giovedì 17 marzo 2016

Più incentivi per la fatturazione elettronica tra privati

Il Governo potrebbe pensare a un decreto correttivo, introducendo nuovi meccanismi premiali ma non l’obbligatorietà

La diffusione della fatturazione elettronica tra privati, che verrà introdotta, in via facoltativa, a partire dal prossimo luglio, potrebbe essere spinta attraverso “una progressiva intensificazione degli incentivi premiali”, sempre in una logica di “minori adempimenti e riduzione dell’esposizione agli accertamenti” dell’Agenzia delle Entrate. Ad anticipare le possibili prossime mosse del Governo in materia di digitalizzazione e lotta all’evasione fiscale è il Viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, intervenuto ieri a Roma ad un convegno organizzato da Assosoftware proprio sul tema della fatturazione elettronica “B2B”.

In quella sede, l’Associazione delle imprese fornitrici di sistemi informatici ha chiesto un “segnale più forte e deciso” per dare impulso alla fatturazione elettronica tra privati, nella convinzione che gli incentivi attualmente previsti non siano abbastanza per indurre imprese e professionisti a sfruttare questo canale di comunicazione. Su tale proposta, come detto, è arrivata l’apertura di Zanetti, il quale ha spiegato che il Governo ragionerà sulla possibilità di apportare delle modifiche all’attuale disciplina, una “manutenzione” che potrebbe portare anche ad un decreto correttivo della delega fiscale.

Il tutto, però, lasciando inalterata la “facoltatività” della fatturazione elettronica: “Sono assai poco propenso – ha aggiunto Zanetti – a logiche di obbligatorietà, non solo perché ci sono obiettivi problemi di inquadramento giuridico per l’Europa, ma proprio come forma mentis: dobbiamo convincere sempre più sulla base di strumenti adeguati e con logiche premiali e sempre meno ricorrere al vincolo dell’obbligatorietà, in un Paese in cui gli obblighi sono già molti”.

La sensazione, però, ha spiegato Rossella Orlandi, Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, è che l’Europa stia andando proprio nella direzione dell’obbligatorietà (oggi lo è solo in Portogallo) anche tra privati, seppur in tempi non proprio brevi. Un passaggio del genere, ovviamente, consentirebbe di fare un passo in avanti notevole anche nella lotta all’evasione fiscale, perché permetterebbe “l’incrocio massivo dei dati” e, soprattutto, di “averli in tempo reale”, in modo tale da “fornire subito al contribuente le informazioni che lo conducono verso il corretto adempimento”.

Detto ciò, Orlandi riconosce che l’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati potrebbe creare qualche problema, se si considera la conformazione del tessuto economico del Paese, formato da “tante piccole e piccolissime imprese”. Per questo, si potrebbe eventualmente pensare di renderla obbligatoria per le imprese più grandi, ma questa, sottolinea Orlandi, “è una scelta di politica economica”, che non spetta all’Agenzia.

Per i soggetti meno strutturati, invece, rimane l’esigenza di un “ruolo sussidiario” da parte dello Stato, attraverso la “fornitura di strumenti utili” che ne possano “accompagnare la crescita”. A proposito del programma informatico che le Entrate dovranno mettere a disposizione delle imprese a partire dal 1° luglio prossimo, Bonfiglio Mariotti, Presidente di Assosoftware, ha esposto le sue perplessità: “Attenzione – ha avvertito – che il sistema gratuito di generazione, invio e conservazione delle fatture non diventi una sorta di freno per quelle imprese che vogliono digitalizzarsi per davvero” (si veda, in proposito, anche “Assosoftware: «Un credito d’imposta per le imprese che si digitalizzano»” dell’11 marzo).

Ma il compito dello Stato, ha ricordato Zanetti, è quello di “dare gli strumenti di base affinché chiunque sia chiamato ad applicare le norme possa farlo senza dover ricorrere a dei fornitori”. Nulla più di questo, però, perché “ciò che è servizio aggiuntivo è giusto che venga sviluppato dal mercato”.

Un mercato che fa registrare numeri sempre crescenti di imprese che si affidano alla fatturazione elettronica. Nel solo mese di gennaio, i fornitori della Pubblica Amministrazione che utilizzano il sistema di interscambio sono passati da 650 mila a 700 mila. La completa digitalizzazione (la fatturazione elettronica è solo una parte del processo), invece, è stata realizzata solo da pochissime imprese (circa 70 mila) ma, ha sottolineato Roberto Cunsolo, Tesoriere del CNDCEC, si tratta di “un processo ineludibile” che, col tempo, dovrà essere affrontato da tutti. Un processo in cui “i commercialisti faranno la propria parte”, come sempre al fianco di imprese, soprattutto le Pmi, per le quali “rimangono un punto di riferimento” anche su questo tema.

