venerdì 26 febbraio 2016

Convenienza del leasing abitativo rispetto al mutuo

 

In base alle ultime scelte del legislatore, pensate per incentivarne la diffusione, risulterebbe preferibile

Al fine di incentivare la diffusione del leasing abitativo, il legislatore è intervenuto sulla materia con la legge di stabilità 2016. In relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, infatti, alcune disposizioni della citata legge riguardano la disciplina civilistica (commi 76-81), l’introduzione di una nuova detrazione dall’IRPEF (comma 82) e la modifica del trattamento impositivo indiretto (comma 83).

La nuova agevolazione introdotta dal citato comma 82 consiste in una detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
Sotto l’aspetto soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRPEF che hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Per quanto concerne i giovani di età inferiore a 35 anni, la detrazione IRPEF del 19% compete per un importo non superiore a 8.000 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing e per un importo non superiore a 20.000 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni la detrazione spetta per importi non superiori alla metà di quelli previsti per gli under 35 (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto).

Il comma 84 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Seppur la norma non lo dica esplicitamente, la nuova detrazione si rende applicabile ai contratti di leasing conclusi nel menzionato intervallo temporale. Lo si evince dalla Relazione tecnica alla L. 208/2015, nella parte in cui ipotizza una durata media del leasing di 20 anni e stima gli effetti di gettito di competenza annua, derivanti dalla norma contenuta nel comma 82, dal 2016 al 2040.

Ci si chiede, quindi, quale sia la convenienza della detrazione delle spese relative al contratto di leasing abitativo in oggetto rispetto a quella relativa agli interessi passivi contratti per mutui ipotecari finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR.

Anzitutto si osserva che, mentre la detrazione riguardante il leasing abitativo si calcola sull’intero canone di leasing che comprende sia la quota capitale che la parte degli interessi passivi ed è fruibile anche sull’eventuale prezzo di riscatto, quella prevista nel caso di mutuo si applica soltanto sugli interessi passivi del mutuo.

In relazione al limite della detrazione, inoltre, quella relativa ai mutui ipotecari spetta su un importo annuo massimo di 4.000 euro (la detrazione massima spettante è quindi pari a 760 euro), mentre i limiti della detrazione per i canoni di leasing è di 8.000 euro per gli under 35 (la detrazione massima spettante è quindi pari a 1.520 euro) e di 4.000 euro per gli over 35 (la detrazione massima spettante è pari a 760 euro). Pertanto, anche escludendo l’agevolazione che si beneficerebbe sull’eventuale prezzo di riscatto per gli under 35, la detrazione sul leasing risulterebbe maggiormente conveniente di quella prevista per i mutui.

Dalle considerazioni finora svolte, quindi, ipotizzando che il tasso degli interessi passivi dei mutui ipotecari sia lo stesso di quello applicato al leasing abitativo e a parità di oneri connessi alle due diverse tipologie di contratti (l’esemplificazione è evidentemente soltanto teorica in considerazione delle numerose variabili che possono determinare la convenienza dell’una piuttosto che dell’altra strada), si potrebbe affermare che la strada del leasing possa essere maggiormente conveniente.

Scelta irrilevante ai fini IMU e TASI

In aggiunta, si osserva che ai fini dell’assoggettamento all’IMU (che continua ad applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) la scelta del leasing piuttosto che del mutuo è irrilevante.
Infatti, soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile (risulta tale colui che ha contratto un mutuo per acquistarlo), così come il locatario (utilizzatore) per l’immobile detenuto in leasing.

Stessa cosa può dirsi con riferimento alla TASI per la quale, a partire dal 1° gennaio 2016, sono escluse da imposizione le abitazioni principali, e le relative pertinenze, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, in caso di locazione finanziaria, è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (ai sensi del comma 672 dell’art. 1 della L. 147/2013).

Infine si osserva che, per i soggetti IRPEF che hanno un reddito complessivo superiore a 55.000 euro, così come per quelli che sono proprietari di altre abitazioni, l’unica strada percorribile è quella del mutuo.

 

La delega sul conto corrente rende ammissibile il sequestro

Per la Cassazione la titolarità di una delega che non prevede limitazioni configura la nozione di «disponibilità» richiesta

La giurisprudenza torna ad occuparsi del concetto di “disponibilità” connesso al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
La Cassazione – con sentenza n. 7553 del 25 febbraio 2016 – si interroga se la titolarità di una delega ad operare su un conto corrente bancario intestato ad altri possa configurare l’ipotesi di “disponibilità” richiesta dall’art. 322-ter c.p., esteso ai reati tributari dall’art. 1 comma 143 della L. 244/2007, a sua volta oggi abrogato e sostituito da quanto previsto all’art. 12-bis del DLgs. 74/2000.

Tale ultimo articolo 12-bis si rifà proprio alla normativa penale sul sequestro e prevede che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per uno dei delitti tributari, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di specie si trattava di una contestazione per omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis del DLgs. 74/2000 avverso la legale rappresentante di una srl, che aveva omesso di provvedere al versamento delle ritenute alla fonte. In forza di tale contestazione, era stato disposto il sequestro preordinato alla confisca per equivalente anche su un conto corrente bancario intestato alla società, su cui l’indagata disponeva di una delega ad operare.
Tale società rimaneva, di per sé, estranea al fatto di reato, anche in virtù della circostanza per cui i reati tributari sono esclusi dagli illeciti-presupposto della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

La difesa della srl ha proposto ricorso avverso il provvedimento di sequestro, in particolare sostenendo che, per affermare la disponibilità in capo alla legale rappresentante, sarebbe stato necessario dimostrare, oltre al potere di fatto, anche la discrasia fra la disponibilità sostanziale e l’intestazione formale del conto, attraverso una valutazione, anche probabilistica, circa il carattere meramente fittizio dell’intestazione alla società stessa.
In tal senso, la semplice esistenza di una delega, senza alcuna precisazione sul suo contenuto, sarebbe stata insufficiente, e la pubblica accusa non avrebbe assolto l’onere di accertarne la consistenza.

La Cassazione respinge tali argomentazioni, orientandosi nel senso che la titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente la nozione di “disponibilità” richiesta ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (cfr. Cass. n. 38694/2014).
Tale affermazione è avvalorata, in particolare, laddove la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente (cfr. Cass. n. 1560/2014). Nel caso di specie, infatti, era stata oggetto dell’accertamento di fatto del giudice di prime cure la circostanza dell’esistenza di una delega ad operare senza limitazioni e a compiere su quel conto “operazioni, sia in entrata che in uscita”.

