sabato 29 dicembre 2018

Cedolare sui nuovi contratti commerciali dei negozi fino ad una superficie di ma. 600

Negozi e negozietti con la tassa piatta del 21% sugli affitti dal 1° gennaio. Ma solo per i contratti che stipulati nel 2019.
Parte limitata, ma parte, la cedolare secca sulle locazioni commerciali, cavallo di battaglia che Confedilizia è riuscita a portare al traguardo nonostante i tagli ai progetti di spesa della legge di Bilancio 2019.
Il provvedimento interessa, potenzialmente, i circa 370mila nuovi contratti che ogni anno (secondo i dati dell'Osservatorio immobiliare dell'agenzia delle Entrate) vengono stipulati in Italia. Ma lo scopo del provvedimento è soprattutto quello di tirare fuori dalle secche una fetta dei negozi cronicamente sfitti, che in totale sono circa 770mila.
I limiti, dettati dalla legge, impongono che l'immobile sia un negozio anche dal punto di vista catastale, cioè appartenga alla categoria C/1, e che non abbiano una superficie superiore ai 600 metri quadrati. Di fatto, la norma non specifica come calcolare i metri quadrati ma resta come riferimento lo stesso dato catastale, dato che comunque da sempre la rendita catastale degli immobili C/1 è basata sui metri e non sui vani come per le abitazioni.
Altro limite importante è che, alla data del 15 ottobre 2018, non risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. In sostanza, questa norma è stata voluta per evitare che, alle prime avvisaglie della possibilità della tassazione con cedolare (ricordiamo che l'aliquota Irpef più bassa è del 23% ed è improbabile che chi ha un negozio da affittare abbia un reddito sotto i 15mila euro), proprietari e inquilini sciogliessero il contratto di comune accordo e ne rifacessero uno nuovo con la cedolare al 21% e l'affitto un po' ribassato. Il rischio massimo, secondo i calcoli del Mef, era che l'estensione della cedolare a tutti i contratti in corso avrebbe portato a un aggravio di spesa di circa 900 milioni per la riduzione degli incassi erariali.
A questo punto le trattative possono iniziare (e in parecchi casi saranno già a buon punto, dato che la norma, così come è stata varata lo scorso settembre, non è cambiata. Il recupero di redditività (si veda anche il Sole 24 Ore del 24 settembre scorso) è comunque garantito per un mercato ormai inerte.
È rimasto nel cassetto, invece, l'intervento (che stava a cuore alla Lega) per rendere strutturale il 10% sui canoni abitativi concordati, che attualmente è in vigore sino a tutto il 2019

Torna la deducibilità integrale degli interessi sui mutui ipotecari delle società immobiliari di gestione.

