giovedì 10 dicembre 2015

Passaggio tra regimi agevolati con adempimenti in vista

Aspetto comune è la rettifica della detrazione IVA da operare in caso di transito in entrata o in uscita

La tematica relativa agli effetti che si determinano in caso di passaggio tra regimi fiscali agevolati risulta particolarmente rilevante in questo periodo, in cui, verificando i risultati conseguiti, si valuta l’accesso a un certo regime, oppure la permanenza o la fuoriuscita dal regime applicato nell’anno in corso.
Le ipotesi che si possono verificare dal 2016 sono le seguenti:
- fuoriuscita dal regime ordinario e transito al regime forfetario, e viceversa;
- fuoriuscita dal regime di vantaggio e transito al regime ordinario, oppure a quello forfetario.

Un primo aspetto comune da considerare riguarda la rettifica della detrazione IVA, da operare in caso di transito (in entrata o in uscita) da uno dei predetti regimi agevolati. Mentre per il regime forfetario la rettifica potrà essere effettuata a favore o a sfavore a seconda che il soggetto, rispettivamente, transiti dal forfetario a quello ordinario, oppure viceversa, per coloro che hanno applicato nel 2015 il regime di vantaggio la rettifica della detrazione dovrà essere effettuata solo a fronte dell’“uscita” dal regime dal 2016 e a condizione che il soggetto transiti al regime ordinario; nessuna rettifica va operata in caso di passaggio al regime forfetario poiché in entrambi i regimi vige l’esclusione da IVA, con divieto di addebito dell’imposta a titolo di rivalsa e di detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Sotto il profilo reddituale, in applicazione del principio di cassa, concorreranno alla formazione del reddito dell’ultimo anno di applicazione del regime di vantaggio solo i componenti positivi e negativi che hanno avuto manifestazione finanziaria in tale periodo, con rinvio dei restanti componenti ai periodi successivi. Regola similare vale per i ricavi e compensi dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario, con una peculiarità rispetto ai costi in ragione del fatto che gli stessi non partecipano analiticamente alla determinazione del reddito, rilevando in modo forfetizzato con applicazione del coefficiente di redditività predefinito; conseguentemente, “le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi” (art. 1 comma 72 della L. 190/2014).

L’esclusione dall’agevolazione contributiva diventa definitiva

Rimanendo su quest’ultimo caso, la fuoriuscita dal regime forfetario determina l’esclusione anche dall’agevolazione ai fini della determinazione della contribuzione INPS artigiani e commercianti con impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione stessa, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.

Cambiando invece fattispecie, in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, oltre alla rettifica della detrazione IVA, occorre considerare che:
- i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR, concorrono, per le intere quote residue, alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario;
- i ricavi e i compensi di competenza che hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie non devono essere computati nella determinazione del reddito secondo le regole del regime forfetario;
- sulle fatture emesse dal 2016, il ricavo o compenso non dev’essere assoggettato a ritenuta d’acconto e non dev’essere addebitata l’IVA (se erroneamente addebitata non dev’essere comunque operata la detrazione dell’imposta, pena – mutuando le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2008, § 3.2 – l’inutilizzabilità del regime agevolato).