sabato 13 febbraio 2016

In arrivo il nuovo reverse charge per tablet e PC portatili

La misura, che ha ottenuto il via libera dall’ultimo Consiglio dei Ministri, non richiede autorizzazione Ue

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 febbraio in via definitiva il nuovo decreto in materia di contrasto alle frodi IVA, prevedendo l’estensione del reverse charge alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco, ai sensi del novellato art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72.

A questi beni si aggiungono i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Non si tratta di una vera e propria novità, giacché si tratta di dispositivi qualificabili come “componenti accessori” di personal computer, già ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 17 comma 6 lett. c). Non figurano più, invece, nella disposizione i personal computer, per i quali il reverse charge è stato disapplicato a seguito della decisione del Consiglio Ue n. 710 del 22 novembre 2010. 
Sono, altresì, sottratte all’ambito applicativo del reverse charge “componenti ed accessori” dei telefoni cellulari (ultima parte dell’art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72).

L’inversione contabile, per le fattispecie introdotte dal decreto (tablet, laptop, console da gioco e microchip), si applica a decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
È ipotizzabile che – come già indicato per i telefoni cellulari (circolare n. 59 del 23 dicembre 2010) – l’Agenzia delle Entrate preveda la speciale disciplina per le sole cessioni che precedono il commercio al dettaglio, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Ue nella decisione n. 710/2010.

L’ampliamento delle ipotesi di reverse charge si accompagna a una maggiore conformità delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario.
La direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, difatti, distingue tra ipotesi per le quali il reverse charge è “a regime” (art. 199) e ipotesi per le quali il reverse charge è “temporaneo”, fino al 31 dicembre 2018 (art. 199-bis).
Coerentemente con quanto descritto, rimangono applicabili sine die le sole norme in materia di edilizia (di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72) e quelle relative alle cessioni di rottami, pallet ecc. (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
Viceversa, per tutte le altre fattispecie (es. telefoni cellulari, tablet, operazioni del settore energetico), l’applicabilità sarà confinata al 31 dicembre 2018.
Ragionevolmente anche la disposizione recentemente introdotta per i consorzi (lett. a-quater), nel caso di rilascio della misura di deroga da parte della Ue, dovrebbe avere efficacia limitata nel tempo.

Accanto al reverse charge (art. 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE), interessante è l’implementazione, nell’ordinamento nazionale, di una seconda misura per il contrasto alle frodi in materia di IVA, vale a dire il “Quick Reaction Mechanism” (QRM), di cui all’art. 199-ter della direttiva.

Introdotto il sistema di Quick Reaction Mechanism

Il suddetto strumento antifrode consente agli Stati membri, e ora anche allo Stato italiano, di introdurre norme di legge per un determinato periodo di tempo al fine di “combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili”.
La misura del “QRM” agisce in deroga alla direttiva 2006/112/CE, per cui – per contrastare fenomeni di frode nel settore dell’IVA – lo Stato può adottare disposizioni senza necessità di una modifica alla direttiva stessa. Proprio per la natura temporanea del “Quick Reaction Mechanism”, le misure speciali eventualmente introdotte dagli Stati membri non possono avere durata superiore ai nove mesi.

Ulteriore alternativa concessa agli Stati membri è quella di richiedere alle autorità unionali l’introduzione di misure di deroga alla direttiva in materia di IVA, con finalità antievasive. In questo ambito rientra il meccanismo dello “split payment” (disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72), applicabile fino al 31 dicembre 2017, a seguito dell’avvenuto rilascio della misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE (decisione Consiglio Ue n. 1401 del 14 luglio 2015).

Le novità introdotte dal decreto si completano con alcuni interventi di “restyling” dell’art. 17 del DPR 633/72:
- la norma viene rubricata “debitore d’imposta”, in luogo della precedente rubrica “soggetti passivi”;
- sono abrogate le lettere d) e d-quinquies) del comma 6, relative alle cessioni in reverse charge, rispettivamente, di prodotti e materiali lapidei e alle cessioni nei confronti della grande distribuzione (entrambe le disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte del Consiglio Ue).