Ripristinata la deducibilità integrale degli interessi sui mutui ipotecari delle società immobiliari di gestione. Il comma 7 della legge di Bilancio 2019 dichiara applicabili e fatti salvi gli effetti del comma 36 della legge 244/2007, disposizione che è stata abrogata, con decorrenza dall'esercizio 2019, dal decreto legislativo 142/2018 di recepimento della direttiva Atad, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri.
La legge 244/2007, che ha introdotto nel Tuir l'articolo 96 sulla deducibilità degli oneri finanziari nel limite del 30% del Rol, ha stabilito una disciplina particolare per le società immobiliari. Per gli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di immobili "patrimonio" (articolo 90 del Tuir: fabbricati diversi dai beni strumentali e dai beni merce, cioè in particolare fabbricati abitativi concessi in locazione a terzi), il comma 35 della legge 244 ha previsto una deroga rispetto al regime di indeducibilità integrale dei costi (articolo 90 del Tuir).
Questi interessi rientrano dunque ordinariamente nelle regole dell'articolo 96 del Tuir, salvo che per le società di persone per le quali la disciplina del Rol non si applica (articolo 61 del Tuir). Il comma 36 della legge 244/2017 ha poi introdotto una deroga alle regole ordinarie per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività di gestione immobiliare. Questi contribuenti non applicano l'articolo 96 per gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati a locazione. Gli oneri finanziari (sia se relativi a finanziamenti ipotecari su immobili strumentali, come uffici e negozi, sia se relativi all'acquisto di abitazioni per le quali come detto è disapplicato l'articolo 90) sono dunque interamente deducibili.
La norma è stata confermata e chiarita dal Dlgs 147/2015, che ha stabilito che si considerano svolgere attività di locazione immobiliare in via effettiva e prevalente, le società che presentano congiuntamente due requisiti: (a) il valore dell'attivo è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; e (b) i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione di fabbricati.
L'articolo 14 del decreto legislativo che riformula l'articolo 96, in applicazione della direttiva Atad, abroga il comma 36 della legge 244, con il conseguente ingresso nel test del Rol, dal 2019, degli interessi sostenuti sui descritti finanziamenti ipotecari delle immobiliari di gestione.
La legge di Bilancio, con una formulazione assai particolare, di fatto ripristina il comma 36 contestualmente alla sua abrogazione dato che il decreto Atad, pubblicato in Gazzetta ieri, entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 come la legge di Bilancio. Al di là di questo guazzabuglio di decorrenze, la volontà del legislatore (che sul punto pare però derogare alla Direttiva che non prevede esoneri di questo tipo) è chiara: le immobiliari di gestione continueranno anche in futuro a non dover sottoporre al Rol gli interessi sui mutui ipotecari degli immobili locati

sabato 1 dicembre 2018

FATTURA ELETTRONICA

A partire dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria in modo esteso a chiunque esercita un’attività di impresa o professione.

Tra pochi giorni metteremo a disposizione dei clienti un accesso WEB con credenziali personali dedicate (user name e password) dal quale potrete gestire sia:

IL CICLO ATTIVO (Fatture Emesse): utilizzando il portale FATTURE WEB troverete le anagrafiche di tutti i vostri clienti già precaricate. Dovrete solo procedere ad emettere la fattura che verrà da noi controllata ed inviata. I vostri clienti vi dovranno fornire un codice univoco oppure la PEC.

CICLO PASSIVO (Fatture Ricevute): nello stesso modo troverete le fatture dei vostri fornitori abituali sul portale. Esse verranno canalizzate correttamente tramite un codice destinatario univoco.

Il nostro consiglio è quello di trasmettere ai vostri fornitori abituali il nostro codice univoco

Le modalità di utilizzo di questo sportello telematico vi saranno illustrate a breve dai nostri collaboratori.

Il nostro studio ha deciso di fornire GRATIS questo servizio. Eventuali costi saranno richiesti nei casi di caricamento non autonomo delle fatture elettroniche. Crediamo che dopo una prima fase di apprendistato possa essere abbastanza semplice la procedura di elaborazione della fattura elettronica.

Se avete deciso di appoggiarvi ad un gestionale software evoluto autonomo, che possieda un proprio codice univoco, trasmetterete al nostro studio solamente le fatture (EMESSE E RICEVUTE) in formato XML.

QR Code: L’Agenzia ha predisposto un codice bidimensionale, QR Code, che include i dati del cliente necessari per la fatturazione e l’indirizzo prescelto per il recapito della fattura.

Il QR-Code può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato anche sul proprio telefono cellulare o tablet in modo che possa essere fornito con facilità al fornitore che troverà tutti dati necessari all’emissione e recapito della e-fattura.

I dati contenuti nel QR Code sono quelli validi al momento della richiesta; in caso di modifica dei dati anagrafici o della partita Iva è necessario distruggere il vecchio QR Code e generarne uno nuovo.

martedì 27 novembre 2018

Fwd: I have a dream

Ho pensato a quelle attività nate dalla caparbietà di alcuni giovani imprenditori che non si sono lasciati abbattere dalle prime difficoltà.
> Ho pensato: ma se cerco di approfondire il modello di business, affinando una mappa dei processi produttivi manageriali che hanno portato al successo queste start up e cercare, affiancando gli imprenditori, di estendere e divulgare il loro modello di business, creando un network, magari con una rete di franchising adeguata... che dite, abbinando un crowfounding adeguato ed evoluto?

