sabato 19 dicembre 2015

L'imposta estera entra nella fattura italiana

Per l’acquisto di un servizio dagli USA, nella base imponibile IVA si computa anche la «sales tax»

Nell’ipotesi in cui un’impresa italiana riceva un servizio generico da un’impresa americana può trovarsi addebitata la “sales tax” statunitense nella fattura di acquisto.

In assenza di chiare indicazioni al riguardo, potrebbe sorgere il dubbio se l’imposta estera sulle vendite debba essere computata o meno nella base imponibile IVA da parte del soggetto passivo italiano che riceve la prestazione di servizi.
Difatti, in presenza di un’operazione qualificabile dal punto di vista oggettivo come “prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72, si rende applicabile l’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, se l’acquirente è un soggetto passivo italiano, l’IVA è assolta mediante emissione di autofattura, secondo il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Per determinare la base imponibile dell’operazione agli effetti dell’IVA deve farsi riferimento all’art. 13 comma 1 del DPR 633/72.
La norma si limita a contemplare, nella base imponibile, oltre al corrispettivo, anche “gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione” della prestazione. La disposizione comunitaria di riferimento (art. 78, par. 1, lett. a) della direttiva 2006/112/CE) è, invece, più ampia di quella nazionale, ricomprendendo nella base imponibile anche “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA”.

Stando all’interpretazione della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia Ue 20 maggio 2010, causa C-228/09, Commissione vs. Polonia), la condizione “affinché imposte, dazi, tasse e prelievi possano rientrare nella base imponibile dell’IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della prestazione di servizi” è la sussistenza di un “collegamento diretto con tale prestazione”.
Sul punto, la Corte di Giustizia Ue ha successivamente specificato (sentenza 5 dicembre 2013, cause riunite C-618/11, C-637/11 e C-659/11, TVI) che è sussumibile nella nozione di “imposte, dazi, tasse e prelievi” di cui all’art. 78 della direttiva una tassa che “presenta un collegamento diretto con la prestazione dei servizi (...), dato che i fatti generatori della tassa (...) e dell’IVA coincidono”. L’affermazione è stata, di recente, ripresa dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 11 giugno 2015, causa C-256/14, Lisboagas.

Intendendo come “fatto generatore” dell’imposta nel sistema dell’IVA comunitaria “il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta”, si ritiene che anche il tributo americano sia da ricomprendere nella base imponibile IVA italiana. D’altro canto, non si può non sostenere che il fatto generatore della “sales tax” (ancorché imposta sulle vendite) sia il medesimo del tributo sul valore aggiunto.
Il principio è noto anche alla Corte di Cassazione che, nella recente sentenza n. 5362 del 7 marzo 2014, ha stabilito che rientrano nella base imponibile IVA di una prestazione di trasporto aereo anche i diritti di imbarco corrisposti dalla compagnia aerea in nome e per conto dei passeggeri. Per tale fattispecie, la Corte ha osservato che “il pagamento dei diritti va ad integrare un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio, indipendentemente dalle diverse modalità prescelte per la sua traslazione sul passeggero, di guisa che esso comunque contribuisce a formare la base imponibile dell’imposta, anche qualora s’intendano configurare i diritti che ne sono oggetto come tributo”.

Le medesime considerazioni sono estensibili all’imposta sulle vendite americana, costituendo l’ammontare esposto in fattura un costo per l’azienda nazionale committente, in quanto onere aggiuntivo che si somma al corrispettivo contrattuale (su una diversa fattispecie, si veda anche “Reverse charge dovuto anche se la fattura presenta l’IVA «estera»” del 26 novembre 2015).