sabato 16 gennaio 2016

Indicazione distinta in fattura per le manutenzioni con fornitura dei beni

Anche in assenza di beni significativi deve essere distinto il corrispettivo imputabile al materiale e alla manodopera

Per gli interventi di manutenzione, con contestuale fornitura del bene installato, la fattura di vendita deve sempre indicare l’assenza di beni significativi.
In assenza di tale specificazione, il fornitore non può invocare l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, a norma dell’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, sull’intero corrispettivo pattuito.

La questione, mai affrontata da parte della prassi amministrativa, è stata oggetto di chiarimenti da parte della Commissione tributaria provinciale di Pavia, nella sentenza n. 258/1/15 depositata il 23 aprile 2015.
Richiamando le norme di legge che qui rilevano, l’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stata oggetto di ripetute proroghe e messa “a regime” con l’art. 2 comma 11 della L. 191/2009.

Secondo quanto indicato nella C.M. 29 dicembre 1999 n. 247 (§ 2.1), l’aliquota ridotta si applica anche alla fornitura dei beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento di manutenzione.
Viceversa, per i beni di valore significativo (individuati dal DM 29 dicembre 1999), l’aliquota del 10% potrà essere applicata solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni medesimi.
Per cui, l’aliquota del 10% può applicarsi sulla totalità del corrispettivo se il valore dei beni significativi è inferiore al 50% del valore complessivo dell’intervento. 

La C.M. 7 aprile 2000 n. 71 (§ 5.1) ha, quindi, specificato che in fattura deve essere riportato distintamente il valore dei beni significativi ceduti (oltre che il valore complessivo dell’operazione) e che questi dati devono essere evidenziati anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo può fruire dell’aliquota IVA ridotta.
Nulla ha detto l’Amministrazione, invece, nell’ipotesi in cui la fornitura non abbia ad oggetto beni significativi.

Nel caso oggetto della sentenza, il contribuente aveva eseguito interventi manutentivi, con contestuale fornitura di beni, senza provvedere a distinguere la quota parte di corrispettivo relativa ai beni installati rispetto alla totalità del corrispettivo.
L’Agenzia disconosceva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, non potendo essere accertata l’assenza di beni significativi nell’ambito della fornitura. Il contribuente osservava, in sede contenziosa, che né dalla disposizione di riferimento, né dai successivi interventi di prassi, poteva evincersi la necessità di distinguere sulla fattura di vendita il valore della manodopera rispetto a quello dei beni utilizzati nell’intervento.

Peraltro, anche l’art. 1 comma 19 della L. 244/2007, che, in sede di proroga dell’agevolazione in esame, aveva previsto l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera per poter fruire dell’aliquota ridotta, è stato poi abrogato con il DL 70/2011.

Interessate le sole forniture nei confronti di “privati consumatori”

Nonostante il descritto quadro normativo e l’assenza di indicazioni della prassi dell’Agenzia delle Entrate, la fattura di vendita di beni significativi, nell’ambito di un intervento di manutenzione, deve sempre riportare la distinta indicazione del valore dei beni forniti, rispetto al valore complessivo dell’intervento.
Solo in questo modo – come ha rilevato la Commissione pavese – può essere verificata l’assenza di beni significativi e, quindi, la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10%.

Si osserva, da ultimo, che la questione riguarda le sole forniture nei confronti di “privati consumatori”, essendo in ogni caso escluse dalla disciplina per i beni significativi le prestazioni nei confronti di soggetti passivi d’imposta (sul punto, circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2015 n. 37, § 13).