Interessante

Dobbiamo parlare
aldomassimo.rossi.aldo_2015@blogger.com

Dott. Aldo Rossi

Start up attività innovative, durevoli e profittevoli

Questa notte ho avuto una visione, I have a dream.
Ho pensato a quelle attività nate dalla caparbietà di alcuni giovani imprenditori che non si sono lasciati abbattere dalle prime difficoltà.
Ho pensato: ma se cerco di approfondire il modello di business, affinando una mappa dei processi produttivi manageriali che hanno portato al successo queste start up e cercare, affiancando gli imprenditori, di estendere e divulgare il loro modello di business, creando un network, magari con una rete di franchising adeguata... che dite, abbinando un crowfounding adeguato ed evoluto?

venerdì 23 novembre 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL NOSTRO STUDIO OFFRE QUESTO SERVIZIO GRATIS

A partire dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria in modo esteso a chiunque esercita un’attività di impresa o professione.

CICLO ATTIVO (Fatture Emesse): metteremo a disposizione dei clienti un accesso in cloud con credenziali personali dedicate (user name e password) dove troverete le anagrafiche di tutti i vostri clienti già precaricate. Dovrete solo procedere ad emettere la fattura che verrà, eventualmente, da noi controllata ed inviata.

CICLO PASSIVO (Fatture Ricevute): nello stesso modo troverete le fatture dei vostri fornitori abituali sul portale. Esse verranno canalizzate correttamente tramite un codice destinatario univoco.

Attraverso un servizio di pre-registrazione è possibile comunicare in anticipo l’indirizzo telematico in cui ricevere le fatture elettroniche, che può coincidere con la Pec o, in alternativa, un canale telematico (web service o Ftp) con l’assegnazione di un “codice destinatario”.

Il nostro studio ha deciso di fornire GRATIS questo servizio. Eventuali costi saranno richiesti nei casi di caricamento non autonomo delle fatture elettroniche. Crediamo che dopo una prima fase di apprendistato possa essere abbastanza semplice la procedura di elaborazione della fattura elettronica.

Se avete deciso di appoggiarvi ad un gestionale software evoluto autonomo, che possieda un proprio codice univoco, trasmetterete al nostro studio solamente le fatture (EMESSE E RICEVUTE) in formato XML. Il sistema classico che vedeva il portare la documentazione contabile al commercialista viene sostituito dal semplice caricamento delle fatture in formato xml.

QR Code: L’Agenzia ha predisposto un codice bidimensionale, QR Code, che include i dati del cliente necessari per la fatturazione e l’indirizzo prescelto per il recapito della fattura.

Il QR-Code può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato anche sul proprio telefono cellulare o tablet in modo che possa essere fornito con facilità al fornitore che troverà tutti dati necessari all’emissione e recapito della e-fattura.

 

Differimento emissione fattura elettronica: (Novità del DL 119/2018)

Per limitare gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del DL 119/2018 stabilisce che, per il primo semestre del 2019, le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97:non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo di riferimento; si applicano con riduzione dell'80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo successivo. L'art. 11 del DL 119/2018, invece, modifica, a regime, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (determinato ex art. 6 del DPR 633/72). In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.

 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro (fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni). Tali fatture devono riportare l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Specifiche regole sono infatti previste con riguardo al versamento dell'imposta di bollo, che deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, ossia in via telematica (mediante F24 online), in unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale modalità di versamento vale sia per le fatture emesse e ricevute in formato elettronico, sia per le fatture emesse in formato elettronico in via facoltativa e non accettate come tali dal destinatario.

 

domenica 11 novembre 2018

Fatturazione Elettronica

Il tuo commercialista non ti offre il servizio di Fatturazione Elettronica gratuitamente: contattaci. 
Tutto in cloud potrai gestire sia il ciclo attivo (la tua fatturazione con la possibilità di avere tutti i tuoi clienti già precaricati, gestione incassi, scadenziario, grafici fatturato/incassi) sia il ciclo passivo (di ricezione delle fatture dei tuoi fornitori) Info@aldorossi.it

venerdì 5 ottobre 2018

Condominio e obbligo fattura elettronica

Dal primo gennaio 2019, per tutti i contribuenti soggetti IVA (ad eccezione di alcune categorie come, ad esempio, i soggetti “forfettari”) la fattura dovrà essere necessariamente emessa in formato elettronico.

In generale, il recapito delle fatture avviene tramite “codice destinatario” o indirizzo PEC (cfr. articolo 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, numero 127 e s.m.i. e Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. 89757/2018 del 30/04/2018).

In particolare, il provvedimento Agenzia delle Entrate, protocollo 89757, da ultimo richiamato prevede le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Se, però, il destinatario è un consumatore finale, privo di partita Iva – come per esempio un condominio, che può anche essere sprovvisto di amministratore – si ritiene, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che il fornitore debba trasmettere la fattura elettronica inserendo il codice fiscale del condominio e il codice destinatario “0000000”. In tal caso, il Sistema di Interscambio deposita la fattura elettronica nell’area riservata del condominio nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore è comunque obbligato a consegnare al condominio una copia informatica o cartacea della fattura tramite i canali tradizionali (ad esempio, via posta o e-mail). Per tale ragione, si ritiene che il condominio, essendo assimilato ad un privato consumatore, non debba dotarsi di un canale di ricezione delle fatture (PEC o codice destinatario).

 

giovedì 23 agosto 2018

Mentre il fisco Usa si fa bello per i "grandi", quello italiano li spaventa

Mentre gli USA approntano riforme fiscali tarate apposta per costruire un ambiente fiscale favorevole alle grandi imprese multinazionali, in Italia si discute di ampliare il regime fiscale delle cosiddette “partite IVA minime” e si promette battaglia alla “evasione dei grandi”.

C’è davvero qualcosa che non va in tutto questo ed il rischio, per il nostro Paese più ancora che per altri Paesi Ue comunque a rischio insieme a noi, è veramente quello di bissare, in modo ancora più drammatico, quello che è già accaduto una generazione fa.

L’incapacità di costruire un sistema fiscale competitivo 25 anni fa, di fronte all’affermarsi dell’era della globalizzazione dell’economia, ha infatti prodotto un significativo depauperamento del tessuto produttivo italiano per effetto del fenomeno della delocalizzazione (ben diverso da quello, positivo e da sostenere, della internazionalizzazione).

Oggi, di fronte all’affermarsi dell’era della digitalizzazione e della “smaterializzazione” di una fetta sempre più ampia dell’economia e della catena del valore, ripetere l’errore significherebbe andare incontro alla “desertificazione digitale e immateriale” a favore di altri Paesi.

Gli Stati Uniti, con la riforma Trump in vigore da quest’anno, hanno fatto la loro scelta: poco spazio, sulle questioni “vere”, alla concertazione multilaterale in sede OCSE e via libera a un sistema fiscale costruito apposta per favorire in modo particolare le grandi imprese multinazionali che traggono i propri profitti dall’impiego economico di beni immateriali nell’economia digitale e non solo (si veda “Con la riforma fiscale «made in Trump», gli Usa lanciano una sfida all’Ue” dell’11 agosto 2018).A fronte di questo, l’Ue ha, tardivamente ma pur sempre finalmente, avviato l’iter per introdurre una digital tax europea (Piano B) fino a quando non si creeranno le condizioni politiche per tornare a quella concertazione fiscale internazionale che consenta di risolvere la questione in modo più civile e organico, mediante l’introduzione della nozione di “stabile organizzazione digitale” basata sul concetto di “presenza digitale significativa”. E l’Italia come intende muoversi in questo quadro? Mistero. Pur tra imprecisioni, conoscenza approssimativa del quadro complessivo e, in taluni casi, gravi errori tecnici, il dibattito sul tema della tassazione dell’economia digitale è stato molto intenso durante gli anni della passata legislatura (2013-2017).Da un lato, questo dibattito ha prodotto anche nel nostro Paese, l’introduzione, tardiva ma opportuna, di un regime (il Patent box) che, esattamente come la più recente riforma Trump negli USA, mira ad agevolare il mantenimento degli asset immateriali ad alto valore aggiunto in capo a società residenti, ma che, a differenza della recente riforma USA, rispetta i canoni e i limiti concordati in sede multilaterale OCSE, risultando così assai più macchinoso, meno appetibile e quindi meno “aggressivo” nella concorrenza tra Stati (si veda “La «pagliuzza» nel Patent box italiano e la «trave» nella riforma Trump” del 30 luglio 2018).Dall’altro, questo dibattito ha generato vari tentativi di digital tax “ante Ue” che però, proprio per il totale appiattimento, anche oltre il dovuto e l’opportuno, di taluni ambienti politici e tecnici italiani alla “compliance Ue”, non hanno prodotto nulla di concreto, al netto di una classica misura da “ultima legge di bilancio ante elezioni” con entrata in vigore demandata a un decreto attuativo che, post elezioni, è scomparso come da prassi da tutti i radar. Oggi che il pedissequo rispetto per il multilateralismo e la “compliance Ue” è senza dubbio meno presente di prima nel sentiment politico della maggioranza e del Governo, sarebbe lecito attendersi un fiorire di progetti sul fronte digital tax, a prescindere dai tempi e dalle procedure europee in corso, nonché di regimi fiscali volti a rendere particolarmente appetibile l’Italia quale Paese di residenza delle grandi società multinazionali, al pari di quanto accaduto negli USA.

Sarebbe il “lato positivo” di quella maggiore autonomia politica che, sull’altro piatto della bilancia, porta inevitabilmente (e sta purtroppo portando) tensioni finanziarie e conseguenti maggiori costi sul debito sovrano.

Invece il nulla: dei “grandi” si parla soltanto per assicurare che su di essi si concentrerà la “lotta all’evasione”, senza rendersi conto che questo approccio, senza una digital tax, lascia indenni le grandi multinazionali della digital economy con sede negli Usa e suscita invece legittime preoccupazioni nei medi e grandi gruppi multinazionali dell’economia tradizionale, con sede in Italia, che probabilmente guarderanno presto anche loro agli Usa o ad altri Paesi che ragionano in termini di competitività fiscale, piuttosto che di minacce fiscali.

È auspicabile che questi temi tornino quanto prima nell’agenda del dibattito politico nazionale sul fisco.

Software appositi per aprire le fatture elettroniche con firma "CAdES"

Nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito di assistenza della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti operativi in tema di fatturazione elettronica. Con una risposta datata 3 agosto 2018, infatti, vengono illustrate le modalità per visualizzare una fattura elettronica in formato “.xml.p7m”, ricevuta, ad esempio, in allegato a mail provenienti dai domini “@pec.fatturapa.it” ovvero “@pcert.sogei.it”.L’Agenzia spiega che, con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica alla generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in ambito B2B, disposta dalla legge di bilancio 2018, gli operatori (soggetti passivi IVA e intermediari) riceveranno con sempre maggiore frequenza, sulla propria casella PEC, messaggi con allegati che presentano estensione “.xml.p7m”. Si tratta di “file fattura” firmati digitalmente con firma elettronica “CAdES”.Per aprire tali file sarà necessario installare sul proprio dispositivo appositi software, facilmente reperibili sul web, sia a pagamento che gratuitamente (software “open source”).Una volta “decifrata” la firma digitale, il file “xml” potrà essere visualizzato in formato “html” utilizzando una delle funzionalità presenti sul sito “Fatture e Corrispettivi”, ossia la funzionalità “Visualizzare la fattura” all’interno dell’area “Fatturazione elettronica”.

sabato 11 agosto 2018

Liquidatore responsabile se la società è cancellata prima dell'accertamento

Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, la definitività del debito non è necessaria per l’art. 36 del DPR 602/73
 
Il liquidatore è legittimamente destinatario dell’avviso di accertamento, relativamente ai debiti tributari della società ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73, emesso nei confronti di una società che, nel frattempo, si è estinta, con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese.
Inoltre, la modifica del DLgs. 175/2014, che, innovando l’art. 19 del DLgs. 46/99, ha esteso la responsabilità ex art. 36 a tutte le imposte (non essendo, quindi, più circoscritta alle imposte sui redditi), non è retroattiva. [Commissione tributaria regionale di Firenze con la sentenza n. 510/1/18 depositata il 13 marzo 2018].
 
I giudici di merito sottolineano come non sia corretto ritenere illegittimo l’accertamento ex art. 36 sulla base della mancanza di debiti tributari certi e definitivi a carico della società.
Se il consolidamento dell’obbligazione tributaria in capo alla società costituisse il presupposto essenziale per poter esercitare l’azione di recupero delle imposte nei confronti del liquidatore, infatti, si dovrebbe necessariamente concludere nel senso che la cancellazione della società pone fine ad ogni possibilità di esercizio del potere di accertamento (almeno nel sistema ante art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, di cui la sentenza non parla).In altre parole, i soci potrebbero avvalersi di tale schermo, scegliendo in modo volontario e consapevole il momento opportuno per estinguere la società e conseguire redditi extracontabili.
Sul punto, esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter azionare l’art. 36, occorre che i ruoli relativi all’accertamento siano, almeno, stati posti in riscossione (per tutte, Cass. 13 luglio 2012 n. 11968).Ma, a ben vedere, anche questo orientamento potrebbe ritenersi poco compatibile con il sistema attuale, in cui dalla cancellazione consegue l’irreversibile estinzione dell’ente, a differenza dello schema ante DLgs. 6/2003, in cui la società esisteva sino all’esaurimento dell’ultimo debito.
Comunque, a nostro avviso al liquidatore va sempre attribuita la possibilità di difendersi censurando il merito della pretesa.
Sul punto, si segnala la C.T. Reg. Ancona 8 marzo 2016 n. 150/3/16, con la quale si afferma che l’ente impositore può azionare la responsabilità dei soci di società di capitali ex art. 36 comma 3 del DPR 602/73 nonostante manchi la prova certa in merito alla distribuzione degli utili extracontabili agli stessi, posto che “altrimenti, si sarebbero dovuti rinvenire detti utili nel patrimonio della società al termine della liquidazione, circostanza, questa, che non pare essersi verificata”.

giovedì 9 agosto 2018

I TRE SETACCI DI SOCRATE

Nell'antica Grecia Socrate aveva una grande reputazione di saggezza.


Un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo, e gli disse: "Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?"


"Un momento", rispose Socrate, "Prima che me lo racconti, vorrei farti un test, quello dei tre setacci."


"I tre setacci?"


"Sì", continuò Socrate. "Prima di raccontare ogni cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò che si vorrebbe dire. Io lo chiamo il test dei tre setacci. Il primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che mi dirai è VERO?"


"No… ne ho solo sentito parlare."


"Molto bene. Quindi non sai se è la verità. Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà. Quello che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di BUONO?"


"Ah no, al contrario!"


"Dunque", continuò Socrate, "vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. È UTILE che io sappia cosa avrebbe fatto questo amico?"


"No, davvero."


"Allora", concluse Socrate, "se ciò che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile, io preferisco non saperlo; e consiglio a te di dimenticarlo."


PRIVACY - APPROVAZIONE DLGS 8.7.2018 FASE TRANSITORIA DI MESI 8

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di DLgs. recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, predisposto in attuazione della delega contenuta nell’art. 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 163/2017).

Il testo accompagna i pareri favorevoli espressi, con condizioni e osservazioni, sia dalle Commissioni speciali della Camera e del Senato per la valutazione degli atti del Governo, sia dal Garante della protezione dei dati personali.

