sabato 13 febbraio 2016

«Vecchie» regole per i lavoratori frontalieri

In attesa che il recente accordo tra Italia e Svizzera entri in vigore, vale il regime fiscale previsto dall’accordo del 1974

L’accordo sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri, raggiunto di recente da Italia e Svizzera, porterà alla modifica delle relative disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra i due Paesi, e rientra a pieno titolo tra gli obiettivi che gli stessi si sono posti nell’ambito della roadmap siglata nel febbraio 2015, in occasione del raggiunto accordo sullo scambio di informazioni fiscali (si veda “Italia e Svizzera definiscono i «lavoratori frontalieri»” del 23 dicembre 2015).

Questo accordo non è però ancora in vigore, perché non ha ultimato il proprio iter di approvazione: in attesa che il nuovo testo venga definito può dunque risultare utile ripercorrere il contenuto delle disposizioni attualmente applicabili ai lavoratori frontalieri.

In base all’art. 15, comma 4 del vigente Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, è prevista l’applicazione di un peculiare regime fiscale nel caso di redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri: tale regime è regolato dall’accordo tra i due Paesi sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, stipulato il 3 ottobre 1974, che costituisce parte integrante della stessa Convenzione fiscale. In base all’art. 1 di tale accordo i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta, prevedendo quindi una tassazione esclusiva da parte del Paese di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accordo del 1974 prevede altresì un meccanismo di compensazione finanziaria, in base al quale ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese è tenuto a versare ogni anno, a beneficio dei Comuni italiani “di confine”, una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri italiani: tale compensazione è volta ad assicurare che i lavoratori frontalieri residenti in Italia contribuiscano indirettamente alle infrastrutture e ai servizi pubblici usufruiti nel loro Stato di residenza. È da rilevare che tale forma di indennizzo si applica solo ai frontalieri italiani che lavorano in Svizzera (non è, infatti, prevista la reciprocità).
I Comuni italiani di confine beneficiari delle compensazioni sono stati individuati (cfr., da ultimo, art. 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 luglio 2012) in quelli il cui territorio ricade nella fascia di 20 km dalla linea di frontiera con l’Italia dei tre menzionati Cantoni.

La normativa richiamata non ha, purtroppo, il pregio di fornire esplicitamente una definizione di lavoratore frontaliero, ponendosi quindi il dubbio se vi ricada solamente il soggetto che risiede in uno dei Comuni di frontiera destinatari dei ristorni, ovvero se tale aspetto geografico condizioni solamente i rapporti finanziari tra i due Paesi e non il novero dei beneficiari di tale normativa.

Dubbi sulla definizione di lavoratore frontaliero

Sul punto è da evidenziare che la Direzione Regionale della Lombardia (Prot. n. 904-45720/2008) si è espressa, in risposta ad un’istanza di interpello, in senso restrittivo, affermando che la nozione di frontaliero riguarda solamente i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della fascia di 20 km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, se il lavoratore italiano rientra in tale casistica, risulta applicabile la tassazione esclusiva in Svizzera (art. 15, comma 4 del Trattato); viceversa, risulta applicabile l’ordinaria regola di tassazione concorrente prevista dalla Convenzione (art. 15, comma 1), e fatta salva l’eventuale applicabilità della disposizione contenuta nel comma 2 del citato art. 15, che subordina l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore al ricorrere di specifici requisiti temporali e finanziari.

Da ultimo giova ricordare che, laddove emerga un profilo di tassazione in Italia del reddito da lavoro dipendente prestato in Svizzera, potranno trovare eventualmente applicazione, nel rispetto delle condizioni richieste, la normativa interna sui lavoratori frontalieri (art. 1, comma 175 della L. 27 dicembre 2013 n. 147), che attribuisce una parziale esenzione da IRPEF (attualmente nella misura di 7.500 euro), ovvero la tassazione su base “convenzionale”, disciplinata dall’art. 51, comma 8-bis del TUIR.