Conta il potere di utilizzo di fatto

Pertanto, la procura speciale o delega ad operare conferita all’indagata sarebbe stata in astratto idonea ad attribuire a quest’ultima un potere dispositivo illimitato sull’intero capitale depositato, non essendo formalizzate delle concrete modalità di esercizio della stessa entro i limiti delle esigenze proprie della società intestataria (quali, ad esempio, il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte facenti capo alla persona giuridica, ecc.).
In altre parole, ciò che rileva, secondo la Cassazione, è il potere di utilizzo di fatto che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, è pieno.

Come ricordato da parte della giurisprudenza richiamata dalla presente sentenza, per “disponibilità” deve intendersi la relazione effettuale del soggetto con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Essa coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla “res” indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l’art. 1140 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 22153/2013).

 

giovedì 25 febbraio 2016

Nel trasferimento d'azienda il cedente non è liberato dai debiti contributivi

 

Il cessionario non risponde dei debiti nei confronti degli enti di previdenza contratti dall’alienante in quanto non opera la solidarietà ex art. 2112 c.c.

In caso di trasferimento d’azienda, i debiti contratti dalla parte cedente nei confronti degli istituti previdenziali per omessi versamenti contributivi, ed esistenti al momento della cessione, restano soggetti alla disciplina ex art. 2560 c.c., ai sensi della quale l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, sorti prima del trasferimento.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3646 depositata ieri, precisando ulteriormente che, in tal caso, non può operare l’estensione di responsabilità all’acquirente prevista dal comma 2 dell’art. 2112 c.c.

Nel caso in esame, veniva confermata in sede d’appello la decisione di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione proposta da una società editrice avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno e relativo a debiti per mancati versamenti contributivi all’INPGI, contratti in precedenza da una società in seguito “acquisita” dalla ricorrente tramite trasferimento d’azienda.

In particolare, i giudici d’appello osservavano che sebbene il titolo del credito fosse costituito da un giudicato intervenuto tra la società ceduta e l’INPGI precedentemente al trasferimento, la circostanza che la sentenza di condanna fosse stata pronunciata successivamente alla cessione dell’azienda valeva a rendere l’acquirente successore a titolo particolare nel diritto controverso e dunque legittimato passivo della pretesa creditoria dell’Istituto previdenziale.

Avverso la sentenza d’appello, la società editrice ricorre per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2560 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che a fondare la sua responsabilità per i debiti contributivi ante trasferimento bastasse la circostanza dell’avvenuta cessione dell’azienda durante il processo conclusosi con la sentenza che aveva condannato la società cedente a pagare all’INPGI i contributi in questione.

Per i giudici di Cassazione, il motivo proposto nel ricorso è da ritenersi fondato, in quanto la stessa giurisprudenza di legittimità ha già affermato che in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, ed esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., senza che possa operare l’automatica estensione di responsabilità all’acquirente prevista dal comma 2 dell’art. 2112 c.c..

La solidarietà non è estesa ai crediti di terzi come gli enti previdenziali

Sul punto, nella sentenza in esame si precisa, altresì, che la tale solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, e che il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 2116 c.c.), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l’ente previdenziale e il datore di lavoro.

Al contrario, la Corte d’Appello ha invece erroneamente ritenuto che il trasferimento d’azienda intervenuto durante lo svolgimento della causa valesse di per sé a rendere operante la disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., relativa alla successione a titolo particolare nel diritto controverso.

 

sabato 20 febbraio 2016

Per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria

L’INPS chiarisce che la riduzione si applica alla contribuzione dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente

Con la circolare n. 35 di ieri, l’INPS ha illustrato la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli artigiani e dei commercianti, nell’ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalle legge di stabilità 2016.
Intervenendo sull’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, la L. 208/2015 ha infatti disposto che, dal 1° gennaio di quest’anno, sul reddito forfetario si applichi la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d’anno, poiché i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.

Ora l’INPS conferma quanto ipotizzato nei giorni scorsi, chiarendo che la riduzione del 35% si applica alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, cioè sia a quella sul reddito minimale, sia a quella sul reddito eventualmente eccedente.
Quindi, essendo stata abrogata la disposizione che prevedeva l’esonero dal minimale contributivo, valgono nuovamente le regole generali: in attuazione dell’art. 2 comma 2 della L. 233/90, i soggetti forfetari dovrebbero tornare a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con applicazione della riduzione del 35%.
Si ricorda tra l’altro che, siccome non è stata modificata la restante disciplina dell’agevolazione contributiva, risulta ancora operativo l’art. 1 comma 79 della L. 190/2014, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti da chi applica l’agevolazione sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Sulle modalità di versamento sarebbe quindi opportuna un’indicazione ufficiale.

Nella circolare, l’INPS sottolinea poi che, per l’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della L. 335/95, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Di conseguenza, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

La circolare n. 35/2016 ribadisce le altre caratteristiche dell’agevolazione che non sono cambiate rispetto all’anno scorso, rinviando per approfondimenti alla circ. n. 29/2015

Anche il nuovo regime, infatti, ha carattere opzionale ed è accessibile solo previa domanda da trasmettere all’Istituto. In merito, il messaggio n. 286/2016 ha chiarito che la domanda va presentata da tutti gli imprenditori “forfetari” che vogliano applicare la riduzione contributiva, compreso chi aveva utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l’esonero dal minimale contributivo. L’adempimento va dunque rinnovato anche per quest’anno, senza possibilità di applicare “in automatico” la nuova misura agevolativa.

Inoltre – prosegue l’Istituto previdenziale – non sono state introdotte modifiche né sull’esclusione dai benefici previsti per particolari categorie, né sulle modalità di entrata e uscita dal regime agevolato e relativi termini.

 

giovedì 18 febbraio 2016

I tre criteri per il reverse charge in edilizia non risolvono le criticità

Restano dubbi applicativi dopo la circolare n. 37/2015 dell’Agenzia, che ha aggiunto il nesso «funzionale» a connessione «fisica» e requisito oggettivo

La disciplina del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (art. 17 comma 6 lett. a-ter del DPR 633/72), già caratterizzata da svariati dubbi di tipo applicativo, deve fare i conti con la seconda tranche di chiarimenti in materia, forniti con la circolare n. 37/2015.
Coniugando le prime indicazioni (circolare n. 14/2015) con il più recente intervento di prassi, il reverse charge nel settore edile (lett. a-ter) viene a caratterizzarsi per un triplo ordine di condizioni applicative.