Consenso dei minori

Riguardo alla enunciazione originaria dello schema di DLgs., si avverte la variazione dell’art. 2-quinquies del Codice, in materia di consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione,  (si tratta, ad esempio, così come precisato nella Relazione illustrativa, dei trattamenti di dati conseguenti all’iscrizione a social network o a servizi di messaggistica). Arriva, in particolare, sostituito il riferimento dei 16 anni prima previsto con quello di 14 anni, per poter esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali con riguardo a tali servizi; al disotto di tale limite di età, il consenso può essere espresso in maniera valida solo dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Viene, poi, precisato che le informazioni e le comunicazioni relative a tale trattamento devono essere redatte dal titolare del trattamento con linguaggio, oltre che particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore (come già previsto nel precedente schema di DLgs.), anche conciso ed esaustivo, al fine di rendere “significativo” il consenso prestato.

Un riferimento specifico ai minori di età è stato aggiunto, poi, all’art. 132-quater del Codice, rispetto ai quali il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prestare “particolare attenzione” ai fini del rilascio dell’informativa sulla sussistenza di particolari rischi di violazione della sicurezza della rete.

All’art. 2-undecies del Codice, relativo alle limitazioni ai diritti dell’interessato, viene aggiunto, fra i casi di esclusione dall’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (fra i quali, ad esempio, il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali), quello dell’eventuale pregiudizio (effettivo e concreto) che deriverebbe alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio ai sensi della L. 179/2017 (Tutela del “whistleblowing”).

 

Riservatezza dell’identità del dipendente

Viene, poi, modificato l’art. 111-bis del Codice, relativo ai casi di ricezione dei Curriculum Vitae volontariamente trasmessi al fine della apertura di un rapporto di lavoro, chiarendo meglio la formulazione del testo: l’informativa sul trattamento di questi dati (art. 13 del Regolamento) viene fornita al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum stesso. Il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto (nei limiti in cui il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento).

Risulta ancora il mantenimento, sia pur con lo spostamento sotto l’art. 154-bis del Codice, della previsione che riconosce al Garante della privacy la possibilità di promuovere, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento, nell’ambito delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento.

Quanto alle autorizzazioni generali già adottate (relative a determinate situazioni di trattamento, fra le quali, ad esempio, quelle di cui all’art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento, che disciplina il trattamento di dati particolari nel campo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale), sottoposte a verifica di compatibilità e ritenute dal Garante della privacy incompatibili con il Regolamento, ne viene prevista la cessazione dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento generale del Garante medesimo (al posto del termine prima contenuto di 90 giorni alla data di entrata in vigore del DLgs.).

 

Viene, poi, modificata rispetto allo schema di DLgs. approvato in via preliminare la norma relativa alle disposizioni transitorie e finali, riguardante la procedura che deve essere attivata al ricorrere di determinati trattamenti fondati sul legittimo interesse ai sensi dell’art. 1, commi 1022 e 1023 della L. 205/2017, sostituendo il riferimento dei trattamenti dei dati relativi al minore raccolti on line con quello dei trattamenti dei dati personali funzionali all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Infine è disposto che, per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il Garante Privacy tenga conto, per l’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

 

lunedì 7 maggio 2018

Fattura elettronica: tutto pronto per partire

Il 30 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento e le Specifiche tecniche per le modalità di emissione della fattura elettronica, e la Circolare 8/E con i chiarimenti per la e-fattura nel caso di cessioni di carburanti.

La fatturazione elettronica entrerà in vigore per tutti i contribuenti privati dal 1° gennaio 2019 ma per le cessioni di carburanti e subappalti PA la data è anticipata al 1° luglio 2018.

La fattura non potrà quindi più essere manuale ma viaggerà solo elettronicamente e in caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - e al soggetto che l'ha inviata verrà fornita una “ricevuta di consegna” del file e solo in quel momento si considererà emessa.

