All'interno del servizio "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle Entrate (accessibile dall’area
dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it), è stata creata una nuova
sezione grazie alla quale i titolari di partita IVA possono accedere alle informazioni relative alla
propria posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web. In particolare, sono
visualizzabili le anomalie telematiche relative al periodo d’imposta 2010 (UNICO 2011 e Gerico
2011), gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi di settore inviate dall’Agenzia nel 2012
relativamente al periodo d'imposta 2010, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e
predisposte utilizzando lo specifico software.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, poi, sul proprio sito l'Annuario del contribuente
aggiornato con le novità intervenute negli ultimi mesi del 2012. Le novità riguardano
principalmente la casa e, quindi, sono stati ritoccati molti dei temi contenuti nella seconda parte
dell'annuario, coinvolgendo ben quattro dei cinque capitoli. Tra le imposte interessate
segnaliamo l’Ivie (l’imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all’estero), la
cui disciplina è cambiata con la legge di Stabilità 2013, che l'ha resa applicabile non più dal 2011
bensì dal 2012, cambiandone anche le modalità di versamento (non più in un’unica soluzione in
sede di saldo delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ma con il meccanismo
dell’acconto e saldo). L'altra novità riguarda l’Imu, in particolare la dichiarazione IMU ed i casi in
cui è obbligatorio presentarla. Si segnala anche l'inserimento nell'Annuario delle novità
riguardanti l’Irpef sugli immobili, in particolare le nuove regole per la determinazione del reddito
dei fabbricati concessi in locazione, compresi quelli di interesse storico o artistico.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze torna sulla revisione legale per completare le parti
ancora non attuate del D.Lgs. n. 39/2010 di recepimento della direttiva europea 2006/43/CE in
materia. Sono stati, infatti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio il D.M. n. 261 del
28.12.2012 su "I casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di
revisione legale" (in attuazione dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 39/2010) ed il D.M. n. 16 del
08.01.2013 relativo alla gestione della "Sezione dei revisori inattivi" (in attuazione dell'art. 8 del D.
Lgs. n. 39/2010). La revoca dell'incarico potrà esserci solo per giusta causa, mentre nella Sezione
dei revisori inattivi saranno iscritti i revisori che non hanno assunto incarichi da almeno tre anni
consecutivi.
Con alcuni Provvedimenti del direttore firmati il 15.02.2013, l'Agenzia delle Entrate, dopo i
modelli, ha approvato anche le specifiche tecniche da utilizzare per l’invio telematico delle due
dichiarazioni dei sostituti d'imposta, 770/2013 Ordinario e Semplificato, dei modelli Unico Società
di capitali, Enti non commerciali, Società di persone, Persone Fisiche, oltre che del mod. 730/2013.
Con delibera del 31 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio scorso, il
Consiglio dei Ministri ha stabilito, per le imprese colpite dal sisma di maggio 2012, una deroga alla
regola generale dei 120 giorni o dei 180 giorni per la convocazione delle assemblee di
approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012. In particolare, tali imprese
avranno tempo fino al 30 settembre per convocare l'assemblea.
Inoltre, i contribuenti colpiti dal sisma dell'Emilia del maggio dello scorso anno non devono
pagare il canone RAI se, a causa del terremoto, hanno subìto la distruzione dell'apparecchio
televisivo o hanno ricevuto ordinanza di sgombero dalla propria abitazione. Torneranno, invece,
a pagarlo nel momento in cui rientreranno in possesso di un apparecchio televisivo. A renderlo
noto è stata la stessa Agenzia delle Entrate. Gli interessati devono presentare una dichiarazione
con la quale attestano l'inagibilità dell'abitazione o la distruzione dell'apparecchio e di non
detenerne altri presso una diversa dimora. La dichiarazione deve essere inviata a: Agenzia delle
Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - casella postale 22 - 10121 - Torino.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4140/2013 depositata il 20 febbraio 2013, ha
affermato un importante principio relativo alle regole per l'accesso da parte dell'Amministrazione
finanziaria nel luogo dove viene svolta l'attività. In particolare, la Cassazione afferma che, se il
luogo dove viene svolta l'attività commerciale o professionale ha porte comunicanti con
l'abitazione del contribuente, il locale va considerato ad uso promiscuo e, quindi, l'accesso da
parte dell'Amministrazione finanziaria per un controllo fiscale va autorizzato dal Procuratore della
Repubblica. Senza tale autorizzazione, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli.
L'Agenzia delle Entrate ha siglato un accordo con l’Istituto nazionale dei tributaristi (Int) per
"assicurare un rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche di mediazione tributaria rafforzando
la collaborazione fra l’Amministrazione finanziaria e i professionisti dell’Int." L'accordo prevede, da
un lato, una serie di iniziative divulgative organizzate dall’Istituto nazionale dei tributaristi per i
propri iscritti sulle nuove opportunità offerte dalla mediazione, dall'altro l'impegno dell'Agenzia ad
esaminare tutte le istanze in modo approfondito e comunicare gli eventuali casi di
improponibilità al professionista iscritto all'Int entro 20 giorni dalla loro presentazione, in modo tale
da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del contribuente. Le Entrate, inoltre, riterranno
validi i pagamenti anche nel caso in cui, per un errore scusabile, le somme versate siano
lievemente inferiori a quelle dovute oppure versate con un lieve ritardo, a condizione che le
irregolarità siano tempestivamente sanate.
Inizia intanto una nuova stagione dichiarativa, partendo dal modello CUD e dal modello
CUPE. Entro il prossimo 28 febbraio, infatti, i datori di lavoro e gli enti pensionistici dovranno
consegnare ai propri lavoratori dipendenti o pensionati il modello CUD 2013 per certificare gli
emolumenti corrisposti e le ritenute fiscali operate in acconto nel 2012. Sempre entro il 28
febbraio, i sostituti d'imposta devono consegnare il modello CUPE 2013, la certificazione degli utili
e dei proventi equiparati corrisposti nel 2012 a residenti nel territorio italiano che hanno percepito
utili derivanti dalla partecipazione a contribuenti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma
corrisposti, tranne nei casi di utili o altri proventi sottoposti a ritenuta d’imposta o soggetti a
imposta sostitutiva.
Sempre entro la fine di questo mese, inoltre, i contribuenti possono inviare alle Entrate le
eventuali motivazioni che giustificano l'esistenza di situazioni di non congruità, non normalità o
non coerenza rispetto agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2011. Per farlo, occorrerà
utilizzare l'apposita piattaforma informatica resa disponibile sul sito delle Entrate ("Segnalazioni
2012" presente all'interno della sezione “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e
parametri - Studi di settore - Compilazione - Software di c compilazione per l’invio di
segnalazioni”) e che consente di "completare" il modello dichiarativo già inviato lo scorso 1°
ottobre 2012 inserendo, nel quadro destinato alle Annotazioni, le motivazioni del disallineamento
rispetto ai risultati di Gerico.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile