domenica 6 dicembre 2015

Detrazione IVA anche per ristrutturare l'immobile da destinare ad agriturismo

Nuova pronuncia della Cassazione sui limiti al regime di indetraibilità oggettiva per i fabbricati abitativi

Con la recente sentenza n. 21965 del 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della (in)detraibilità dell’IVA connessa alla ristrutturazione di un immobile, accatastato come abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività di impresa (tipicamente a un servizio di ospitalità e alloggio).

Il rigido disposto dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. i) del DPR 633/72 si limita a prevedere l’indetraibilità dell’imposta relativa alla manutenzione, al recupero e alla gestione di fabbricati a destinazione abitativa, contemplando come uniche deroghe (e, quindi, ammettendo la detrazione), sotto il profilo soggettivo, le operazioni effettuate:
- dalle imprese di costruzione dei fabbricati;
- dai soggetti che pongono in essere attività di locazione immobiliare esente IVA, detraendo l’imposta in regime di pro rata.
Al di là delle descritte eccezioni, dunque, la norma si fermerebbe al dato catastale, escludendo la detrazione dell’IVA per tutte le operazioni “a monte” che riguardano fabbricati accatastati nella categoria “A” (ad eccezione degli “A10”), senza dare rilievo al fatto che le suddette operazioni possano – prospetticamente – generare “a valle” operazioni soggette ad imposta.

Il principio di neutralità fiscale dell’IVA, fatto valere dalla Corte di Cassazione, conduce a una diversa conclusione.
Afferma la Corte nella sentenza n. 21965/2015 che l’indetraibilità dell’imposta, sancita dall’art. 19-bis1 comma 1 lett. i) del DPR 633/72 non può trovare applicazione per l’imposta assolta sulla ristrutturazione degli immobili destinati a uso abitativo. Tale previsione normativa è giustificabile “solo laddove il consumatore finale benefici direttamente di tali lavori in quanto utilizzatore «in proprio» del bene immobile, a fini esclusivamente abitativi, ovvero laddove l’immobile ristrutturato venga destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo, poiché – salva l’ipotesi di imprese che abbiano quale attività esclusiva o principale la costruzione degli immobili – in questi casi viene meno lo stesso presupposto su cui si fonda il diritto alla detrazione d’imposta (...), e cioè l’impiego strumentale del bene immobile nell’esercizio dell’attività economica soggetta ad IVA”.
Viceversa, se oggetto della ristrutturazione è un bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa del soggetto passivo, il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere attribuito.

L’orientamento della Corte di Cassazione, sul punto, può dirsi ormai quasi consolidato.
Nella sentenza n. 21965/2015, come già nel caso delle sentenze “gemelle” nn. 3454 e 3455 del 14 febbraio 2014, viene riconosciuta la detrazione dell’IVA assolta per l’immobile destinato all’attività agrituristica.
Come evidenzia la Cassazione, nel caso dell’agriturismo, la funzione abitativa dell’immobile “costituisce mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità e la ricettività alloggiativa della clientela; per cui, “è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, e perciò soggetta al generale regime di detrazione delle spese inerenti ex art. 19 del DPR 633/72”.

D’altro canto, sotto il profilo fattuale, il servizio di ospitalità ad alloggio dell’impresa agrituristica “non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo ed adibiti ad uso abitativo, in funzione del temporaneo soggiorno dei clienti”. Dal che “ne consegue che anche le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di tali immobili, la cui funzione tipica, riconosciuta dalla legge, è «strumentale» all’esercizio dell’attività agrituristica (...), debbono godere dell’ordinario regime di detrazione IVA, laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata”.

Di tenore analogo è la conclusione della sentenza n. 3458 del 14 febbraio 2014, avente ad oggetto una pluralità di immobili, classificati come abitativi, ristrutturati per essere destinati ad “alberghi, residence, agriturismi, ristoranti, pizzerie e infrastrutture a carattere ricreativo in genere”. Nel caso oggetto della sentenza n. 8628 del 29 aprile 2015, la ristrutturazione concerneva, similmente, un fabbricato “abitativo”, destinato all’esercizio dell’attività di affittacamere e alla locazione di case per vacanze.
Anche in questi ultimi due casi, la Cassazione aveva disconosciuto il regime di indetraibilità dell’IVA e affermato la detraibilità dell’imposta, sulla base del requisito di inerenza di cui all’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.