domenica 6 dicembre 2015

Pagamento in dogana anche con bonifico

Un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane rende definitivamente operativo tale strumento di pagamento

Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti (tra gli altri, i dazi) che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali (art. 34 del TULD).
Anche l’IVA, ad esempio, può farsi rientrare tra i diritti doganali, dal momento che essa viene riscossa dall’autorità doganale, ossia dall’autorità competente, tra l’altro, ad applicare la normativa doganale, in relazione alle operazioni di importazione (cfr. art. 70 del DPR n. 633/1972).

In linea generale, il pagamento di tali diritti all’autorità doganale può avvenire mediante:
- versamento in contanti (fino a 516 euro per ciascuna dichiarazione);
- accreditamento in conto corrente postale;
- vaglia cambiario, assegni circolari o assegni bancari;
- bonifico bancario.
Fino ad oggi, tuttavia, la maggior parte dei pagamenti è stata effettuata con assegni circolari non trasferibili intestati alla Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato. Infatti, anche se l’art. 230 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (RD n. 827/24) non prevede più che le sezioni di tesoreria e gli agenti della riscossione accettino, quale strumento di pagamento, gli assegni circolari, era stato provvisoriamente consentito agli Uffici delle Dogane l’utilizzo di tali strumenti di pagamento. Il versamento dei diritti doganali, inoltre, può essere immediato (per gli “operatori occasionali”) o, previa utilizzazione di un apposito “conto di debito” (periodico e/o differito), successivo (in quest’ultimo caso, è necessaria la prestazione di una idonea garanzia), per gli “operatori abituali”.

L’art. 1, comma 119 della L. n. 244/2007 faceva dipendere l’utilizzazione della forma di pagamento mediante bonifico dall’apertura di un’apposita contabilità speciale, da istituire presso la Banca d’Italia (Tesoreria dello Stato), su cui far confluire le somme versate dagli operatori, da riversare poi all’Erario o agli altri enti beneficiari secondo le modalità previste da un decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Tali ultime modalità sono state previste dal decreto del Direttore del Dipartimento delle Finanze del 5 febbraio 2010. Più esattamente, i diritti doganali, dopo essere affluiti nell’apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato, vengono prelevati dall’Agenzia delle Dogane per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari.

Lo stesso decreto direttoriale ha, inoltre, demandato all’Agenzia delle Dogane, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione delle istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Nel 2011 la Banca d’Italia ha, quindi, aperto il conto su cui far confluire i pagamenti degli operatori.
Tuttavia, la mancanza di uniformità a livello nazionale circa le procedure per i bonifici e gli addebiti diretti, nonché la necessità di assicurare una graduale transizione da una modalità di pagamento (assegno circolare) all’altra (bonifico), ha ritardato l’applicazione di tale modalità di pagamento.

In seguito, l’entrata in vigore del reg. UE n. 260/2012, che ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, ha di fatto obbligato gli Stati nazionali, entro il 1° febbraio 2014, a conformare le procedure relative ai bonifici e agli addebiti diretti allo standard unico “SEPA” (Single Euro Payments Area). Conseguentemente, l’Agenzia delle Dogane ha potuto avviare una fase di sperimentazione operativa delle nuove procedure di pagamento, aperta a tutti gli operatori economici interessati dal 23 aprile 2014.

Ora, con provvedimento della stessa Agenzia del 23 ottobre 2015, pubblicato sul proprio sito il 1° dicembre, sono state previste le istruzioni operative per l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, consentendo, pertanto, in via definitiva l’utilizzabilità di tale strumento di pagamento.
In particolare, la procedura per il pagamento dei diritti doganali attraverso l’impiego del bonifico è differenziata in rapporto alla circostanza che il pagamento sia effettuato da un operatore economico titolare di un conto di debito (“operatore abituale”) o da uno non in possesso di tale conto (“operatore occasionale”). In sede, poi, di prima applicazione, l’utilizzo del bonifico bancario o postale sarà possibile solo per il pagamento dei diritti doganali.

Il provvedimento, in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle Dogane, ha, infine, stabilito che a partire da tale data gli uffici doganali non potranno più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria provinciale dello Stato, ma solo assegni circolari non trasferibili intestati a “Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ufficio delle dogane di...”.
È stato, pertanto, reso definitivamente operativo lo strumento del bonifico, già utilizzato in diversi altri Paesi, il quale, chiaramente, consentirà di ridurre le attività da svolgere in Dogana.