martedì 1 dicembre 2015

Hong Kong esce dalle black list «costi» e «CFC»

In Gazzetta Ufficiale i due decreti che modificano i DM 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  279 di ieri i due decreti – entrambi datati 18 novembre 2015 – che eliminano il territorio di Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM  23 gennaio 2002 e al DM 21 novembre 2001. 

Ad aprire la strada all’espunzione del territorio di Hong Kong dalle black list “costi” e “CFC” è stata la ratifica e l’esecuzione, avvenuta con la L. 96/2015 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (si veda “La Convenzione apre le porte per l’uscita di Hong Kong dalle black list” del 9 luglio 2015).  

Tale Convenzione segue i dettami classici del modello OCSE per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche (per la quale si seguono, in ordine, i criteri del possesso di un’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e della dimora abituale), la tassazione dei dividendi e degli interessi (con ritenute nella misura rispettiva del 10% e del 12,5%), i redditi per il lavoro dipendente prestato all’estero, così come la territorialità del capital gain (con tassazione esclusiva nello Stato di residenza del cedente, fatta eccezione per le cessioni di partecipazioni in società non quotate il cui patrimonio è investito per oltre il 50% in immobili, tassate in entrambi gli Stati). Conforme al modello OCSE è anche la clausola per lo scambio di informazioni ai fini fiscali contenuta nell’art. 26 del Trattato, che impone di fornire i dati richiesti anche se detenuti da banche o società finanziarie.

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre, infine, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha annunciato che il 10 agosto 2015 sono entrati in vigore l’Accordo e il relativo Protocollo, essendosi perfezionato lo scambio delle notifiche previsto.

Accordo e Protocollo entrati in vigore il 10 agosto 2015

In base all’art. 28 dell’Accordo, quest’ultimo ha effetto:
- in Italia, con riferimento alle imposte relative ai periodi dal 2016 in avanti;
- nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, con riferimento alle imposte relative ai periodi 1° aprile 2016-31 marzo 2017 e successivi.

Ora arriva anche il nuovo aggiornamento delle liste degli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’art. 110 comma 10 e seguenti del TUIR e di quelli considerati a regime fiscale privilegiato passibili di rientrare nella disciplina delle CFC. La precedente modifica era stata operata rispettivamente dal DM 27 aprile 2015 e dal DM 30 marzo 2015 (si veda “In Gazzetta le nuove black list «costi» e «CFC»” del 12 maggio 2015). 

Per quanto riguarda la prima lista, Hong Kong era compreso nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2002, che individua Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione dell’articolo 110, commi 10 e 12-bis del TUIR. 
Per quanto riguarda quest’ultimo caso, Hong Kong era ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2001 degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione dell’art. 127-bis del TUIR. 
Ora il territorio viene eliminato da entrambe le liste