 

sabato 12 marzo 2016

I soci di srl aggiornano il Registro imprese

 

Il Tribunale di Milano chiarisce anche taluni profili relativi alla contestuale approvazione di più bilanci

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10634/2015, si è soffermato su importanti profili in materia di approvazione, impugnazione e nullità dei bilanci d’esercizio, nonché sulla convocazione della (relativa) assemblea nell’ambito delle srl.
Quanto ai primi profili, si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., richiamato nelle srl dall’art. 2479-ter comma 3 c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che sia avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

Il Tribunale di Milano sottolinea come la contestualità dell’approvazione di due bilanci impedisca di applicare il ricordato disposto normativo, la cui “ratio” poggia sull’insussistenza dell’interesse ad agire per l’invalidazione di un bilancio che sia già stato superato dall’approvazione di quello successivo, mentre non impedisce che della correttezza di un bilancio già impugnato si continui a disputare quand’anche sia stato approvato quello successivo. Il che significa che la norma intende solo favorire la stabilizzazione di delibere a fronte di iniziative tardive, e non impedire che sia sindacata, tempestivamente, la legittimità di un bilancio cui abbia fatto seguito l’approvazione del successivo; ed in un caso limite, come quello in questione, non può ritenersi tardiva l’impugnazione di un bilancio approvato con la medesima delibera che approva quello successivo.

Si precisa, inoltre, che la delibera recante l’approvazione di un bilancio in mancanza dell’approvazione di quello precedente non è nulla, poiché l’oggetto della delibera è possibile e lecito, non costituendo l’eventuale omessa approvazione del bilancio precedente, in sé, un vizio del bilancio successivo, ma un’irregolarità gestionale imputabile all’amministratore.

Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, è nullo il bilancio che reca: le immobilizzazioni consistenti in “partecipazioni in imprese controllate” per un valore superiore a quello richiesto dall’art. 2426 n. 4 c.c. in assenza di adeguata motivazione in Nota integrativa; la posta relativa ai “debiti verso fornitori” con valori ingiustificatamente superiori a quelli dei costi di produzione iscritti in Conto economico, tanto da far presumere l’iscrizione di costi fittizi; la posta “ratei e risconti attivi” con un valore identico a quello dell’esercizio precedente e con successiva notevole variazione senza alcuna giustificazione in Nota integrativa; la voce “fatture da emettere” non conforme alla relativa scheda contabile, a nulla rilevando le eventuali giustificazioni sulla consistenza della voce rese in sede processuale.

Quanto alla regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl, poi, appare preventivamente opportuno ricordare che, in esito all’abrogazione del libro soci in tale società, ad opera dell’art. 16 commi 12-quater e ss. del DL n. 185/2008, l’art. 2479-bis comma 1 c.c. dispone che l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che, in mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante non più dal libro soci, ma dal Registro delle imprese.

L’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci, comunque, non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria (cfr. la massima n. 115/2009 del Consiglio Notarile di Milano). Ciò appare proprio quanto accadeva nel caso di specie, nel quale, peraltro, nessuna indicazione statutaria (o almeno così sembra) fissava modalità alternative di convocazione dell’assemblea, così lasciando sopravvivere la regola di default della spedizione della raccomandata presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese.

Rispetto a ciò, il Tribunale di Milano precisa che la regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl deve essere valutata proprio alla luce di tale ultimo dato, a nulla rilevando il fatto che l’avviso di convocazione sia stato precedentemente notificato anche ad altro diverso indirizzo, seppure iscritto nel libro soci. Una simile condotta, infatti, può rilevare quale mera cortesia inidonea a far sorgere alcun legittimo affidamento del socio a ricevere le comunicazioni sociali anche presso tale recapito, né tantomeno a modificare l’obbligo dell’amministratore ad effettuare la convocazione presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese.

In pratica, conclude il Tribunale di Milano, la regolarità della notifica va valutata esclusivamente alla luce delle risultanze del Registro delle imprese, e l’aggiornamento dello stesso è onere che grava sul socio in ossequio ad una esecuzione in buona fede del contratto sociale nell’interesse generale della società. A supporto di tale affermazione i giudici milanesi richiamano la sentenza della Cassazione n. 15672/2007, che aveva configurato un simile onere del socio in relazione al libro soci. Peraltro, nel senso della configurabilità dell’onere del socio pure con riguardo ai dati risultanti dal Registro delle imprese si è espressa anche autorevole dottrina.

