giovedì 3 marzo 2016

La sostituzione della caldaia consente di fruire del bonus mobili

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria

Nella circolare n. 3 di ieri, 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a questioni che le sono state prospettate dal Coordinamento nazionale dei CAF e da altri soggetti.
In relazione agli immobili, i chiarimenti riguardano la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, il c.d. “bonus mobili” collegato ad interventi di recupero introdotto dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 e la deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014.

Quanto alla prima agevolazione, quella contenuta nell’art. 16-bis del TUIR, nel § 1.4 della circolare in commento sono fornite indicazioni sulla determinazione della detrazione spettante in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni. L’Agenzia ribadisce che, in generale, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa; ciò in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa.

Così, ad esempio, nel caso in cui sulla pertinenza siano state complessivamente sostenute spese per un importo pari a 100.000 euro e tali spese siano ripartite tra due abitazioni (nell’esempio 40.000 euro sono sostenute dal proprietario dell’appartamento A e 60.000 euro dal proprietario dell’appartamento B), il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro per ciascuna abitazione (nel caso esemplificato l’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%).

In relazione alla sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca da bagno con sportello apribile (o con box doccia), invece, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete in quanto gli interventi rientrano fra le opere di manutenzione ordinaria (§ 1.6). Nemmeno tali lavori possono rientrare fra quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche” contemplati dalla lett. e) del citato art. 16-bis, in quanto non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla L. 13/89.

Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotta dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, invece, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 29/2013, § 3.2) ha già precisato quali interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR consentano di fruire del c.d. “bonus mobili” (si tratta, lo si ricorda, degli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, oltre a quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza). Al § 1.5 della circ. n. 3/2016 in commento, viene aggiunta la sostituzione della caldaia in quanto l’intervento è qualificabile come “manutenzione straordinaria”.

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, inoltre, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27 agosto 2015 n. 74 e nella circ. 21 maggio 2014 n. 11 (§ 4.3). Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).

Infine, i paragrafi da 1.9 a 1.13 della circolare n. 3 riguardano la deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014. Tra le altre cose, l’Agenzia ha precisato che:
- il limite di 300.000 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), sia con riferimento all’abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare);
- sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento).