sabato 30 gennaio 2016

Fisioterapisti salvi dall'invio al Sistema TS

Così come logopedisti e assimilati non sono tenuti all’adempimento se non risultano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari

Entro il prossimo 9 febbraio 2016 (la proroga rispetto al 31 gennaio 2016 è stata anticipata dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2016), occorre trasmettere al Sistema tessera sanitaria le prestazioni sanitarie definite dal DM 31 luglio 2015, ai fini della predisposizione del modello 730/2016 precompilato.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, sono tenuti alla trasmissione in argomento:
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L’ambito soggettivo della norma pare tassativo. Pertanto, per i soggetti che non rientrano tra quelli sopracitati che erogano prestazioni sanitarie fuori dal perimetro dell’accreditamento, non dovrebbe sussistere, per le prestazioni 2015, l’obbligo di comunicazione.

In questo senso, si è espresso anche il Ministero dell’Economia e delle finanze durante il question time che ha avuto luogo ieri alla Commissione Finanze della Camera.
Sul tema, è intervenuto il sottosegretario Enrico Zanetti – che ieri il CdM ha nominato Viceministro del MEF –, il quale, sentiti gli uffici dell’amministrazione finanziaria ha riportato quanto segue “si rappresenta che rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica, sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari”.

Alla luce di quanto affermato, quindi, le snc, le sas e le srl che svolgono l’attività di poliambulatori sono tenute alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS per il 2015 soltanto se possiedono l’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari. Lo stesso principio vale anche per fisioterapisti, logopedisti e assimilati che non sono tenuti all’adempimento se non risultano accreditati.

Resta ferma la sanzione in caso di omessa trasmissione di dati

Dalle risposte date ieri nel corso di Telefisco 2016, invece, non si riscontrano chiarimenti particolari in merito all’applicazione del regime sanzionatorio. Viene confermato che per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria nel 2016, in relazione ai dati 2015 utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Resta ferma, comunque, l’applicazione della sanzione in caso di omessa trasmissione dei dati (pari a 100 euro per ogni comunicazione e senza la possibilità di applicare il cumulo giuridico).
Ad ogni modo, anche nel corso della videoconferenza di ieri, non è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate l’entità del c.d. “ritardo tollerabile”.