mercoledì 6 gennaio 2016

Entro fine mese l'invio delle spese sanitarie

Anche i rimborsi erogati direttamente da medici e strutture sanitarie effettuati nel 2015 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2016

Entro il prossimo 31 gennaio i medici o i loro delegati (di solito i commercialisti) devono procedere alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016.

Sono previste tre procedure preliminari all’invio:
- l’abilitazione dei medici al Sistema tessera sanitaria (quelli già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione);
- il conferimento (eventuale) di delega per la trasmissione dei dati al commercialista: i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato;
- richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del commercialista delegato, una volta che quest’ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato.

Per individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall’IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche:
- l’ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie;
- quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali di cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI).

In merito all’individuazione di quest’ultimo dato, la legge di stabilità 2016 ha previsto che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi solo fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comune denominati devono effettuare una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:
- per effetto dei contributi versati di cui agli artt. 10 comma 1 lett. e-ter) e 51 comma 2 lett. a) del TUIR;
- che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett. b) e 15 comma 1 lett. c) del TUIR.

Con un comunicato stampa pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le scadenze previste per l’invio dei dati utili ad individuare l’importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. In particolare:
- entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.

Rischio sanzioni anche per il primo anno di applicazione

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
La legge di stabilità 2016 ha poi stabilito che per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Resta ferma, quindi, l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.
Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi di trasmissione telematica e della mole dei dati trattati, le suddette esclusioni non sembrano sufficienti ad evitare di incorrere in sanzioni sproporzionate rispetto agli eventuali errori che potrebbero essere commessi in sede di caricamento dei dati.