sabato 20 gennaio 2018

NOVITA' PER IL SETTORE SPORTIVO

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

Sono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL). Le SSDL sembrerebbero costituire un nuovo soggetto giuridico cui non sarebbe applicabile, in assenza di un richiamo espresso, la disciplina delle ASD e SSD.

Forma giuridica

Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V c.c., ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone; l'interpretazione troverebbe conferma nell'art. 1 co. 355 della L. 205/2017 il quale, nel riconoscere alle SSDL la riduzione del 50% dell'aliquota IRES, implicitamente richiede la costituzione in una delle forme previste per le società di capitali.

Previsioni statutarie obbligatorie

Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL.

In particolare:

  • la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa";
  • nell'oggetto o scopo sociale dev'essere previsto lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  • nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, dev'essere presente un "direttore tecnico" in possesso di determinati titoli di studio.

 

Riduzione dell'aliquota IRES

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è subordinata, cumulativamente:

  • al riconoscimento della società da parte del CONI;
  • al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni

Viene definito il trattamento, ai fini reddituali, dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con ADS, SSD e SSDL.

In particolare:

  • per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
  • per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR

 

Aliquota IVA del 10% per i servizi sportivi delle società sportive dilettantistiche lucrative

Viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per:

  • i servizi di carattere sportivo;
  • resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

Aumento della soglia di esenzione dei redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche

 

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.

Ambito applicativo

L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:

·         ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

·         nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Somme escluse dal reddito

Ai sensi dell'art. 69 co. 2 del TUIR (come modificato dalla legge di bilancio 2018), i suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:

·         è indipendente dal loro ammontare;

·         non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.

Decorrenza

La modifica è priva di apposita disposizione di decorrenza. Dalla relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2018 si evince che il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).