giovedì 10 dicembre 2015

Entro fine anno le spese di recupero del patrimonio edilizio da usare nel 2015

La proroga, quasi certa, inserita nel Ddl. di stabilità, permette però di valutare se effettuare i bonifici ancora quest’anno o passare al 2016

Il 31 dicembre rappresenta, per i contribuenti che stanno sostenendo spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), il termine entro cui tali spese possono essere utilizzate a partire dall’anno in corso. La proroga quasi certa, inserita nel Ddl. di stabilità per il 2016, con gli stessi limiti e percentuali, permette infatti a tali soggetti di valutare, per i bonifici di fine anno, se effettuarli ancora nel 2015, e quindi usufruirne, limitatamente alla quota di competenza, già dalla prossima dichiarazione oppure passare all’anno successivo.

Converrà effettuare i bonifici entro fine anno a chi prevede di avere redditi le cui imposte siano in grado di assorbire le conseguenti detrazioni, mentre chi ha redditi assoggettati solo a imposte sostitutive, quali ad esempio le locazioni immobiliari assoggettate a cedolare secca, non avranno convenienza ad anticipare un onere i cui benefici non potranno essere utilizzati.
Infatti la spesa sostenuta genera, limitatamente alla quota di un decimo di quanto speso, una detrazione di imposta pari al 50%. In pratica, per ogni 100 euro di spesa il contribuente ha diritto ogni anno, per un arco temporale di dieci periodi, a una detrazione d’imposta di cinque euro.
La detrazione, come sopra determinata, è riconosciuta in detrazione dall’imposta lorda fino a concorrenza di quest’ultima. L’eventuale sua eccedenza rispetto all’imposta lorda va perduta e non origina alcun diritto al rimborso, al riporto agli anni futuri, ovvero ancora alla compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Come chiarito dalla circ. n. 95/2000 (§ 2.1.2), il contribuente che, pur avendo ottemperato a tutti gli obblighi formali previsti al fine di fruire della detrazione, non se ne sia avvalso con riferimento a una determinata rata, in quanto ha omesso di indicare in dichiarazione dei redditi l’importo della spesa e il numero delle rate prescelto, ovvero non ha presentato la dichiarazione (ad esempio perché esonerato), può tuttavia usufruire dell’agevolazione a partire dalle rate successive.
Il pagamento delle spese deve avvenire, con la sola esclusione degli oneri di urbanizzazione e dei diritti, oneri e imposte comunali, esclusivamente tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Se il pagamento delle spese è materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo, in base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 11/2014 (§4.4), può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane spa di operare correttamente la ritenuta ex art. 25 del DL 78/2010 e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione.
In merito alla data del pagamento occorre fare riferimento alla data dell’addebito della somma sul proprio conto corrente, essendo questo il momento in cui il contribuente perde la disponibilità della somma. Non rilevano invece né la “data valuta”, né il momento in cui viene impartito l’ordine di addebito.

Infine, l’art. 25 del DL 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, una ritenuta, attualmente pari all’8%, sui pagamenti effettuati con bonifico bancario, da effettuare a carico della banca che riceve il bonifico per conto del beneficiario. Tale ritenuta, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 40/2010, sostituisce sia le ritenute dei professionisti che quelle per gli appalti ai condominio. Pertanto tali soggetti, al fine di evitare che il committente operi anch’esso la ritenuta d’acconto, dovrebbero evidenziare in calce alla fattura stessa tale situazione.

Poiché l’importo del bonifico che viene ordinato dal contribuente è comprensivo del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa IVA, la cui misura può variare a seconda della tipologia di spesa cui il bonifico si riferisce, la circ. n. 40/2010 ha chiarito che dall’importo del bonifico deve essere scomputata l’IVA con l’aliquota del 20%, indipendentemente dall’aliquota effettivamente applicata, e sulla somma così determinata occorre calcolare la ritenuta dell’8%.
Dato che, nel corso degli anni, l’aliquota ordinaria IVA è cresciuta dal 20% al 21% e, infine, al 22%, risulta che, in assenza di chiarimenti, alcuni istituti bancari applichino la ritenuta scorporando l’IVA al 20% e altri invece al 22%.