonomo
Lavoratore Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi
(per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013)
¨PXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%)
¨P10 per gli altri soggetti (20%)
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile