mercoledì 28 agosto 2013

Ravvedimento Omesso o tardivo versamento delle imposte risultanti da UNICO 2013

I contribuenti che non hanno provveduto a versare entro il 20.8.2013 le imposte derivanti da UNICO 2013, a partire dal 21.8.2013 fino al 3.9.2013, possono avvalersi del ravvedimento "sprint", che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine.

In tal caso, la sanzione del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. 
partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno (19.9.2013) si applica la misura fissa della sanzione pari al 3%, prevista per il ravvedimento "breve" (o mensile). 
Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo.


Aldo Massimo Rossi

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sabato 17 agosto 2013

Esenzione del DURC per i lavori edili «in economia» realizzati dai proprietari

Esenzione del DURC per i lavori edili «in economia» realizzati dai proprietari

Nella conversione del DL 69/2013 introdotte anche modifiche sul costo del personale per gli appalti e ulteriori semplificazioni per la sicurezza

Come è noto, il DL n. 69/2013 (c.d. decreto "Fare") è stato recentemente convertito in legge al termine di un iter parlamentare durante il quale sono state introdotte diverse novità rispetto al testo iniziale.
In attesa della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcune delle modifiche di maggior rilievo in materia di lavoro apportate nel corso dell'esame al Senato, con particolare riferimento alla disciplina del DURC, della sicurezza sui luoghi di lavoro, e della valutazione del costo del personale nell'ambito degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda il DURC, si ricorda che con l'art. 31 del DL n. 69/2013, il legislatore ha inteso "snellire" significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell'ambito degli appalti pubblici. In estrema sintesi, si prevede una semplificazione delle procedure mediante: l'estensione dei casi di acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori; l'ampliamento della sua validità fino a 180 giorni dall'emissione; le richieste di eventuali regolarizzazioni comunicate tramite i Consulenti del lavoro.

Ora, in seguito alle modifiche effettuate durante l'esame al Senato, viene introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 31, con il quale si stabilisce invece l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese, direttamente "in economia" dal proprietario dell'immobile.

Invece, il successivo art. 32 del DL n. 69/2013 dispone una serie di semplificazioni per alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal DLgs. n. 81/2008.
In sintesi, la norma prevede: la possibilità per tutti i datori di lavoro che operano nei settori a basso rischio, di attestare con modalità semplificate la valutazione rischi; nuove disposizioni per la formazione l'aggiornamento in materia di sicurezza; riduzioni dei tempi per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro effettuate dall'INAIL, oppure ASL o ARPA (anche con il supporto di soggetti pubblici o privati abilitati); semplificazioni per i cantieri temporanei e mobili (modalità semplificate per la redazione del piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento,  fascicolo dell'opera); nuove disposizioni per la comunicazione di infortuni.
Ciò premesso, le novità emerse durante l'esame al Senato riguardano, in primis, la modifica dell'art. 31, comma 1 del DLgs. n. 81/2008, prevedendo, per il datore di lavoro, l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente (e non più unicamente) all'interno dell'azienda o della unità produttiva.

Ancora, con riferimento alle sopracitate verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, le modifiche operate in sede di conversione in legge prevedono che la verifica da parte dell'INAIL ex comma 11 dell'art. 71 del DLgs. n. 81/2008, debba essere effettuato entro 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature, e non più dalla data di richiesta del datore di lavoro, così come previsto nel testo originario dell'art. 32 del DL n. 69/2013.

Inoltre, durante l'esame al Senato sono state apportate modifiche anche alla disciplina degli appalti pubblici, stabilendo un preciso  criterio di valutazione del costo  del personale. In pratica, il nuovo comma 3-bis dell'art. 82 del DLgs. n.  163/2006, prevede ora che il prezzo più basso debba essere determinato al netto delle spese relative al costo del  personale, valutato sulla base dei minimi  salariali definiti dai CCNL di  settore, stipulati tra le organizzazioni più rappresentative sul piano  nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo  livello e, infine, delle misure di  adempimento alla disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro.

In ultimo, si segnalano alcune integrazioni all'art. 42 del decreto in esame, con cui si provvede all'abrogazione di una serie di certificazioni di carattere sanitario attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. Il relazione a ciò, è stata altresì disposta, durante l'iter parlamentare, l'abrogazione del libretto di idoneità sanitaria per i lavoratori che operano nell'ambito della preparazione, produzione, manipolazione e vendita di alimenti (c.d. alimentaristi).

 

 

Assunzioni agevolate vietate ai professionisti



Inviato da Aldo Rossi 

martedì 6 agosto 2013

Semplificata la "Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore"

Semplificata la “Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore”
La prima scadenza per l’anno 2012 è al 12 dicembre 2013.
A regime la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno.

Regolamentata anche la “Comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore”.

Esclusi dall’adempimento i fringe benefit concessi all’imprenditore individuale ed ai soci ed amministratori, oppure ai soci dipendenti e lavoratori autonomi se inserito come benefit

La comunicazione va effettuata qualora il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene è minore del valore di mercato del diritto di godimento.

