mercoledì 6 gennaio 2016

Vendite a distanza sempre soggette ad IVA nello Stato membro dell'acquirente

Tassazione a destino anche quando il fornitore «suggerisce» il vettore al cliente

La Commissione Ue ha reso disponibile sul proprio sito uno studio (Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015) sul luogo di effettuazione delle operazioni comunemente denominate “vendite a distanza”. Sono tali le cessioni – che oggi avvengono prevalentemente mediante siti web – effettuate, all’interno dell’Ue, nei confronti di cessionari privati consumatori (o non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari, quali, ad esempio gli enti di cui all’art. 4, comma 4 del DPR 633/72), aventi ad oggetto beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, o per suo conto, dal proprio Stato membro ad altro Stato membro.
Per prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza, tali operazioni, superate le soglie fissate da ciascuno Stato membro (sia in relazione alle merci in uscita che alle merci in entrata), o per opzione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese del cessionario, ossia nel luogo del consumo.

Lo studio prende le mosse dalla constatazione che, in alcuni casi, gli accordi commerciali del settore pongono in capo a soggetti diversi la cessione del bene ed il trasporto degli stessi, con la conseguenza che l’operazione posta in essere non è qualificabile come vendita a distanza.
La Commissione Ue indaga il significato della locuzione, prevista dall’art. 33 della Direttiva 2006/112/CE e riferita al bene oggetto di cessione, che deve essere “(…) spedito o trasportato da o per conto del fornitore (…)”. A tale locuzione corrisponde, nell’ordinamento interno (art. 41, comma 1 lett. b) del DL 331/93), l’inciso “(…) spediti o trasportati dal cedente o per suo conto (…)”.

Attenendosi ad una interpretazione meramente letterale della norma, si giunge alla conclusione che l’operazione può qualificarsi come vendita a distanza, soggetta ad IVA nel paese di destinazione, solo nel caso in cui il trasporto sia posto a carico del fornitore dei beni, anche mediante soggetti terzi per suo conto. Tale ultima specificazione non ricomprende il caso in cui il contratto di trasporto sia concluso tra l’acquirente del bene ed un terzo trasportatore, consigliato dal fornitore. Invero, in tale fattispecie, il fornitore del bene resta estraneo al contratto di trasporto, anche in caso di inadempienze del vettore quali ritardi nella consegna, danneggiamento della merce, ecc. Tale impostazione, che consegue dall’interpretazione letterale, ha il pregio di essere facilmente attuabile, essendo necessario solo verificare le parti tra quali viene posto in essere il contratto di trasporto, ma può dar luogo a fenomeni di abuso del diritto e di evasione d’imposta, contrari allo spirito della norma, volta ad assicurare la tassazione nello Stato membro del consumo.

Un’interpretazione più ampia ha riguardo non solo degli accordi contrattuali in essere tra il fornitore dei beni, il vettore e l’acquirente, ma soprattutto della “realtà economica” in cui si svolge l’operazione e giunge ad affermare che i beni devono considerarsi spediti o trasportati “per conto del fornitore” non solo quando il fornitore interviene direttamente nel trasporto o nella spedizione (o in via mediata, tramite un proprio incaricato), ma anche quando egli intervenga indirettamente, ad esempio, promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando all’acquirente un determinato vettore.

Secondo questa lettura, a nulla rileva che il contratto sia concluso tra acquirente e trasportatore, per cui non resta a carico del cedente né il costo del trasporto, né alcuna responsabilità per la corretta esecuzione della prestazione di servizi.
A seguito della discussione tenutasi in materia nel corso della riunione del Comitato IVA n. 104 del 4 e 5 giugno 2015 sono emersi degli orientamenti in linea con l’interpretazione più estensiva.

In particolare, il Comitato IVA ha convenuto all’unanimità che, ai fini dell’art. 33 della direttiva 2006/112/UE, le merci si considerano “spedite o trasportate da o per conto del fornitore” in tutti i casi in cui il fornitore interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione della merce. Il fornitore “interviene indirettamente” quando:
- egli subappalta il servizio a terzi che consegnano la merce al cliente;
- la spedizione o il trasporto dei beni è fornito da una terza parte, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la responsabilità per la consegna della merce al cliente;
- il fornitore fattura e incassa gli importi relativi alle spese di trasporto da parte del cliente e poi li rimette ad una parte terza che organizza la spedizione o il trasporto dei beni.

Il Comitato IVA ha, inoltre, convenuto quasi all’unanimità che il fornitore “interviene indirettamente” nel trasporto quando egli promuove attivamente i servizi di consegna di un terzo nei confronti del cliente, mette in contatto il cliente e il terzo e fornisce a terzi le informazioni necessarie per la consegna della merce. Infine, ha ritenuto che non vi sia coinvolgimento alcuno del fornitore qualora l’acquirente trasporti egli stesso le merci ovvero organizzi autonomamente la consegna della merce mediante un terzo.
Gli orientamenti emersi non sono, ad oggi, vincolanti per gli Stati membri; tuttavia, questi costituiscono possibile preludio di un Regolamento Ue, immediatamente e direttamente applicabile all’interno dell’Unione