sabato 19 dicembre 2015

Sanzionati i professionisti senza POS

In base a un emendamento al Ddl. di stabilità tutti i pagamenti dovranno essere consentiti tramite «carte»

Ben presto i professionisti saranno tenuti non solo ad accettare pagamenti effettuati tramite carte di debito, munendosi del necessario POS (Point Of Sale), ma anche tramite carte di credito, ciò a prescindere dagli importi e rischiando, altrimenti, sanzioni pecuniarie. Sono queste le rilevanti novità previste da un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 approvato in Commissione Bilancio della Camera.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012, dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007. In base al comma successivo, inoltre, è stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

In attuazione di tale ultima disposizione, il DM 24 gennaio 2014 ha precisato che l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti a favore di imprese o professionisti. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui sopra si è applicato limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale era effettuato il pagamento risultava superiore a 200.000 euro (art. 2 del DM). In base al successivo art. 3 del DM, inoltre, con successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo (fine giugno 2014), ma mai intervenuto, sarebbe stato possibile individuare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato e disporre l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Al di là delle incertezze che hanno caratterizzato la prima fase di vigenza della norma – con la proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 disposta dall’art. 9 comma 15-bis del DL 150/2013 – e superato lo scoglio rappresentato dalla richiesta di annullamento e sospensione presentata dal Consiglio nazionale degli Architetti (respinta dall’ordinanza n. 1932/2014 del TAR del Lazio), resta non solo la precisazione secondo la quale la nuova disciplina si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, ma, soprattutto, la questione attinente alla natura dell’adempimento: obbligo giuridico o mero onere?

Il Consiglio nazionale forense, nella circolare n. 10-C-2014, ha precisato che la disposizione in parola introduce un mero onere, con campo di applicazione necessariamente limitato ai casi nei quali siano i clienti a richiedere di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Nessuna sanzione è, infatti, prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito. Questa impostazione, fatta propria anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nella circolare n. 12/2014, è stata confermata da una risposta, fornita dal Sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera.
Secondo una parte della dottrina, peraltro, già attualmente si sarebbe in presenza di un obbligo giuridico.

Su tali profili interviene ora l’emendamento citato in premessa. Esso, da un lato, rivedendo l’art. 15 comma 4 del DL 179/2012, impone l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica), e, dall’altro, modificando l’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Tali determinazioni regolamentari, peraltro, stante l’estrema genericità delle indicazioni della norma precettiva primaria, sembrano in contrasto con il principio di riserva di legge di cui all’art. 1 della L. 689/81 (cfr., tra le altre, Cass nn. 1043/2015 e 21952/2014).

Al fine di promuovere tali operazioni di pagamento, in particolare per importi contenuti (ovvero inferiori a 5 euro), poi, si prevede l’adozione, entro il 1° febbraio 2016, di un DM attuativo del Regolamento UE n. 751/2015.
I soggetti che intervengono nell’effettuazione di pagamenti tramite carta, infine, dovranno applicare le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l’efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del DM, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e della loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti, nonché di promuovere l’efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell’autonomia contrattuale delle parti.