Fermi i criteri di carattere “generale” che definiscono il meccanismo dell’inversione contabile (committente soggetto passivo d’imposta; imponibilità dell’operazione) e la qualificazione dell’operazione come “prestazione di servizi”, rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge in esame le operazioni che soddisfano i seguenti requisiti:
- dapprima, il requisito oggettivo, intendendo le prestazioni annoverate nei codici ATECO indicati nella circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate;
- quindi, la connessione “fisica” con l’edificio (il bene oggetto dell’intervento deve costituire “parte integrante” dell’edificio);
- infine, il nesso “funzionale” con l’edificio (per le prestazioni relative ad impianti, rileva la funzionalità dell’impianto rispetto all’edificio).

Mentre i primi due criteri erano già presenti nei chiarimenti di cui alla circolare n. 14/2015, il criterio dell’asservimento “funzionale” dell’impianto nei confronti all’edificio emerge dalla lettura di alcuni punti della circolare n. 37/2015 dell’Agenzia delle Entrate.
I criteri così enucleati, che potrebbero costituire un utile strumento per l’applicazione del reverse charge in argomento, non sono alieni da eccezioni e contraddizioni.

In primis, bisognerebbe comprendere se i suddetti requisiti debbano sussistere congiuntamente o se vi sia una sorta di prevalenza gerarchica di uno sugli altri.
Certamente il requisito oggettivo, vale a dire il rispetto dei codici ATECO nei termini di cui alla circolare n. 14/2015, costituisce condizione necessaria per l’applicazione del reverse charge nel settore edile. Quel che lascia perplessi è che il criterio dei codici ATECO (già di per sé discutibile in quanto Tabella “soggettiva” prestata a una lettura “oggettiva”) non opera in chiave letterale ma risente di ulteriori indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che, interrogato l’ISTAT, ha ricompreso tutte le manutenzioni e riparazioni, anche qualora non espressamente menzionate.
Verrebbe da chiedersi, allora, se, in un’ottica sistematica, debbano essere incluse nell’ambito del reverse charge anche le prestazioni (e relative manutenzioni/riparazioni) di cui al codice ATECO 43.91.00 (“realizzazione di coperture” di edifici), laddove la stessa Agenzia ha definito come edificio “qualsiasi costruzione isolata da vie o da spazi vuoti, (...) dalle fondamenta al tetto”.

Ulteriori criticità riguardano la possibilità di utilizzare gli altri due requisiti emersi dalle indicazioni dell’Agenzia (connessione “fisica” e nesso “funzionale” del bene oggetto dell’intervento rispetto all’edificio). L’interpretazione resa nelle circolari nn. 14/2015 e 37/2015 sembra difettare di coerenza.
Da un lato, la connessione “fisica” del bene oggetto dell’intervento rispetto all’edificio dovrebbe rappresentare un requisito irrinunciabile. Tanto si evince dalla circolare n. 14/2015 nella misura in cui, al § 1.2, sono ricompresi nel reverse charge tutti gli elementi estranei all’edificio laddove “costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso”, con l’inevitabile corollario che il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni “relative a beni mobili di ogni tipo”.

Dall’altro, nella circolare n. 37/2015 vengono attratte all’edificio (e, quindi, nell’ambito di applicazione del reverse charge) anche le prestazioni su beni che non fanno parte dell’edificio medesimo. È il caso dell’impianto fotovoltaico ubicato “a terra”, al di fuori del fabbricato, che, seguendo i criteri dell’art. 13-ter del Regolamento Ue 282/2011, dovrebbe altresì assumere natura di “bene mobile”.
L’esclusione da reverse charge per gli impianti fotovoltaici oggetto di classificazione catastale, inoltre, non sembra seguire né il criterio del nesso “fisico” con l’edificio né quello del nesso “funzionale” (entrambe le connessioni potrebbero ben sussistere anche in presenza di accatastamento dell’impianto).

Del tutto coerenti con la disciplina sono, invece, gli altri chiarimenti della circolare n. 37/2015 in merito alla “funzionalità” dell’impianto rispetto all’edificio:
- se l’intervento su un impianto è funzionale all’edificio, si applica il reverse charge non rilevando il fatto che l’impianto sia ubicato all’esterno dell’edificio stesso;
- se l’intervento su un impianto (integrato “fisicamente” con l’edificio) non ha come finalità il funzionamento dell’edificio, bensì di un’attività industriale, non si applica il meccanismo del reverse charge.

 

mercoledì 17 febbraio 2016

Imprenditori forfetari, domanda per il bonus contributivo entro il 28 febbraio

La presentazione dell’istanza è condizione necessaria per l’applicazione della riduzione del 35% dei contributi previdenziali

Uno degli aspetti del regime forfetario oggetto di modifica ad opera della L. 208/2015 riguarda la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli artigiani e dei commercianti. La citata legge ha sostituito l’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sul reddito forfetario “si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. Fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione contemplava l’esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d’anno, in quanto i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.
Risulta, invece, confermato il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata, nonché le altre caratteristiche dell’agevolazione (determinazione della contribuzione per coadiuvanti e coadiutori, modalità di accesso, ecc.).

In base al tenore della nuova disposizione, la riduzione del 35% si applicherebbe alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, ossia a quella sul reddito minimale e su quello eccedente. Infatti, essendo stata abrogata la disposizione che espressamente prevedeva l’esonero dal minimale contributivo, tornerebbero ad applicarsi le regole generali, in base alle quali la contribuzione alle predette Gestioni è determinata, per una quota, sul minimale di reddito stabilito per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono, da versare a prescindere dal reddito prodotto, e, per un’altra quota, sul reddito eccedente il minimale. Anche la relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indicato che “la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento”.

Conseguentemente, in attuazione dell’art. 2 comma 2 della L. 233/90, i soggetti “forfetari” tornerebbero a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con applicazione della riduzione del 35%. Peraltro, va segnalato che, non essendo stata modificata la restante disciplina dell’agevolazione contributiva, risulta ancora operativo l’art. 1 comma 79 della L. 190/2014, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti dai soggetti che applicano l’agevolazione sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, ferma la riduzione predetta, sulle modalità di versamento sarebbe opportuna un’indicazione ufficiale.

