domenica 31 gennaio 2016

Rapporto cliente-commercialista centrale nel nuovo Codice deontologico

Si può limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente o imporre a quest’ultimo l’obbligo di indennizzare il professionista

Le nuove regole contenute nel codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, operative a partire dal prossimo 1° marzo, recepiscono le istanze di una professione in costante evoluzione e investono numerosi aspetti della stessa. Rispetto alla versione ancora vigente, i principi etici che regolano la nascita, lo svolgimento e la cessazione del rapporto tra professionistacliente (Capo 2, artt. 20-25) sono declinati con maggiore analiticità e avendo riguardo ad alcune casistiche frequenti nella prassi degli studi professionali.

Preliminarmente è posta l’enfasi sul principio dell’intuitu personae, in precedenza desumibile dalla previsione del diritto del cliente di scegliere il proprio professionista e di sostituirlo in ogni momento: si stabilisce, infatti, che “il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia”. Del tutto nuova è la possibilità di limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero di imporre a quest’ultimo l’obbligo di indennizzare il professionista, parametrando il relativo ammontare all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento del medesimo. La natura fiduciaria del rapporto giustifica altresì il nuovo divieto, posto in capo al professionista, di acquisire clienti o incarichi con modalità indirette (agenzie o procacciatori) o, peggio ancora, elargendo omaggi o compensi.

Al momento dell’accettazione dell’incarico il professionista dovrà rendere edotto il cliente in merito ai rispettivi diritti e doveri, nonché all’esistenza del codice deontologico; la prestazione dovrà essere connotata dai requisiti della libertà, dell’autonomia e dell’indipendenza. È evidente che detti requisiti si intendono compromessi laddove, all’atto del conferimento, sussistano situazioni tali da limitare – o comunque condizionare – la libertà di giudizio e quindi la condotta del professionista, come nel caso di un conflitto di interessi che ne leda l’obiettività (si pensi al professionista che abbia un interesse di natura economica negli affari del cliente).

Al netto di tale opportuna precisazione, i principi etici che regolano lo svolgimento del rapporto professionale sono pressoché invariati: la prestazione deve essere improntata alla diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui è svolto. In tale ottica il professionista è tenuto a fornire spiegazioni al cliente in merito all’incarico e agli eventuali profili di rischio connessi, aggiornandolo tempestivamente nel caso in cui intervengano novità importanti nel corso del mandato. Salvo ipotesi particolari che lo rendano necessario, il professionista non deve eccedere i limiti del mandato ricevuto, pur potendo svolgere tutte le attività opportune per il perseguimento degli scopi concordati.

Le cause di cessazione dell’incarico restano di fatto immutate, dovendo il rapporto professionale interrompersi nel caso in cui sopravvengano cause che pregiudichino la libertà di giudizio del professionista, compromettendone l’indipendenza, ovvero ne condizionino l’operato, come nel caso di mancato pagamento degli onorari o di rimborso delle spese sostenute. Sotto il profilo deontologico, costituiscono variabili critiche ai fini del proseguimento del rapporto professionale sia il comportamento del cliente e le sue richieste, sia le eventuali difficoltà del professionista nello svolgimento della prestazione laddove, per effetto di modifiche all’incarico o per la particolare difficoltà dello stesso, la prestazione non possa essere assolta. In tal caso il professionista deve informare tempestivamente il cliente, chiedendo di essere sostituito o affiancato da un altro professionista.

Particolare rilievo a comunicazione della rinuncia all’incarico e cessazione

E, al riguardo, del tutto nuove sono le previsioni relative alla comunicazione della rinuncia all’incarico: nell’ipotesi di irreperibilità del cliente, il professionista dovrà comunicare la rinuncia al mandato a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Le nuove norme deontologiche quantificano in 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o PEC l’intervallo di tempo “ragionevole” affinché il cliente provveda a conferire ad altri l’incarico; decorso tale periodo, il professionista non sarà responsabile per la mancata successiva assistenza, fermo restando l’obbligo di informare il cliente delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

Infine, altra previsione di fondamentale importanza in materia di cessazione del rapporto, attesa la mole di contenzioso disciplinare, è quella relativa all’obbligo del professionista di restituire senza ritardo al cliente che ne faccia richiesta (previo rilascio di ricevuta) la documentazione acquisita per l’espletamento del mandato. Il professionista potrà conservare una copia della documentazione solo con il consenso del cliente, a meno che ciò non si renda necessario allo scopo di comprovare i propri  adempimenti e solo fino al pagamento integrale del proprio compenso.