sabato 19 dicembre 2015

Responsabilità dei debiti solidale con plurime cessioni d'azienda

La responsabilità patrimoniale del cedente e del cessionario ha tale natura in relazione ai rapporti con i terzi creditori

In materia di trasferimento di azienda, non esiste una disciplina ad hoc circa la responsabilità dei debiti aziendali nel caso in cui si verifichino plurime cessioni di azienda (o di ramo di azienda) e, pertanto, la soluzione circa la sorte delle pretese creditorie, in tali casi, non è di immediata definizione. Per poter individuare i soggetti responsabili occorre, innanzitutto, illustrare la disciplina prevista per la singola cessione di azienda.

La norma che regola la sorte dei debiti aziendali, in caso di cessione di azienda, è l’art. 2560 c.c., il quale statuisce, al comma 1, che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta (a patto che i creditori non abbiano acconsentito) e, al comma 2, che, nel trasferimento di un’azienda commerciale, l’acquirente risponde dei debiti esclusivamente se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 c.c. realizzerebbe un accollo cumulativo ex lege, circa i debiti pregressi risultanti dai libri contabili e inerenti alla gestione dell’azienda ceduta (o del ramo di azienda ceduto), sancendo, di fatto, una responsabilità solidale tra alienante e acquirente, ex art. 2560 comma 2 c.c., che può essere esclusa nel solo caso in cui il creditore vi consenta (accollo liberatorio), ex art. 2560 comma 1 c.c., (cfr. Cass. 29 aprile 1998 n. 4367).
La norma escluderebbe la responsabilità dell’alienante per i debiti successivi al trasferimento, che sorgano direttamente a carico del soggetto acquirente, nuovo proprietario dell’azienda così trasferita.

Occorre precisare che la natura solidale della responsabilità patrimoniale del cedente e del cessionario attiene esclusivamente ai rapporti con i terzi creditori. Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 dicembre 2004 n. 23780) è orientata nel ritenere che tra le parti non operi alcun tipo di solidarietà, trattandosi di obbligazioni esclusive dell’uno o dell’altro contraente, a seconda delle pattuizioni previste nel contratto di cessione d’azienda. Pertanto, se le parti non stabiliscono diversamente, il debitore effettivo resta l’alienante, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.

In breve, secondo la giurisprudenza, nei rapporti interni vige il principio per cui, salvo patto contrario, ciascuno dei contraenti risponde dei debiti che afferiscono alla propria gestione. In tali pronunce, si legge, infatti, che la previsione circa la solidarietà dell’acquirente per il pagamento dei debiti relativi all’azienda ceduta “non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, in quanto il debitore effettivo rimane pur sempre colui al quale è imputabile il fatto costitutivo del debito, ossia il venditore” (Cass. n. 23780/2004).

L’“acquirente finale” dovrà rispondere delle passività aziendali

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è ragionevole affermare che, anche nel caso di plurime cessioni di azienda, possa trovare applicazione tra le parti il principio della responsabilità solidale nei confronti dei terzi creditori, mentre, nei rapporti interni, ciascuna parte continuerà a rispondere dei debiti che afferiscono alla propria gestione.
Pertanto, in virtù del principio di responsabilità solidale, saranno garantite le pretese dei terzi creditori (e, dunque, anche dei creditori del “primo cedente”, in riferimento ai crediti inerenti l’esercizio dell’azienda), mentre “l’acquirente finale” sarà tenuto a rispondere delle passività aziendali risultanti dai libri contabili obbligatori, salvo poi diritto di rivalersi nei confronti della parte che le ha effettivamente contratte.

Una lettura formale dell’art. 2560 comma 1 c.c. sembrerebbe consentire al terzo creditore, anche nel caso di successiva cessione di azienda, di rivolgersi all’originario cedente, per quanto concerne i debiti che egli ha contratto durante il suo esercizio d’azienda. Infatti, l’art. 2560 c.c. sembra affermare il permanere in capo ad esso della responsabilità per i debiti sorti per effetto della sua gestione, a prescindere dalle ulteriori vicende traslative che coinvolgano l’azienda.
Più complessa pare la valutazione circa la possibilità per il terzo creditore di rivolgersi al “primo cessionario” e al “cessionario finale”. Il secondo comma dell’art. 2560 c.c. sembrerebbe, infatti, autorizzare il terzo creditore a chiedere il soddisfacimento delle proprie pretese all’acquirente finale, ove i debiti risultino dai libri contabili obbligatori e siano anteriori al trasferimento, atteso che questi è l’effettivo titolare dell’azienda su cui ancora “gravano” i debiti.

Resta dubbia, invece, la possibilità che il terzo creditore possa vantare pretese nei confronti del “primo cessionario”, in quanto quest’ultimo non sembrerebbe, di fatto, potersi qualificare né come alienante ex art. 2560 comma 1 c.c., né come attuale acquirente dell’azienda ex art. 2560 comma 2 c.c.