L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite con la circ. 10 febbraio 2015 n. 29. Al riguardo, l’Istituto, con il messaggio 26 gennaio 2016 n. 286, ha chiarito che la domanda deve essere presentata da tutti gli imprenditori “forfetari” che intendano applicare la predetta riduzione contributiva, ivi inclusi coloro che avevano utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l’esonero dal minimale contributivo; tali soggetti devono, quindi, rinnovare l’adempimento anche per quest’anno senza possibilità di applicare “in automatico” la nuova misura agevolativa. Nello specifico si legge: posto che le domande presentate l’anno scorso “sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda”.

Dal punto di vista operativo, i soggetti già esercenti attività d’impresa al 31 dicembre 2015 (a prescindere dal regime fiscale adottato) che applicano dal 1° gennaio 2016 il regime forfetario devono presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio prossimo il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito internet dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circolare, da consegnare alla sede INPS competente.

Termine fissato a pena di decadenza

Il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, come nel 2016, posto che non sembra applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.
I soggetti che, nel 2016, intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

 

sabato 13 febbraio 2016

«Vecchie» regole per i lavoratori frontalieri

In attesa che il recente accordo tra Italia e Svizzera entri in vigore, vale il regime fiscale previsto dall’accordo del 1974

L’accordo sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri, raggiunto di recente da Italia e Svizzera, porterà alla modifica delle relative disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra i due Paesi, e rientra a pieno titolo tra gli obiettivi che gli stessi si sono posti nell’ambito della roadmap siglata nel febbraio 2015, in occasione del raggiunto accordo sullo scambio di informazioni fiscali (si veda “Italia e Svizzera definiscono i «lavoratori frontalieri»” del 23 dicembre 2015).

Questo accordo non è però ancora in vigore, perché non ha ultimato il proprio iter di approvazione: in attesa che il nuovo testo venga definito può dunque risultare utile ripercorrere il contenuto delle disposizioni attualmente applicabili ai lavoratori frontalieri.

In base all’art. 15, comma 4 del vigente Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, è prevista l’applicazione di un peculiare regime fiscale nel caso di redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri: tale regime è regolato dall’accordo tra i due Paesi sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, stipulato il 3 ottobre 1974, che costituisce parte integrante della stessa Convenzione fiscale. In base all’art. 1 di tale accordo i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta, prevedendo quindi una tassazione esclusiva da parte del Paese di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accordo del 1974 prevede altresì un meccanismo di compensazione finanziaria, in base al quale ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese è tenuto a versare ogni anno, a beneficio dei Comuni italiani “di confine”, una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri italiani: tale compensazione è volta ad assicurare che i lavoratori frontalieri residenti in Italia contribuiscano indirettamente alle infrastrutture e ai servizi pubblici usufruiti nel loro Stato di residenza. È da rilevare che tale forma di indennizzo si applica solo ai frontalieri italiani che lavorano in Svizzera (non è, infatti, prevista la reciprocità).
I Comuni italiani di confine beneficiari delle compensazioni sono stati individuati (cfr., da ultimo, art. 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 luglio 2012) in quelli il cui territorio ricade nella fascia di 20 km dalla linea di frontiera con l’Italia dei tre menzionati Cantoni.

La normativa richiamata non ha, purtroppo, il pregio di fornire esplicitamente una definizione di lavoratore frontaliero, ponendosi quindi il dubbio se vi ricada solamente il soggetto che risiede in uno dei Comuni di frontiera destinatari dei ristorni, ovvero se tale aspetto geografico condizioni solamente i rapporti finanziari tra i due Paesi e non il novero dei beneficiari di tale normativa.

Dubbi sulla definizione di lavoratore frontaliero

Sul punto è da evidenziare che la Direzione Regionale della Lombardia (Prot. n. 904-45720/2008) si è espressa, in risposta ad un’istanza di interpello, in senso restrittivo, affermando che la nozione di frontaliero riguarda solamente i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della fascia di 20 km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, se il lavoratore italiano rientra in tale casistica, risulta applicabile la tassazione esclusiva in Svizzera (art. 15, comma 4 del Trattato); viceversa, risulta applicabile l’ordinaria regola di tassazione concorrente prevista dalla Convenzione (art. 15, comma 1), e fatta salva l’eventuale applicabilità della disposizione contenuta nel comma 2 del citato art. 15, che subordina l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore al ricorrere di specifici requisiti temporali e finanziari.

Da ultimo giova ricordare che, laddove emerga un profilo di tassazione in Italia del reddito da lavoro dipendente prestato in Svizzera, potranno trovare eventualmente applicazione, nel rispetto delle condizioni richieste, la normativa interna sui lavoratori frontalieri (art. 1, comma 175 della L. 27 dicembre 2013 n. 147), che attribuisce una parziale esenzione da IRPEF (attualmente nella misura di 7.500 euro), ovvero la tassazione su base “convenzionale”, disciplinata dall’art. 51, comma 8-bis del TUIR.

 

La riforma del diritto fallimentare non convince del tutto

Opinione nel complesso positiva, ma emergono perplessità in merito alle ultime modifiche al testo uscito dalla Commissione Rordorf

ROMA – Generale soddisfazione ma con qualche riserva, soprattutto in merito alle modifiche dell’ultima ora apportate dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Questi i primi giudizi in merito al disegno di legge che delega il Governo alla riforma del diritto fallimentare, licenziato dalla Commissione Rordorf e approvato nel Consiglio dei Ministri notturno dello scorso mercoledì, dopo, appunto, le ulteriori correzioni del Ministero.

Il provvedimento era al centro del convegno dedicato alla crisi d’impresa, organizzato dal CNDCEC in collaborazione con l’ODCEC di Roma, e tenutosi ieri nella Capitale. Un evento a cui ha preso parte anche Renato Rordorf, Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, che si è soffermato sui principi generali che hanno guidato il lavoro della Commissione ma non sulle modifiche apportate dall’Ufficio legislativo di via Arenula, che ha introdotto delle novità soprattutto in materia di procedura d’allerta: “Le devo ancora studiare con attenzione – ha sottolineato –, dico solo che non implicano che la procedura diventi giudiziaria. Se lo diventasse, quel gioco di incentivi e disincentivi attraverso i quali si vorrebbe spingere l’imprenditore a superare la sua naturale ritrosia ad avvicinarsi a questa procedura rischierebbe di non funzionare”.