Noi siamo pronti ad offrire un servizio a 360 gradi completo per la gestione della fatturazione elettronica, semplice ed economico.

venerdì 2 febbraio 2018

Iva Svizzera: le novità 2018 e i nuovi obblighi per le aziende italiane

Dal 1 Gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni e realizzano sul territorio svizzero e all'estero un volume d'affari di almeno 100.000 CHF, generato da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, saranno obbligate a registrarsi come contribuenti (procurarsi partita IVA Svizzera) e versare IVA in Svizzera. 

Ovvero, le aziende italiane saranno considerate soggetti passivi IVA se il fatturato annuale mondiale supera i 100.000 CHF

I soggetti non residenti che realizzano unicamente prestazioni di servizi soggette all'imposta sull'acquisto ("reverse charge") in Svizzera, sono esonerati dall'obbligo di registrazione indipendentemente dal volume d'affari ottenuto.

Si ricorda che non saranno più soggetti all'imposta sull'acquisto le forniture di beni mobili, ad eccezione dei supporti di dati senza valore di mercato.

Vi sottostaranno unicamente le forniture di beni immobili.  Nel particolare si intende anche la lavorazione di beni immobili (servizi di pulizia). 

Con decorrenza 2018 verranno introdotte le nuove aliquote IVA:

7,7, % (ordinaria);

2,5 % (ridotta - alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria)

3,7 % (speciale -settore alberghiero)

Tipologia aliquota

Vecchie aliquote IVA

Nuove aliquote IVA

Aliquota normale

8,0%

7,7%

Aliquota ridotta

2,5%

2,5%

Aliquota speciale sulle prestazioni nel settore alberghiero

3,8%

3,7%


Altre importanti novità saranno in vigore dal 1 Gennaio 2019:

dovranno registrarsi come contribuenti IVA chiunque fornisca dall'estero in territorio svizzero beni di modico valore.

Nell'ambito delle vendite per corrispondenza la revisione della Legge IVA intende equiparare le imprese estere con quelle avente sede in territorio svizzero. 

Oggi le forniture di beni effettuate da venditori per corrispondenza verso il territorio svizzero sottostanno alla regola dell'imposta sull'importazione.  


L'applicazione degli obblighi IVA svizzeri passa attraverso l'assimilazione delle prestazioni normalmente effettuate dalle aziende italiane in Svizzera ai cosiddetti contratti d'appalto.

Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d'appalto.


L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio (normalmente su territorio svizzero).

Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.


 

sabato 20 gennaio 2018

NOVITA' PER IL SETTORE SPORTIVO

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

Sono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL). Le SSDL sembrerebbero costituire un nuovo soggetto giuridico cui non sarebbe applicabile, in assenza di un richiamo espresso, la disciplina delle ASD e SSD.

Forma giuridica

Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V c.c., ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone; l'interpretazione troverebbe conferma nell'art. 1 co. 355 della L. 205/2017 il quale, nel riconoscere alle SSDL la riduzione del 50% dell'aliquota IRES, implicitamente richiede la costituzione in una delle forme previste per le società di capitali.

Previsioni statutarie obbligatorie

Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL.

In particolare:

  • la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa";
  • nell'oggetto o scopo sociale dev'essere previsto lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  • nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, dev'essere presente un "direttore tecnico" in possesso di determinati titoli di studio.

 

Riduzione dell'aliquota IRES

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è subordinata, cumulativamente:

  • al riconoscimento della società da parte del CONI;
  • al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni

Viene definito il trattamento, ai fini reddituali, dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con ADS, SSD e SSDL.

In particolare:

  • per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
  • per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR

 

Aliquota IVA del 10% per i servizi sportivi delle società sportive dilettantistiche lucrative

Viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per:

  • i servizi di carattere sportivo;
  • resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

Aumento della soglia di esenzione dei redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche

 

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.

Ambito applicativo

L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:

·         ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

·         nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Somme escluse dal reddito

Ai sensi dell'art. 69 co. 2 del TUIR (come modificato dalla legge di bilancio 2018), i suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:

·         è indipendente dal loro ammontare;

·         non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.

Decorrenza

La modifica è priva di apposita disposizione di decorrenza. Dalla relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2018 si evince che il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).