martedì 19 gennaio 2016

In Gazzetta Ufficiale le regole sull'assegno di disoccupazione

Il decreto 29 ottobre 2015 detta la disciplina dell’ASDI, introdotto nel nostro ordinamento dal DLgs. 22/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 29 ottobre 2015, che detta la disciplina di attuazione dell’ASDI, ovvero l’assegno di disoccupazione introdotto nel nostro ordinamento dal DLgs. 22/2015, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata e che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Il decreto dispone che l’ASDI sia concesso ai lavoratori che:
- abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del DLgs. 22/2015;
- siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del DLgs. 181/2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minorenne o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- siano in possesso di un’attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5.000 euro. Per mantenere l’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. Senza aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013, per richiedere l’ASDI si può utilizzare un’attestazione dell’ISEE corrente;
- non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente lo stesso termine;
- abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal servizio per l’impiego competente.

Quest’ultimo, disciplinato dall’art. 5 del decreto e necessario per accedere al beneficio, deve contenere, tra gli altri elementi, l’impegno del richiedente a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

Nel dettaglio, per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione utilizzando uno specifico form on line pubblicato sul sito dell’INPS e, in seguito, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione del progetto personalizzato. 
Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, oltre agli eventuali aggiornamenti, ai fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio) e agli esiti del progetto, saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e il Garante Privacy. 

Nelle more dell’adozione dell’appena citato decreto, i servizi competenti devono comunicare la sottoscrizione del progetto personalizzato o il suo aggiornamento secondo modalità definite dal Ministero del Lavoro entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto 29 ottobre 2015, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, solo per via telematica secondo gli standard tecnici e le modalità di trasmissione stabilite nel DM 30 ottobre 2007. I servizi competenti comunicano con le stesse modalità, in tempo utile, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.
Per ottemperare a tale adempimento, come ha sottolineato la nota ministeriale n. 6704/2015, a partire dall’11 gennaio 2016, sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile un’apposita sezione che consente di effettuare le predette comunicazioni.

Come chiarito dal Ministero con un’informativa di ieri, la comunicazione relativa al progetto personalizzato non costituisce richiesta del beneficio. A tal fine bisogna attendere l’entrata in vigore del decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e l’emananda circolare INPS che stabilirà le modalità di presentazione della domanda. Risultano pertanto prive di fondamento le notizie pubblicate a mezzo stampa secondo le quali dall’11 gennaio sarebbe possibile richiedere la prestazione.