Proprio per questo, la Commissione aveva previsto una procedura d’allerta fuori dal perimetro del giudice, affidando a organi sociali dell’azienda (allerta interna) e creditori qualificati (allerta esterna) il compito di dare tempestiva comunicazione (in caso di forti indizi di crisi) all’organo di controllo societario e, in mancanza di adeguata risposta, all’Organismo di composizione della crisi.
Con le modifiche da ultimo intervenute, però, si contempla un ulteriore passaggio: trascorsi sei mesi, l’OCC andrà a verificare se l’imprenditore ha posto in essere tutte le misure necessarie per il superamento della crisi e, in caso negativo, ne darà comunicazione al tribunale. Il giudice nominerà un professionista in possesso di adeguate competenze per valutare la situazione economica, assegnando poi un ulteriore termine all’imprenditore per superare lo stato di crisi. Scaduto anch’esso, il tribunale potrà predisporre la pubblicazione della relazione del professionista nel Registro delle imprese.

Disposizioni, dunque, che prevedono un ruolo attivo del giudice e che non convincono appieno nemmeno Luciano Panzani, Presidente della Corte d’Appello di Roma: “L’intervento del tribunale – ha spiegato – potrebbe spaventare l’imprenditore, perché rende tutto più pesante. Questo fa sì che la procedura d’allerta, che dovrebbe stimolare l’imprenditore a far emergere tempestivamente lo stato di crisi, corra il rischio di funzionare meno”.

Qualche perplessità Panzani la esprime anche in merito all’ampliamento del ruolo del giudice sulla valutazione della fattibilità del concordato preventivo. La legge delega, infatti, attribuisce al giudice dei poteri di verifica anche sulla fattibilità economica del piano, prima affidata al voto dei creditori: “Assegnare questa valutazione al giudice – ha concluso – significa riconoscergli una competenza che probabilmente non ha nel suo bagaglio culturale. Il rischio che corriamo è che si possa creare un ruolo inquisitorio del tribunale, in un procedimento che in definitiva riguarda imprenditore e creditori”.

Di certo, bisognerà investire sulla “formazione” dei giudici e magari procedere anche ad una “riorganizzazione degli uffici” in funzione della nuova suddivisione delle competenze prevista dal disegno di legge. Ne è consapevole Giovanni Legnini, Vicepresidente del CSM, che, nel corso del convegno, si è espresso proprio sull’attribuzione delle competenze ai tribunali: “Così come viene ipotizzata – ha rimarcato – mi pare un po’ frastagliata. Forse servirebbe una riflessione più puntuale ma Governo e Parlamento avranno modo di farla e noi stessi daremo un contributo in questo senso”.
Nel complesso, però, l’opinione sul testo, definito “un passo in avanti rilevantissimo”, rimane “ampiamente positiva”.

E lo stesso vale per i commercialisti, rappresentati, nell’occasione, dai due Consigliere nazionali con delega alla materia, Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, e dal Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi: “Abbiamo qualche perplessità – ha dichiarato quest’ultimo –, come ad esempio sull’introduzione di una definizione dello stato di crisi, ma siamo sostanzialmente soddisfatti di un testo che ha recepito molti dei nostri suggerimenti, soprattutto in merito alla necessità di garantire la competenza dei professionisti coinvolti nelle procedure di risoluzione delle crisi, che avranno un ruolo decisivo nel fare sì che questa riforma abbia successo”.

 

In arrivo il nuovo reverse charge per tablet e PC portatili

La misura, che ha ottenuto il via libera dall’ultimo Consiglio dei Ministri, non richiede autorizzazione Ue

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 febbraio in via definitiva il nuovo decreto in materia di contrasto alle frodi IVA, prevedendo l’estensione del reverse charge alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco, ai sensi del novellato art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72.

A questi beni si aggiungono i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Non si tratta di una vera e propria novità, giacché si tratta di dispositivi qualificabili come “componenti accessori” di personal computer, già ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 17 comma 6 lett. c). Non figurano più, invece, nella disposizione i personal computer, per i quali il reverse charge è stato disapplicato a seguito della decisione del Consiglio Ue n. 710 del 22 novembre 2010. 
Sono, altresì, sottratte all’ambito applicativo del reverse charge “componenti ed accessori” dei telefoni cellulari (ultima parte dell’art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72).

L’inversione contabile, per le fattispecie introdotte dal decreto (tablet, laptop, console da gioco e microchip), si applica a decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
È ipotizzabile che – come già indicato per i telefoni cellulari (circolare n. 59 del 23 dicembre 2010) – l’Agenzia delle Entrate preveda la speciale disciplina per le sole cessioni che precedono il commercio al dettaglio, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Ue nella decisione n. 710/2010.

L’ampliamento delle ipotesi di reverse charge si accompagna a una maggiore conformità delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario.
La direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, difatti, distingue tra ipotesi per le quali il reverse charge è “a regime” (art. 199) e ipotesi per le quali il reverse charge è “temporaneo”, fino al 31 dicembre 2018 (art. 199-bis).
Coerentemente con quanto descritto, rimangono applicabili sine die le sole norme in materia di edilizia (di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72) e quelle relative alle cessioni di rottami, pallet ecc. (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
Viceversa, per tutte le altre fattispecie (es. telefoni cellulari, tablet, operazioni del settore energetico), l’applicabilità sarà confinata al 31 dicembre 2018.
Ragionevolmente anche la disposizione recentemente introdotta per i consorzi (lett. a-quater), nel caso di rilascio della misura di deroga da parte della Ue, dovrebbe avere efficacia limitata nel tempo.

Accanto al reverse charge (art. 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE), interessante è l’implementazione, nell’ordinamento nazionale, di una seconda misura per il contrasto alle frodi in materia di IVA, vale a dire il “Quick Reaction Mechanism” (QRM), di cui all’art. 199-ter della direttiva.

Introdotto il sistema di Quick Reaction Mechanism

Il suddetto strumento antifrode consente agli Stati membri, e ora anche allo Stato italiano, di introdurre norme di legge per un determinato periodo di tempo al fine di “combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili”.
La misura del “QRM” agisce in deroga alla direttiva 2006/112/CE, per cui – per contrastare fenomeni di frode nel settore dell’IVA – lo Stato può adottare disposizioni senza necessità di una modifica alla direttiva stessa. Proprio per la natura temporanea del “Quick Reaction Mechanism”, le misure speciali eventualmente introdotte dagli Stati membri non possono avere durata superiore ai nove mesi.

