sabato 17 agosto 2013

Esenzione del DURC per i lavori edili «in economia» realizzati dai proprietari

Esenzione del DURC per i lavori edili «in economia» realizzati dai proprietari

Nella conversione del DL 69/2013 introdotte anche modifiche sul costo del personale per gli appalti e ulteriori semplificazioni per la sicurezza

Come è noto, il DL n. 69/2013 (c.d. decreto "Fare") è stato recentemente convertito in legge al termine di un iter parlamentare durante il quale sono state introdotte diverse novità rispetto al testo iniziale.
In attesa della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcune delle modifiche di maggior rilievo in materia di lavoro apportate nel corso dell'esame al Senato, con particolare riferimento alla disciplina del DURC, della sicurezza sui luoghi di lavoro, e della valutazione del costo del personale nell'ambito degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda il DURC, si ricorda che con l'art. 31 del DL n. 69/2013, il legislatore ha inteso "snellire" significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell'ambito degli appalti pubblici. In estrema sintesi, si prevede una semplificazione delle procedure mediante: l'estensione dei casi di acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori; l'ampliamento della sua validità fino a 180 giorni dall'emissione; le richieste di eventuali regolarizzazioni comunicate tramite i Consulenti del lavoro.

Ora, in seguito alle modifiche effettuate durante l'esame al Senato, viene introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 31, con il quale si stabilisce invece l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese, direttamente "in economia" dal proprietario dell'immobile.

Invece, il successivo art. 32 del DL n. 69/2013 dispone una serie di semplificazioni per alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal DLgs. n. 81/2008.
In sintesi, la norma prevede: la possibilità per tutti i datori di lavoro che operano nei settori a basso rischio, di attestare con modalità semplificate la valutazione rischi; nuove disposizioni per la formazione l'aggiornamento in materia di sicurezza; riduzioni dei tempi per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro effettuate dall'INAIL, oppure ASL o ARPA (anche con il supporto di soggetti pubblici o privati abilitati); semplificazioni per i cantieri temporanei e mobili (modalità semplificate per la redazione del piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento,  fascicolo dell'opera); nuove disposizioni per la comunicazione di infortuni.
Ciò premesso, le novità emerse durante l'esame al Senato riguardano, in primis, la modifica dell'art. 31, comma 1 del DLgs. n. 81/2008, prevedendo, per il datore di lavoro, l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente (e non più unicamente) all'interno dell'azienda o della unità produttiva.

Ancora, con riferimento alle sopracitate verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, le modifiche operate in sede di conversione in legge prevedono che la verifica da parte dell'INAIL ex comma 11 dell'art. 71 del DLgs. n. 81/2008, debba essere effettuato entro 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature, e non più dalla data di richiesta del datore di lavoro, così come previsto nel testo originario dell'art. 32 del DL n. 69/2013.

Inoltre, durante l'esame al Senato sono state apportate modifiche anche alla disciplina degli appalti pubblici, stabilendo un preciso  criterio di valutazione del costo  del personale. In pratica, il nuovo comma 3-bis dell'art. 82 del DLgs. n.  163/2006, prevede ora che il prezzo più basso debba essere determinato al netto delle spese relative al costo del  personale, valutato sulla base dei minimi  salariali definiti dai CCNL di  settore, stipulati tra le organizzazioni più rappresentative sul piano  nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo  livello e, infine, delle misure di  adempimento alla disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro.

In ultimo, si segnalano alcune integrazioni all'art. 42 del decreto in esame, con cui si provvede all'abrogazione di una serie di certificazioni di carattere sanitario attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. Il relazione a ciò, è stata altresì disposta, durante l'iter parlamentare, l'abrogazione del libretto di idoneità sanitaria per i lavoratori che operano nell'ambito della preparazione, produzione, manipolazione e vendita di alimenti (c.d. alimentaristi).