 

martedì 8 marzo 2016

La modella non è «artista»

Per la residenza fiscale rileva il centro degli interessi vitali; a tale professione non si applicano alcune disposizioni per «artisti e sportivi»

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 247/4/16, depositata il 15 febbraio 2016, ha deciso un caso interessante, in tema di tassazione dei redditi delle modelle.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, a seguito di mancata presentazione della dichiarazione di redditi da attività di lavoro autonomo, come riscontrati dal modello 770 presentato dal sostituto di imposta per gli emolumenti percepiti dalla contribuente, che svolgeva la professione di modella e si dichiarava residente all’estero. L’Amministrazione finanziaria contestava invece alla contribuente la residenza fiscale in Italia fin dal 2007, come poi confermata, nel 2009, dalla successiva richiesta d’iscrizione all’anagrafe residenti di Milano. La ricorrente che, per esigenze lavorative, era costantemente in viaggio per brevi periodi in diverse città dell’Europa, eccepiva che solo dall’anno 2009 aveva deciso di stabilirsi in Italia.

In ogni modo, la ricorrente eccepiva che, comunque, in base all’art. 4, comma 2, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, la stessa doveva essere considerata residente in Argentina, per avere lì la propria abitazione permanente. L’Agenzia delle Entrate insisteva invece per l’oggettiva sussistenza in Italia del domicilio, inteso quale centro principale degli interessi, come comprovato anche dai sempre maggiori redditi percepiti, che avevano poi portato la contribuente a trasferire in Italia la propria residenza.

L’Amministrazione richiamava l’art. 17 della Convenzione Italia-Argentina che, in tema di tassazione dei compensi di “artisti e sportivi”, in deroga all’art. 4 comma 2 di detta convenzione, prevede espressamente che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato”.

I giudici di merito rilevano, però, che non v’era prova che la ricorrente risiedesse in Italia prima del 2009. Non c’era inoltre neppure prova che attestasse che la contribuente avesse in Italia il domicilio ai sensi del codice civile. Né la domanda di attribuzione del codice fiscale era rilevante ai fini della determinazione della residenza fiscale, cosa peraltro documentalmente smentita dalla contribuente, avendo ella dimostrato che, per la maggior parte del periodo di imposta in contestazione era iscritta all’anagrafe della popolazione residente in Argentina, ove risultava aver la dimora abituale e la residenza fiscale.

Che, infine, la stessa non avesse la sede principale degli affari ed interessi in Italia, era anche provato dai frequenti visti di ingresso ed uscita sul passaporto, che escludevano una situazione integrante sul territorio il centro principale degli interessi economici-patrimoniali. Ad avviso della C.T. Prov., inoltre, non era possibile ipotizzare l’applicazione dell’art. 17 della Convenzione (che disciplina la tassazione delle prestazioni di “artisti e sportivi”), nel caso di specie, non sussistendo un’analogia tra la professione di indossatrice a quella degli artisti propriamente detti.

Non riconoscibile la creatività tipica di chi esercita un’arte

Secondo i giudici, infatti, le modelle non possono essere considerate delle artiste, non essendo possibile riconoscere loro quella “creatività” tipica di chi esercita un’arte. I servizi resi da modelle e indossatrici non sembrano del resto normalmente rivestire l’infungibilità tipica delle prestazioni artistiche, che solo l’artista, propriamente detto, può esprimere con il suo specifico apporto personale. Secondo la C.T. Prov., pertanto, la norma della Convenzione applicabile al caso di specie era quella di cui all’art. 14, dettato per le “Professioni indipendenti”, in base al quale i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione, o da altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Detti redditi possono essere tassati nell’altro Stato contraente, solo se:
- il soggetto disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività (in tal caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa);
- il soggetto soggiorni nell’altro Stato contraente per un periodo, o periodi, la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell’anno solare.

In base poi all’art. 4, comma 2, lett. a) e lett. b) della Convenzione, la ricorrente non avrebbe comunque dovuto essere tassata in territorio italiano, avendo dimostrato sia di avere in Argentina la propria abitazione permanente e sia di avervi soggiornato abitualmente.

 

giovedì 3 marzo 2016

La sostituzione della caldaia consente di fruire del bonus mobili

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria

Nella circolare n. 3 di ieri, 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a questioni che le sono state prospettate dal Coordinamento nazionale dei CAF e da altri soggetti.
In relazione agli immobili, i chiarimenti riguardano la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, il c.d. “bonus mobili” collegato ad interventi di recupero introdotto dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 e la deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014.