Ulteriore alternativa concessa agli Stati membri è quella di richiedere alle autorità unionali l’introduzione di misure di deroga alla direttiva in materia di IVA, con finalità antievasive. In questo ambito rientra il meccanismo dello “split payment” (disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72), applicabile fino al 31 dicembre 2017, a seguito dell’avvenuto rilascio della misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE (decisione Consiglio Ue n. 1401 del 14 luglio 2015).

Le novità introdotte dal decreto si completano con alcuni interventi di “restyling” dell’art. 17 del DPR 633/72:
- la norma viene rubricata “debitore d’imposta”, in luogo della precedente rubrica “soggetti passivi”;
- sono abrogate le lettere d) e d-quinquies) del comma 6, relative alle cessioni in reverse charge, rispettivamente, di prodotti e materiali lapidei e alle cessioni nei confronti della grande distribuzione (entrambe le disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte del Consiglio Ue).

 

mercoledì 10 febbraio 2016

Equitalia, sospensione del fermo amministrativo per chi paga a rate

In audizione in Senato, l’ad Ruffini ha confermato tale possibilità e denunciato che solo il 5% dei crediti è realmente aggredibile

L’accesso alla rateizzazione del proprio debito con Equitalia potrebbe portare a una sospensione del fermo amministrativo. L’ha detto ieri, nel corso di un’audizione in Commissione Finanze del Senato, l’amministratore delegato della società di riscossione Ernesto Maria Ruffini, che ha anche fornito i numeri sui crediti affidati a Equitalia per la loro riscossione.

Nel dettaglio, i dati evidenziano che, negli ultimi 15 anni, il carico totale lordo di tali crediti ammonta a 1.058 miliardi di euro, ma la quota effettivamente aggredibile, ovvero le posizioni davvero lavorabili, non superano i 51 miliardi, circa il 5% del totale: un problema, quello dei crediti non riscossi, che Ruffini descrive come la “patologia estrema” della riscossione mediante ruolo.

Il 20,5% della cifra complessiva, ha spiegato, è stato “annullato dagli stessi enti creditori perché ritenuto indebito”, a seguito di autotutela o decisioni giudiziarie. Dei restanti 841 miliardi, “oltre un terzo sono difficilmente recuperabili”, perché dovuti da soggetti falliti (138 miliardi), deceduti (78) o nullatenenti (92). Ci sono poi oltre 300 miliardi per i quali si sono tentate, “invano”, azioni esecutive e i crediti bloccati per norme in favore dei contribuenti.

Diverse, secondo Ruffini, le ragioni che hanno portato ad una forbice così ampia tra crediti vantati ed effettivamente esigibili. In primo luogo, “la qualità delle iscrizioni a ruolo”, che dà luogo a tanti contenziosi con i contribuenti, ma anche “la sproporzione tra l’entità della pretesa e le risorse aggredibili dall’agente della riscossione” e la “difficoltà di acquisire informazioni puntuali su redditi e patrimoni dei debitori”.

A ciò, si aggiungono le iniziative normative che, nel tentativo di dare respiro ai contribuenti in un contesto di crisi economica, hanno “limitato gli strumenti a disposizione di Equitalia”, imponendo la soglia dei 20 mila euro per l’iscrizione dell’ipoteca legale o le limitazioni alla pignorabilità di beni strumentali, stipendi e salari.

Nonostante ciò, rispetto a 10 anni fa, i proventi della riscossione sono decisamente aumentati. Fino al 2005, con la riscossione ancora affidata alle società concessionarie private, la media annua era di 2,9 miliardi di euro, salita a 7,7 miliardi con l’arrivo di Equitalia. Il 53% dei crediti incassati ha riguardato somme superiori ai 100 mila euro, mentre solo il 3% è relativo a somme inferiori ai mille euro.

Dal 2008 al 2015 sono arrivate 5,6 milioni di istanze di rateizzazione

La metà delle entrate complessive arriva dalle rateizzazioni, fenomeno in costante crescita dopo gli interventi normativi che hanno dato la possibilità di ripartire il pagamento in 72 rate e di accedere a tale beneficio anche ai soggetti decaduti da precedenti piani di dilazione. Dal 2008 al 2015, sono pervenute ad Equitalia 5,6 milioni di istanze di rateizzazione (per un valore complessivo di 107 miliardi), di cui 1,2 milioni nel solo 2015. Di queste ultime, “solo 28 mila sono state rigettate per mancanza dei requisiti di legge”.

A proposito di rateizzazioni, come anticipato sono arrivate conferme sullo stop ai fermi amministrativi in caso di accesso al piano di rientro dilazionato. Equitalia, ha sottolineato in proposito Ruffini, si riserva la “possibilità di sospendere” il fermo amministrativo, “non la possibilità di toglierlo” per i “soggetti che fanno richiesta delle rate e le pagano”.
Nella pratica, il soggetto destinatario di fermo amministrativo che chiede, e ottiene, la rateizzazione del proprio debito con il Fisco, riceverà, una volta pagata la prima rata, un’apposita comunicazione dall’agente della riscossione. Con quest’ultima, il debitore potrà recarsi negli uffici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), effettuare l’annotazione della sospensione e ricominciare ad utilizzare il proprio veicolo.

 

lunedì 8 febbraio 2016

Le agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016


Il nuovo regime forfettario 2016 prevede ulteriori e specifiche agevolazioni per le nuove attività: la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare il nuovo regime forfettario è un regime che può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:
  • soggetti che iniziano una nuova attività;
  • soggetti che già ne esercitano una.

L'1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfetario, prevedeva un'ulteriore agevolazione per i soggetti che inizivano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anno 2016, 2017, 2018 e 2019.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

Come si può notare si tratta sostanzialmente dei medesimi requisiti previsti per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) oramai abrogati, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto di tali condizioni non ostacola l'accesso al regime, ma solamente influiscono sulla possibilità di beneficiare della riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfando i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfetario, senza tuttavia poter beneficare dell'ulteriore agevolazione.

Un'ultima importante precisazione: anche ai soggetti che fino al 2014 fruivano del regime dei minimi o del regime delle nuove iniziative produttive e che dal 2015 (e 2016) applicano il nuovo regime forfetario viene riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le startup per i periodi d'imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.


domenica 7 febbraio 2016

Collaborazioni senza presunzione di subordinazione più ampie nello sport

Beneficiano dell’esclusione non solo le associazioni sportive dilettantistiche, ma anche il CONI e le Federazioni sportive nazionali

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 6/2016, interviene, ancora una volta, su un argomento tra i più delicati tra quelli contenuti nel DLgs 15 giugno 2015 n. 81, relativo alle collaborazioni organizzate dal committente.

