venerdì 4 dicembre 2015

Confini più chiari per la deduzione del 20% sull'acquisto di immobili da locare

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM con le modalità attuative di quanto disposto dall’art. 21 del DL 133/2014

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 8 settembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 di ieri, ha chiarito i confini dell’agevolazione disciplinata dall’art. 21 del DL n. 133/2014 convertito, rubricato “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”.

Occorre precisare che tale norma, che prevede una deduzione, dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto, si riferisce agli acquisti di immobili da locare posti in essere dal 1° gennaio 2014, è già stata applicata, senza le precisazioni in commento, nella scorsa dichiarazione dei redditi presentata entro il 30 settembre. Infatti, le istruzioni precisavano che le ulteriori modalità attuative sarebbero state definite con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell’Economia. A questo punto occorrerà capire se comportamenti in linea con il dettato letterale della norma, ma non con il presente decreto, saranno riconosciuti corretti per il 2014 oppure occorrerà correggere le dichiarazioni stesse e le conseguenti imposte.

Entrando nel dettaglio, viene specificato che sono oggetto dell’agevolazione le unità immobiliari invendute che, alla data del 12 novembre 2014, risultavano già interamente o parzialmente costruite ovvero per le quali era già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio o, comunque, era stato dato concreto avvio agli adempimenti necessari per la loro edificazione, quali la convenzione con il Comune o accordi similari.

In secondo luogo, la deduzione spetta per gli acquisti posti in essere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione rimaste invendute, e consiste in una deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita nel limite complessivo di 300.000 euro IVA compresa.
La deduzione si estende, sempre nel limite del 20% dell’importo pagato, anche agli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto delle unità medesime.

Le unità immobiliari devono poi essere dotate del certificato di agibilità, rilasciato anche per silenzio assenso e, per gli immobili costruiti in economia, la deduzione, calcolata sulle spese certificate dall’esecutore dell’appalto, è riconosciuta per le unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

La deduzione è ripartita in otto rate annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta nel quale l’immobile è locato a un canone non superiore a quello “convenzionato”.
Per i Comuni in cui non esistono gli accordi occorre fare riferimento al Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.
Le altre condizioni indicate dal decreto, che ripercorre il testo della norma, riguardano le caratteristiche dell’unità immobiliare, la cui destinazione deve essere residenziale, che non deve essere accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate come “E”, ovvero con destinazione agricola, Inoltre le prestazioni energetiche devono essere riconducibili alle classi A e B.

Precisata la decorrenza per la locazione

Le singole unità devono essere destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, alla locazione per almeno otto anni e tale periodo deve avere carattere continuativo.
Per gli immobili acquistati antecedentemente alla pubblicazione del decreto, il periodo di sei mesi decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 3 dicembre 2015. Eventuali interruzioni del periodo di locazione, per motivi non imputabili a locatore, purché ciascuna inferiore a un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.

Il provvedimento conclude precisando che le deduzioni sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e che, in caso di trasferimento dell’immobile locato per vendita o successione, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti. Infine, in caso di cessione in usufrutto a titolo oneroso, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressamente indicato nel medesimo atto di acquisto.