Con provvedimento datato 2 agosto, l’Agenzia delle Entrate recepisce le semplificazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, prorogando altresì il termine di presentazione con riferimento al 2012 al 12 dicembre 2013.

Un altro provvedimento è inoltre intervenuto per fornire le istruzioni operative per la comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore.

Per effetto dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011, a decorrere dal 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa (ad esclusione delle società semplici) – o in alternativa i soci o familiari – devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

Nello specifico, la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, soltanto, però, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione: in pratica, a titolo esemplificativo, i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione 2012 soltanto se l’utilizzo permane nel 2012.

Il provvedimento in commento, tuttavia, circoscrive l’ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da tale obbligo:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

- i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;

- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Con riferimento ai dati da esporre nella comunicazione, il provvedimento precisa che devono essere indicati:
- codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti, in caso di persone fisiche;

- codice fiscale, denominazione e comune di domicilio fiscale o Stato estero di residenza, per i soggetti diversi.

Oltre a tali elementi, devono essere fornite informazioni in merito all’utilizzo del bene, alla data di concessione (data di inizio e fine), al corrispettivo versato e al valore di mercato del bene.

Quanto ai termini di trasmissione, per i beni in godimento nel 2012 (anno di prima applicazione delle disposizioni) la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013a regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi in godimento.

Imprese che ricevono dai soci o familiari finanziamenti, niente obbligo per i finanziamenti sotto i 3.600 euro.

Con riferimento, poi, alle imprese che ricevono dai soci o familiari finanziamenti, il secondo provvedimento (n. 94904/2013) precisa che l’obbligo di comunicazione dei dati dei soggetti che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro; tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Anche in tal caso, per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nel 2012 (e solo nel 2012) la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

 

Cordialità.

 

 

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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«Salta» il DURT per la responsabilità solidale negli appalti

«Salta» il DURT per la responsabilità solidale negli appalti

Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato ieri emendamenti soppressivi della misura presentati da tutti i gruppi

 

È ufficiale la cancellazione del DURT (documento unico di regolarità tributaria), con riferimento alla responsabilità solidale negli appalti, dal Ddl. di conversione del DL 69/2013.

Ieri, infatti, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato emendamenti soppressivi della disposizione, presentati da pressoché tutti i gruppi, e accolto un ordine del giorno che rinvia la questione alla delega fiscale.

In merito, si ricorda che l’art. 50 del decreto “Fare”, intervenendo sull’art. 35, comma 28 del DL 223/2006, ha disposto l’abolizione della responsabilità solidale, in ambito fiscale, per i versamenti IVA dovuti dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

 

Per effetto di un emendamento, presentato in sede di conversione del DL e approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, poi, la responsabilità è stata esclusa se l’appaltatore verifica la corretta esecuzione degli adempimenti, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell’Agenzia il DURT relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

L’appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all’acquisizione del documento unico di regolarità tributaria.

 

Quest’ultima misura ha suscitato polemiche, in virtù del fatto che aumenterebbe gli adempimenti a carico anche dei soggetti di piccole dimensioni.

 

Dopo le diverse critiche, già nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del Governo avevano “sconfessato” l’emendamento, annunciandone la cancellazione dal Ddl.

 

Così è avvenuto ieri nella seduta delle Commissioni del Senato.

In tal modo, in materia di responsabilità fiscale negli appalti, si torna al testo originario del DL, in base al quale, in caso di appalto, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

 

Inoltre, la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che le ritenute siano state correttamente versate dal subappaltatore (anche tramite autocertificazione di quest’ultimo), oppure ottiene l’asseverazione di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, o del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.

 

La questione viene rinviata alla delega fiscale

La decisione di cancellare la norma ha ovviamente accolto il favore ma la soluzione è incompleta se non accompagnata dalla definitiva soppressione della responsabilità solidale negli appalti”, che, obbligando alla corresponsabilità del versamento delle ritenute, relative ai dipendenti utilizzati per appalti e subappalti, “non argina il lavoro nero, né l’economia sommersa.

Sta solo rallentando pericolosamente i pagamenti in una fase nella quale la vita stessa delle imprese dipende dalla disponibilità di liquidità e di credito”.

Anche Paolo Buzzetti, presidente dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), ha ringraziato Governo e Parlamento “per aver ascoltato la nostra richiesta” di cancellare una norma che “introduceva un nuovo balzello per le imprese dell’edilizia già sfiancate dalla crisi. Ora il prossimo passo sarà rivedere la materia nel suo complesso”.

Per ciò che concerne, in generale, il Ddl. di conversione, fino alla serata di ieri non erano però stati sciolti tutti i nodi. Il “braccio di ferro” tra Governo e maggioranza, infatti, si gioca sui compensi dei manager pubblici e, per questo motivo, il testo dovrebbe approdare all’esame dell’Aula solo oggi.

 

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

Cordialità.

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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