Il quesito arriva sia dall’ANCL che dal CONI e si concentra sulla portata del comma 2 dell’art. 2 del DLgs. 81/2015, con riferimento alla possibilità di comprendere, nelle ipotesi di esclusione previste alla lettera d) della norma, non solo le associazioni sportive dilettantistiche ma anche lo stesso CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti.

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni, di qualsiasi natura, sia quelle coordinate e continuative ai sensi del 409 c.p.c., sia quelle con titolari di partita IVA, sono soggette alla disciplina del lavoro subordinato se connotate, oltre che da personalità e continuità, anche da etero-organizzazione, quando le modalità di esecuzione sono determinate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Con la previsione del successivo comma 2, che riecheggia l’abrogato art. 61, comma 3, vengono annoverate una serie di esclusioni dall’applicabilità della predetta disciplina.
Tra le ipotesi contemplate, alla lettera d) il legislatore ricomprende, come in passato, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa, comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Alla luce del quadro normativo sintetizzato, il Ministero si chiede se nell’ambito dell’art. 2 comma 2 lett. d) sia possibile operare un’estensione a favore anche di altri enti, primo fra tutti lo stesso CONI.
La riposta affermativa fornita con l’interpello n. 6/2016 prende spunto da quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR come modificato dall’art. 90, comma 3, della legge n. 289/2002, in materia di redditi diversi. L’interpello sottolinea l’accezione ampia con la quale la disposizione in questione, nel qualificare i redditi diversi, ha compreso quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non solo dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, ma anche da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Lo stesso Ministero ricorda la valenza sociale svolta da questi enti, tanto da meritare un’estensione del regime agevolato di cui allo stesso articolo 67 del TUIR per effetto dell’art. 35 comma 6 del DL 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14.

Aderendo ad una volontà onnicomprensiva del legislatore, l’interpello conclude per estendere i confini dell’art. 2 comma 2 lett. d) anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti, escludendo, pertanto, nei loro confronti l’operatività del comma 1 del medesimo art. 2.

Per completezza argomentativa, giova sottolineare che, se pur nei confronti delle collaborazioni avviate dagli enti in parola non opera la “presunzione” prevista dal comma 1, non si può, tuttavia, escludere che, ove siano rinvenibili gli indici della etero direzione, la prestazione ben potrebbe essere soggetta alla disciplina della subordinazione, direttamente in virtù delle norme generali.

Secondo quanto rammentato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016, anche rispetto a tali collaborazioni rimane, infatti, astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro, ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza in ordine alla “indisponibilità della tipologia contrattuale” (cfr. Corte Cost. n. 121/1993 e n. 115/1994) e in ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all’applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell’art. 2

 

venerdì 5 febbraio 2016

Rappresentante fiscale «leggero» anche per i soggetti extra-Ue

Le istruzioni al modello IVA 2016 esonerano dalla dichiarazione annuale i rappresentanti di soggetti non Ue

Secondo quanto disposto dall’art. 44 comma 3 secondo periodo del DL 331/93, per i soggetti non residenti che effettuano in Italia esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o comunque “escluse” dall’IVA, la rappresentanza fiscale nel territorio dello Stato può essere limitata all’assolvimento degli obblighi di fatturazione e INTRASTAT (c.d. rappresentante “leggero”), con esclusione, quindi, della presentazione della dichiarazione annuale IVA (C.M. 23 febbraio 1994 n. 13).

La disposizione si applica, in particolare, con riferimento alle operazioni derivanti dall’immissione ed estrazione della merce dai depositi IVA, essendo ricomprese “anche le operazioni di importazione, esportazione, nonché quelle relative a beni giacenti nel deposito stesso” (purché da esse non derivi il pagamento o il recupero dell’imposta) e non le sole operazioni intra-Ue (sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 24 marzo 2015 n. 12).
Nella suddetta ipotesi, il ruolo di rappresentante fiscale “leggero” può essere assunto dal gestore del deposito, ai sensi dell’art. 50-bis comma 7 del DL 331/93.

Non essendo previste limitazioni da parte della norma di riferimento (art. 44 comma 3 del DL 331/93), possono avvalersi dell’istituto della rappresentanza fiscale “leggera” tanto i soggetti stabiliti in un altro Stato della Ue quanto i soggetti extra-Ue.
D’altronde, per quanto riguarda i depositi IVA, l’istituto – inizialmente confinato ai soli “soggetti passivi d’imposta identificati in altro Stato membro” – è stato esteso alla generalità dei soggetti non residenti a seguito della riscrittura dell’art. 50-bis comma 7 del DL 331/93 da parte dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 191/2002.

Ricostruito così il quadro normativo, qualche perplessità sull’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA da parte dei rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non Ue permaneva, posto che le istruzioni alla compilazione del modello, fino allo scorso anno, continuavano a riportare tra i soggetti esonerati “i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44 comma 3 secondo periodo del DL 331/93”.
Leggendo le istruzioni, quindi, risultava che i rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non Ue fossero comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Chiarimenti anticipati nella circolare n. 12/2015

I dubbi sono stati fugati dall’Agenzia delle Entrate dapprima con la circolare n. 12/2015 (§10), affermando che l’istituto della rappresentanza fiscale “leggera”, “in mancanza di una preclusione espressa nella norma, può essere utilizzato anche da soggetti residenti in Paesi terzi”.

Quindi, con la recente approvazione del modello IVA 2016 (provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016), l’Agenzia ha modificato le istruzioni sul punto, rispetto alla precedente versione delle stesse. Ora, tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA figurano, senza limitazioni, i soggetti passivi non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:
- che abbiano provveduto alla nomina di un rappresentante fiscale “leggero” a norma dell’art. 44 comma 3 secondo periodo del DL 331/93;
- qualora abbiano effettuato nel periodo d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA.

Va, da ultimo, ricordato che la “semplificazione” in esame viene meno con l’effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta la debenza dell’imposta o il relativo recupero, risorgendo a quel punto, in capo al rappresentante del soggetto non residente, tutti gli obblighi in materia di IVA, inclusa la dichiarazione annuale.

 

mercoledì 3 febbraio 2016

Super-ammortamenti sui beni di costo inferiore a 516,46 euro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti dell’agevolazione, anche sotto il profilo temporale

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 commi 91 ss. della L. 208/2015. Il citato articolo prevede che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.

