sabato 30 gennaio 2016

Super-ammortamenti anche per le auto a «km zero»

Assilea, con la circolare n. 2/2016, fornisce ulteriori indicazioni sull’agevolazione

Assilea, dopo le prime indicazioni fornite con la circ. n. 25/2015, nell’ambito della circ. n. 2/2016 (riepilogativa delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di leasing) torna ad occuparsi dei “super-ammortamenti”, disciplinati dall’art. 1 commi 91 ss. della L. 208/2015.

Con riferimento all’ambito soggettivo, ricordando che possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti titolari di reddito d’impresa sia gli esercenti arti e professioni, secondo Assilea è tuttavia ragionevole escludere i contribuenti forfetari, tenuto conto che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi; in tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Diversamente, dovrebbe essere possibile includere tra i soggetti per i quali è ammessa la maggiorazione degli ammortamenti deducibili i contribuenti “minimi”, poiché il procedimento di determinazione del reddito prevede che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa).

Quanto all’ambito oggettivo, Assilea ricorda che la misura agevolativa interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Pertanto, i beni agevolabili devono possedere le caratteristiche della materialità, strumentalità e novità, fermo restando le esclusioni espressamente previste (es. fabbricati e costruzioni, beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%).

Con particolare riferimento al requisito della novità, Assilea ritiene valide le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle agevolazioni “Tremonti” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 90/2001, 4/2002, 44/2009, 5/2015).

Secondo i citati chiarimenti, il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. È necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.

Indicazione in fattura del non utilizzo

Sulla base di tali indicazioni, gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano quindi beneficiare della c.d. Tremonti-bis. In tal caso, nella fattura d’acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattasse di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali.

Alla luce di tale precedente interpretativo, secondo Assilea è ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.
Assilea ricorda, inoltre, che solo per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria – effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il legislatore nell’ambito della disciplina del c.d. “super-ammortamento” ha anche aumentato le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall’art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR. In particolare:
- per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro;
- per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro.

Viene altresì precisato che rimangono invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% (auto in uso promiscuo ai dipendenti) e dell’80% (agenti e rappresentanti).