martedì 8 dicembre 2015

LAVORO: Maxisanzione strutturata in tre soglie di gravità e con nuova diffida

Il DLgs. 151/2015 ha ridefinito l’impianto sanzionatorio per il lavoro nero

Con l’art. 22 del DLgs. n. 151/2015 sono state apportate significative modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro nero. Tali nuove misure sono state illustrate dal Ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre, a cui ha fatto seguito la circolare n. 26 del 12 ottobre 2015.

In sede di premessa, si sottolinea che il DLgs. n. 151/2015 conferma che andrà sanzionato specificamente l’impiego di lavoratori da cui emergono i requisiti della subordinazione e per il quale, ovviamente, non è stata effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV) da parte del datore di lavoro. La normativa in esame introduce un sistema composto da tre distinti scaglioni strettamente collegati al numero di giornate di effettivo impiego di ciascun lavoratore, numero di giornate che fanno scattare, appunto, un diverso meccanismo sanzionatorio. Va rilevato che il precedente impianto sanzionatorio comportava la necessità di una prova rigorosa da parte degli organi di vigilanza delle singole giornate di lavoro effettive prestate dal lavoratore. Ciò ha determinato un incremento del contenzioso, avente proprio ad oggetto il numero di giornate di lavoro, la cui eventuale decurtazione poteva comportare la riduzione dell’importo sanzionatorio.

Il nuovo impianto, invece, pur legato in ogni caso ai giorni di lavoro effettivo prestati, richiede la prova solamente del numero complessivo. Non si determina, pertanto, alcuno scostamento degli importi nel caso di incertezza su alcune giornate. Infatti, dal 24 settembre 2015 (giorno di entrata in vigore del DLgs. 151/2015) la maxisanzione contro il lavoro sommerso si struttura nelle seguenti tre soglie di gravità, in ordine crescente:
- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo (diffida applicabile e sanzione minima pari a 1.500 euro per lavoratore);
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo (diffida e sanzione minima pari a 3.000 euro per lavoratore);
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare , in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo (diffida e sanzione minima pari a 6.000 euro per lavoratore).
Le sanzioni aumentano del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del DLg. 151/2015, considerato che la natura permanente dell’illecito si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione interamente la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.

Altra novità di rilievo riguarda la reintroduzione della diffidabilità della maxisanzione (art. 13 del DLgs. n. 124/2004). Ciò consentirà al datore di lavoro, che regolarizza ottemperando alla diffida entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, di essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta pari al minimo della sanzione prevista per ciascuna fascia di irregolarità.
Tuttavia, questa nuova diffida ha un contenuto più ampio rispetto al passato in quanto il datore di lavoro dovrà aver effettuato: la regolarizzazione dell’intero periodo di lavoro prestato in “nero” secondo le modalità accertate, compreso il versamento dei relativi contributi e premi; la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma; il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento (stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, o con contratto a tempo pieno e determinato); il pagamento della maxisanzione nella misura minima.

Il Ministero del Lavoro (circ. n. 26/2015) chiarisce che, in ogni caso, la stipulazione di tali contratti è sottratta alle eventuali agevolazioni contributive. Laddove il datore di lavoro non adempia alla diffida entro il centoventesimo giorno dalla notifica, il verbale unico produrrà gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

Per quanto riguarda il regime intertemporale, come accennato in precedenza, essendo la fattispecie in esame un illecito di natura permanente, esso si perfeziona al momento della cessazione della condotta illecita. Ne deriva che la legge applicabile al caso concreto deve essere individuata in quella vigente in tale momento. Quindi, se la condotta è cessata prima, si applicherà l’abrogata disciplina, mentre se essa è iniziata prima ma terminata dopo, troverà applicazione la nuova fattispecie per l’intero periodo