L’Agenzia precisa che dal tenore letterale della norma si evince come la sua applicazione riguardi soltanto le imposte sui redditi e non rilevi ai fini dell’IRAP. In particolare, si precisa che la disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi.

Sotto il profilo temporale, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (15 ottobre 2015-31 dicembre 2016) segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Inoltre, la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta – conformemente a quanto previsto dall’art. 102, comma 1 del TUIR – solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”. Pertanto, se un impianto viene consegnato entro il 31 dicembre 2016 ma entra in funzione successivamente, si tratta comunque di un bene agevolato, i cui ammortamenti potranno essere aumentati a partire dal periodo, successivo al 2016, nel quale il bene entra in funzione (es. 2017).

Ulteriori chiarimenti vengono poi forniti in relazione ai beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, per cui l’art. 102 comma 5 del TUIR consente la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.

Poiché la maggiorazione del 40% opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, l’Agenzia ritiene che essa non influisca sul limite di 516,46 euro. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.
A titolo esemplificativo, se viene acquistato un bene per un valore di 516 euro, che verrebbe interamente dedotto nell’esercizio, con la maggiorazione del 40% il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. In tal caso, il bene “agevolato” può esser dedotto per intero per 722,40 euro.

Specifici chiarimenti sono altresì forniti con riferimento alle società non operative.
Sulla base del tenore letterale dell’art. 1, comma 91 della L. 208/2015, la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”. Ne deriva, secondo l’Agenzia, che tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività delle società non operative.

Inoltre, viene confermato che la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circ. nn. 25/2007 e 53/2009). Pertanto la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.

Variazione in diminuzione extracontabile

Una specifica domanda è stata posta in merito al legame tra ammortamenti civilistici e variazione in diminuzione a fini fiscali, in particolare nel caso in cui l’importo imputato a bilancio sia inferiore a quanto previsto dal DM 31 dicembre 1988. Ad esempio, per un bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10, la variazione in diminuzione è pari a 4 (cioè al 10% del maggior costo figurativo di 40). Se però l’impresa imputa a Conto economico un ammortamento ridotto, per esempio pari a 8, ci si chiede se la variazione in diminuzione debba essere commisurata a questo importo (diventando 3,2, e cioè il 40% di 8) oppure se rimanga possibile effettuare la variazione in diminuzione a fini fiscali pari a 4. L’Agenzia ritiene valida quest’ultima soluzione. Infatti, in considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

 

lunedì 1 febbraio 2016

Cessione INTRA se il bene lavorato non torna in Italia

Assonime ha fornito chiarimenti sul nuovo regime delle lavorazioni in ambito intraUe

Con la circolare n. 2/2016, pubblicata nella giornata di ieri 1° febbraio 2016, Assonime ha affrontato alcune questioni relative alla nuova disciplina IVA dei trasferimenti di beni tra l’Italia e gli altri Stati della Ue, per l’effettuazione di perizie o lavorazioni.

L’art. 13 della L. 115/2015 (in vigore dal 18 agosto 2015), modificando gli artt. 38 e 41 del DL 331/93, ha infatti ricompreso nel regime IVA degli scambi intracomunitari:
- le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA in tale Stato solo “qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”;
- i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA italiano, solo “se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato”.

Le modifiche susseguono alla sentenza Dresser Rand della Corte di Giustizia Ue (cause riunite nn. C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014), secondo la quale i trasferimenti di beni in ambito intraUe sono irrilevanti ai fini dell’IVA solo se i beni inviati in un altro Stato membro per ivi essere sottoposti a perizie o lavorazioni sono poi restituiti al committente nello Stato membro di partenza.

In precedenza, la disciplina IVA italiana – contrariamente a quanto disposto a livello comunitario – escludeva dal novero delle cessioni intracomunitarie l’invio di beni in un altro Stato membro per la lavorazione, a prescindere dal fatto che questi fossero poi oggetto di restituzione al committente. Lo stesso dal lato passivo, esulando dalla disciplina degli acquisti intracomunitari (soggetti ad IVA in Italia) le introduzioni nel territorio dello Stato di beni per essere lavorati, anche se successivamente inviati per conto del committente in un altro Stato Ue o al di fuori della Ue.

La nuova disciplina, introdotta con L. 115/2015 (e non ancora oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate), secondo l’interpretazione di Assonime risulterebbe applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Sebbene la L. 115/2015 sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015 (e, quindi, in vigore dal 18 agosto), essa non prevede una specifica data di decorrenza per le modifiche di cui all’art. 13 in questione. Per cui, secondo Assonime, vale il principio di cui all’art. 3 comma 1 della L. 212/2000, in base al quale relativamente ai tributi periodici (tra cui l’IVA) “le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizione che le prevedono”.

Assonime, con la circolare n. 2/2016, fornisce anche alcune indicazioni nel merito della nuova disciplina.
In particolare, viene chiarito che i criteri di tassazione individuati dai novellati artt. 38 e 41 del DL 331/93 valgono anche nelle ipotesi in cui, per sopravvenute esigenze commerciali, venga modificata la destinazione finale dei beni trasferiti in un altro Stato membro rispetto a quanto originariamente previsto.

Nel caso, ad esempio, di beni inviati dall’Italia in Francia per perizia o lavorazione destinati ad essere restituiti al committente in Italia, se i beni – successivamente alla perizia o lavorazione – sono inviati in un altro Stato Ue (es. Germania) o al di fuori della Ue (es. Russia), o ceduti in Francia, viene a concretizzarsi ex post una cessione intracomunitaria non imponibile IVA in Italia (con i relativi obblighi e adempimenti).
Viceversa, nella circostanza in cui alcuni beni, introdotti in Italia per essere sottoposti a perizie o lavorazioni per essere restituiti al committente nello Stato Ue di provenienza, siano invece inviati in un diverso Stato membro o al di fuori della Ue, l’originario mero trasferimento di beni non soggetto ad IVA assume natura di “acquisto intracomunitario” soggetto ad imposta in Italia.

Il principio affermato discende dal disposto dell’art. 17, par. 3, della direttiva 2006/112/CE. Tale norma (non espressamente recepita nel nostro ordinamento) stabilisce che, qualora una delle condizioni in base alla quale la movimentazione intraUe non configura(va) operazione rilevante ai fini del tributo non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di uno Stato membro. E quindi, l’operazione intracomunitaria (acquisto o cessione) assume rilevanza nel momento in cui la descritta condizione “cessa di essere soddisfatta”.