Quanto alla prima agevolazione, quella contenuta nell’art. 16-bis del TUIR, nel § 1.4 della circolare in commento sono fornite indicazioni sulla determinazione della detrazione spettante in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni. L’Agenzia ribadisce che, in generale, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa; ciò in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa.

Così, ad esempio, nel caso in cui sulla pertinenza siano state complessivamente sostenute spese per un importo pari a 100.000 euro e tali spese siano ripartite tra due abitazioni (nell’esempio 40.000 euro sono sostenute dal proprietario dell’appartamento A e 60.000 euro dal proprietario dell’appartamento B), il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro per ciascuna abitazione (nel caso esemplificato l’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%).

In relazione alla sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca da bagno con sportello apribile (o con box doccia), invece, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete in quanto gli interventi rientrano fra le opere di manutenzione ordinaria (§ 1.6). Nemmeno tali lavori possono rientrare fra quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche” contemplati dalla lett. e) del citato art. 16-bis, in quanto non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla L. 13/89.

Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotta dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, invece, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 29/2013, § 3.2) ha già precisato quali interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR consentano di fruire del c.d. “bonus mobili” (si tratta, lo si ricorda, degli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, oltre a quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza). Al § 1.5 della circ. n. 3/2016 in commento, viene aggiunta la sostituzione della caldaia in quanto l’intervento è qualificabile come “manutenzione straordinaria”.

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, inoltre, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27 agosto 2015 n. 74 e nella circ. 21 maggio 2014 n. 11 (§ 4.3). Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).

Infine, i paragrafi da 1.9 a 1.13 della circolare n. 3 riguardano la deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014. Tra le altre cose, l’Agenzia ha precisato che:
- il limite di 300.000 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), sia con riferimento all’abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare);
- sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento).

 

mercoledì 2 marzo 2016

Possibile il concorso del professionista nella bancarotta fraudolenta

Per la Cassazione, la consapevolezza dei propositi distrattivi degli amministratori e l’assistenza loro fornita fondano la penale responsabilità

Il professionista può concorrere nei reati fallimentari commessi dagli amministratori. Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8349 depositata ieri, ha precisato alcuni elementi affinché sia configurabile la responsabilità del c.d. “extraneus” nel delitto di bancarotta fraudolenta.

Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che concorre, in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’amministratore di diritto della società dichiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette a garantirgli l’impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie assicurazioni, l’intento criminoso (Cass. n. 49472/2013).

Peraltro, in termini più generali, è stato affermato che in tema di reati fallimentari è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento, qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa (Cass. n. 27367/2011).

Nel caso oggetto della sentenza in commento, il giudizio di penale responsabilità del professionista nella distrazione operata dagli amministratori della società fallita viene fondato sulla considerazione per cui il legale – sia della società poi dichiarata fallita sia della società acquirente il magazzino – era consapevole dei propositi distrattivi degli amministratori e aveva assistito questi ultimi nella predisposizione degli strumenti giuridici idonei a determinare la sottrazione del valore reale del magazzino ai creditori, svolgendo peraltro un’attività consulenziale diretta a favorire e rafforzare, con il proprio determinante contributo concorsuale, il proposito criminoso degli amministratori stessi.
In particolare, la condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale viene identificata in un’operazione distrattiva attuata attraverso un contratto estimatorio in cui il valore del magazzino era diverso dal valore reale dello stesso e a cui era conseguita la vendita “ad un prezzo vile” di quest’ultimo ad altra società.

L’attività di partecipazione del professionista all’elaborazione del piano concordatario e la sua consapevolezza del valore del magazzino sarebbero, secondo i giudici di legittimità, elementi sufficienti a fondare la penale responsabilità di tale soggetto in concorso con gli amministratori della società fallita.
In tal senso vengono evidenziati i numerosi incontri intervenuti, nello studio dello stesso professionista, per la predisposizione degli accordi di programma e per la realizzazione del piano aziendale.

Sul commissario giudiziale grava la posizione di garanzia

Inoltre, vengono addotte alcune prove documentali per la dimostrazione della consapevolezza del valore reale del magazzino differente dal valore trasfuso nel contratto estimatorio.
Va, infatti, ricordato che l’elemento soggettivo di tale fattispecie viene spesso limitato alla consapevolezza di dare ai beni del fallito una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e garanzie per i creditori (Cass. n. 32031/2014).
Riguardo a tali fatti, la presente sentenza ribadisce, poi, la posizione di garanzia ex art. 40 comma 2 c.p. che grava sul commissario giudiziale della procedura concorsuale, quale organo deputato proprio al controllo di regolarità della stessa.