giovedì 26 novembre 2015

RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO (C.D. “JOBS ACT”)

In data 25.6.2015 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. 24.6.2015 n. 144), è entrato in vigore il DLgs. 15.6.2015 n. 81, recante, in attuazione di una delle deleghe con­tenute nella L. 183/2014 (c.d. "Jobs Act"), la "disciplina organica dei contratti di lavo­ro" e la "revisione della normativa in tema di mansioni".

STRUTTURA

Nella sua versione definitiva, il nuovo provvedimento si compone di 57 articoli, suddivisi in 7 capi, dei quali:

·         il capo I, recante "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro", si apre con l'af­fer­m­azione secondo cui "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", cui fanno seguito la norma sulla riconducibilità al lavoro subordinato delle collaborazioni organizzate dal com­mittente e la riscrittura della disciplina delle mansioni;

·         i capi dal II al V contengono il riordino della disciplina delle tipologie contrattuali su­bordinate e "atipiche";

·         il capo VI è dedicato al lavoro accessorio;

·         il capo VII ricomprende tra le "Disposizioni finali" le norme sul superamento del la­voro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la norma che dispone le abrogazioni conseguenti al "trasferimento" nel nuovo decre­to legislativo di disposizioni e istituti prima ricompresi in altri testi normativi, la norma sulla copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia.

NOVITÀ IN MATERIA DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO

Il DLgs. 81/2015:

·         dispone l'abrogazione, dalla data della propria entrata in vigore (25.6.2015), degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003 in materia di contratto a progetto, utilizzabili solo più per regolare i contratti già in atto a tale data, senza possibilità di stipulare, a decorrere dalla stessa, nuovi contratti;

·         prevede che, dall'1.1.2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si ap­plichi anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni lavorative "esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono orga­nizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Sono comunque fatte salve dalla riconduzione al lavoro subordinato:

·         le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi nazionali stipulati da asso­ciazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·         alcuni particolari tipi di collaborazione, considerati tipicamente autonomi (colla­bora­zioni prestate da professionisti iscritti in Albi professionali, rese da ammini­stratori e sindaci, ecc.);

·         le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all'art. 409 c.p.c., le quali (come dimostrato dalla norma che fa espressamente salvo detto articolo) continueranno a esistere nel nostro ordinamento, senza necessità di progetto, purché "genuine" in quanto prive dei nuovi indici di lavoro dipendente individuati dal decreto legislativo (incentrati non più sull'"etero-direzione", ma sulla mera "etero-organizzazione"), con possibilità di richiedere la certificazione dell'as­sen­za dei medesimi alle apposite Commissioni.

Stabilizzazione di co.co.co., anche a progetto, e di titolari di partita IVA

Sempre con la finalità di promuovere il lavoro subordinato, il DLgs. 81/2015 riconosce, dall'1.1.2016, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato collaboratori coor­dinati e continuativi, anche a progetto, e titolari di partita IVA, di fruire dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Ciò purché:

·         i lavoratori interessati sottoscrivano, relativamente al pregresso, atti di concilia­zione dinnanzi ad una sedi "protette" ivi indicate (Commissioni di conciliazione pres­so la DTL, Commissioni istituite in sede sindacale, Commissioni di certifica­zione, ecc.);

·         per 12 mesi dall'assunzione, i datori di lavoro non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO "ATIPICI"

Nei sopra richiamati Capi II - V, il nuovo decreto legislativo si propone la predisposizione di una sorta di Testo unico, che accorpa la disciplina dei vari contratti, con la contestuale abrogazione della complessa e frammentaria normativa sinora vigente, l'introduzione di alcune novità nell'ottica della semplificazione e il recepimento, al fine di dirimere contrasti interpretativi, degli orientamenti prevalenti.

Vengono trattati il lavoro a tempo parziale, il lavoro intermittente (la cui disciplina sostan­zialmente non cambia), il lavoro a tempo determinato, la somministrazione di lavoro e l'apprendistato.

Novità in materia di lavoro a tempo parziale

Passando brevemente in rassegna le principali novità, in materia di lavoro a tempo parziale, si segnalano le disposizioni del DLgs. 81/2015 che, con riferimento all'ipotesi di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, disciplinano la possi­bi­lità, al ricorrere di determinate condizioni:

·         per il datore di lavoro, di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare;

·         per le parti, di pattuire per iscritto, dinnanzi alle Commissioni di certificazione, clau­sole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della pre­sta­­zione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata.

Novità in materia di lavoro a tempo determinato

In materia di lavoro a tempo determinato, il DLgs. 81/2015:

·         conferma il limite di 36 mesi di durata massima complessiva del rapporto, com­prensiva al massimo di 5 proroghe, e del limite quantitativo legale di utilizzo del 20%;

·         prevede la possibilità di derogare al suddetto limite di durata mediante la stipu­lazione tra le stesse parti, dinnanzi alla DTL, di un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi;

·         specifica che, in caso di superamento delle 5 proroghe, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga;

·         specifica che il superamento del suddetto limite quantitativo comporta esclusiva­mente l'applicazione di una sanzione amministrativa, restando esclusa la trasfor­ma­zione in rapporto a tempo indeterminato.

Novità in materia di apprendistato

Al fine di porre le basi per la creazione di un "sistema duale", che integri organicamente formazione e lavoro, il DLgs. 81/2015 apporta modifiche dirette alla promozione dell'ap­pren­distato di primo livello – che assume la denominazione di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi­cato di specializzazione tecnica superiore" – e dell'apprendistato di alta forma­zione e ricerca.

Rimane, invece, sostanzialmente invariata la disciplina della seconda tipologia di apprendistato, ora denominata "apprendistato professionalizzante".

Novità in materia di lavoro accessorio

Il DLgs. 81/2015, al fine di fine di ampliare "moderatamente" le possibilità di utilizzo del­l'isti­tuto in oggetto:

·         innalza a 7.000,00 euro l'importo complessivo dei compensi percepibili da ciascun lavoratore in un anno civile (fermo il limite di 2.000,00 euro dei compensi che pos­sono essere corrisposti da ciascun committente imprenditore o professio­nista);

·         mette a regime la possibilità di impiegare, in tutti i settori, nel limite di complessivo di 3.000,00 euro di compensi per anno civile, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 

Inoltre, al fine di favorire la tracciabilità dei voucher, introduce l'obbligo, per i committenti imprenditori o professionisti, di:

·         acquistare i buoni per lavoro accessorio esclusivamente con modalità telematiche;

·         comunicare preventivamente alla competente DTL, in via telematica (anche a mezzo e-mail e sms), i dati del lavoratore e il luogo della prestazione, con riferi­mento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi (nelle more dell'attivazione delle relative procedure telematiche, detta comunicazione deve essere effettuata agli Istituti previdenziali secondo le procedure già in uso; nota Min. Lavoro 25.6.2015 n. 3337).

Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Modificando l'art. 2549 c.c., il DLgs. 81/2015 esclude la possibilità che, quando l'asso­ciato sia una persona fisica, l'apporto dello stesso possa consistere, in tutto o anche solo in parte, in una prestazione di lavoro.

Vengono, comunque, fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti già in essere alla data del 25.6.2015.