mercoledì 2 dicembre 2015

Per il regime forfetario nuove soglie da verificare

La misura delle soglie andrà considerata dal prossimo anno per valutare l’accesso o la permanenza nel regime

La legge di stabilità 2016 – stando alla formulazione attuale – modifica alcuni dei requisiti necessari per accedere o permanere nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Uno degli interventi riguarda le soglie entro cui devono essere contenuti i ricavi o i compensi conseguiti/percepiti “nell’anno precedente” rispetto a quello per cui si valuta l’utilizzo del regime (art. 1 comma 54 lett. a) della L. 190/2014): le attuali soglie previste nella tabella Allegato n. 4 alla predetta legge, diversificate per ciascun gruppo di attività in base alla classificazione ATECO, saranno genericamente incrementate di 10.000 euro, salvo per le attività professionali per le quali l’incremento ammonterà a 15.000 euro.

La misura delle predette soglie andrà considerata, a partire dal 1° gennaio 2016, in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché per valutare la permanenza nello stesso. Rispetto a quest’ultima casistica, un’ipotesi particolare riguarda quei soggetti in regime forfetario che nel 2015 hanno percepito ricavi o compensi superiori agli attuali limiti, ma non a quelli che saranno introdotti dalla legge di stabilità.

Esemplificando, si consideri il professionista in regime forfetario – per il quale l’attuale limite è 15.000 euro – che al 1° gennaio 2016 verifica di aver percepito, nell’anno precedente, 20.000 euro di compensi. Ci si chiede se, nel 2016, tale soggetto possa continuare ad applicare il regime (posto che il nuovo limite di compensi è 30.000 euro), oppure se ne determini l’esclusione in base all’art. 1 comma 71 della L. 190/2014, secondo cui “il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54”, tra cui quella relativa al limite di ricavi o compensi.
Nel caso evidenziato non dovrebbe verificarsi la fuoriuscita dal regime in quanto l’accertamento delle condizioni per la permanenza nello stesso è condotta ad inizio 2016, raffrontando, tra l’altro, il complesso dei ricavi e compensi percepiti del 2015 (dato storico) con i limiti vigenti al momento della verifica stessa (il che significa considerare le nuove soglie modificate dalla legge di stabilità che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016).

Nell’esemplificazione proposta, quindi, il professionista dovrebbe poter permanere nel regime anche nel 2016 poiché i compensi percepiti nell’anno precedente (2015) non superano la soglia di 30.000 euro.

Sarebbe opportuna una conferma ufficiale

D’altra parte, tale lettura risulterebbe conforme all’indicazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n. 80, in relazione all’incremento dei limiti di accesso alla contabilità semplificata; in tale occasione era stato precisato che i nuovi limiti decorrevano “dal periodo d’imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quella di entrata in vigore del DPR n. 222 del 2001”.

Conseguentemente, per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2001, le imprese avrebbero dovuto verificare se nel precedente anno 2000 fosse stato o meno superato il nuovo limite di 600 milioni delle vecchie lire di ricavi; soltanto se in tale anno avessero conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni avrebbero potuto beneficiare del regime contabile semplificato (quanto indicato è stato ritenuto applicabile anche in relazione all’ultimo incremento dei limiti per l’utilizzo della contabilità semplificata stabiliti dal DL 13 maggio 2011 n. 70, conv. L. 12 luglio 2011 n. 106).