mercoledì 2 dicembre 2015

Perdite da Patent box con meccanismo di «recapture»

La circolare n. 36 dell’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sull’agevolazione

Esercizio dell’opzione per il regime di Patent box non vincolante, perdite utilizzabili con meccanismo di “recapture” e operazioni straordinarie per ovviare al ruling obbligatorio. Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36 di ieri, contenente le prime indicazioni in relazione alle modalità applicative del Patent box.

Con riferimento all’esercizio dell’opzione relativa ai primi due periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016, per i soggetti “solari”), la circolare evidenzia che è stato previsto un modello semplificato, contenente prevalentemente informazioni di natura anagrafica, per dar modo a tutte le imprese di esercitare l’opzione, comprendendo anche quelle che, al momento dell’opzione, non sono ancora in grado di valutare se ricorrono le condizioni previste dalla norma – o anche solo la convenienza economica – per accedere al beneficio. In pratica, gli elementi utili alla quantificazione del beneficio, per l’anno d’imposta 2015, potranno essere individuati dalle imprese anche successivamente all’esercizio dell’opzione.

Viene, quindi, precisato che non ci saranno conseguenze per il contribuente se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione.

I chiarimenti più significativi contenuti nella circolare riguardano, però, il trattamento delle perdite da Patent box.
L’impresa avrà l’onere di determinare il reddito prodotto dal bene immateriale che, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, potrebbe risultare negativo. Lo sfruttamento economico dei beni immateriali può infatti comportare, anche solo temporaneamente, che i costi eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita anziché un reddito.

Nonostante la norma agevolativa non rechi alcuna specifica previsione a riguardo, l’Agenzia, in via interpretativa, afferma che nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa in regime Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Inoltre, nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo. I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione.

Viene, inoltre, precisato che le perdite generate in vigenza del regime di Patent box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di “recapture” nell’ambito del medesimo regime di Patent box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. Pertanto, in tali casi la concreta fruizione della tassazione agevolata, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime di Patent box.

Riprendo l’esempio fornito dalla circolare, si ipotizzi che nel primo periodo di sfruttamento economico del bene immateriale i costi eccedano i relativi ricavi (c.d. “eccedenze negative”) in misura pari a 200 e nel secondo periodo il reddito sia pari a 500 (supponendo rapporto tra costi qualificati e costi complessivi pari a 1). In tal caso, il reddito agevolabile nel secondo periodo è pari a 300, dato dalla differenza tra il reddito del secondo periodo (500) e le eccedenze negative del primo periodo (200); considerando l’aliquota del beneficio “a regime” pari al 50%, la detassazione sarà pari a 150 (variazione in diminuzione in dichiarazione).
Nel caso in cui si formino eccedenze per più periodi d’imposta, il loro ammontare dovrà essere totalmente utilizzato prima di poter beneficiare dell’agevolazione.

Operazioni infragruppo per evitare il ruling

La circolare chiarisce altresì che non è considerata abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000 l’operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l’obbligo di presentare l’istanza di ruling – in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente – ma sussiste la semplice facoltà di presentazione della medesima istanza, in quanto il bene immateriale viene concesso in uso ad altra società appartenente al medesimo gruppo.
Resta tuttavia fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, con i canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra società appartenenti allo stesso gruppo.