martedì 8 dicembre 2015

Bilanci semplificati per le PMI

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata saranno esonerate dal Rendiconto finanziario e dal criterio del costo ammortizzato

In coerenza con l’obiettivo della direttiva 2013/34/Ue, volta ad avviare un processo di riduzione degli oneri amministrativi conseguenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio, il DLgs. 139/2015 (decreto bilanci) ha modificato la disciplina dedicata alle imprese di dimensioni minori.
Gli interventi attengono, da un lato, alla forma e al contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c. e, dall’altro lato, alla nuova disciplina per la redazione del bilancio delle micro imprese.

Sotto il primo profilo, occorre in primo luogo evidenziare che il legislatore non ha modificato i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, che rimangono, quindi, stabiliti nelle seguenti misure:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Vengono, invece, modificati gli schemi di bilancio, nonché l’informativa da riportare in Nota integrativa.
Con riferimento allo Stato patrimoniale, viene eliminata la previsione (art. 2435-bis comma 2 c.c. ) secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto.
I soggetti in esame potranno, quindi, indicare nell’attivo dello Stato patrimoniale il solo valore netto delle immobilizzazioni, così come previsto per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Avuto riguardo al Conto economico, il DLgs. 139/2015 ha integrato i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate ai sensi del comma 3 dell’art. 2435-bis c.c., in considerazione dell’inserimento di nuove voci all’interno dello schema ex art. 2425 c.c. (si veda “Derivati da rilevare sempre al fair value” del 5 ottobre 2015).
In particolare, le nuove voci destinate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di derivati (D.18.d e D.19.d) potranno essere raggruppate, rispettivamente, con le voci relative alle rivalutazioni (D.18.a), D.18.b) e D.18.c) e alle svalutazioni (D.19.a), D.19.b) e D.19.c) delle attività e passività finanziarie.

Viene, inoltre, abrogato il comma 4 dell’art. 2435-bis c.c., ai sensi del quale “nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”, per effetto dell’eliminazione delle voci straordinarie del Conto economico (veda “Conti d’ordine eliminati dal bilancio” del 5 novembre 2015).

In relazione alla Nota integrativa, vengono modificati gli obblighi di informativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2013/34/Ue.
In particolare, viene sostituito il comma 5 dell’art. 2435-bis c.c., che, nella versione attuale, individua le informazioni che possono essere omesse nella Nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata. La nuova formulazione della norma riporta, invece, le informazioni che devono essere fornite.
Nella sostanza, in alcuni casi gli obblighi informativi risulteranno semplificati (ad esempio, riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali), mentre in altri casi occorrerà fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle attuali (ad esempio, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio).

Sotto questo profilo, assumeranno sicura rilevanza le indicazioni che verranno fornite dall’OIC, in sede di aggiornamento dei principi contabili (si veda “OIC centrali per i «nuovi» bilanci” del 21 novembre 2015).
Oltre a quanto detto, il DLgs. 139/2015 prevede, per le società di minori dimensioni, alcune semplificazioni.
In primo luogo, in modo coerente con la direttiva 2013/34/UE, viene stabilito che “le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”.

In secondo luogo, viene stabilito che le società in esame hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non saranno, quindi, obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato.
Il decreto non prevede, invece, esenzioni, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.
Da ultimo, si ricorda che le disposizioni esaminate si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016