In sede di conversione in legge del decreto è stata prevista la fatturazione elettronica per i negozi tax free. |
In particolare, gli acquisti destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, di importo complessivo superiore a 155 euro (IVA compresa) dal 1 gennaio 2018 dovranno essere fatturati dai cedenti elettronicamente |
venerdì 2 dicembre 2016
EMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE PER IL TAX FREE SHOPPING
domenica 6 novembre 2016
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
LE SCHEDE INFORMATIVE
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di legge di Bilancio 2017. Le disposizioni contenute nel DDL non sono ancora in vigore tuttavia, considerata la portata delle modifiche contenute, si ritiene utile riepilogare le principali novità fiscali.
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
SCADENZARIO
SCADENZARIO DAL 4.11.2016 AL 18.11.2016
www.focusconsulting.it - mail@focusconsulting.it Via Aldo Moro n. 48 - 25124 Brescia (ITALY) Tel.# +39.030.24.26.882 - Fax.# +39.030.24.26.792
Circolare Fòcus #41/2016 - Pagina 2 di 35
Le notizie principali della settimana riguardano le misure contenute nel disegno di Legge di Bilancio 2017 che dopo essere stato annunciato dal Governo il 15 ottobre, finalmente ha visto la luce il 29 ottobre, quando è stato presentato al parlamento per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016.
Tra le numerose misure, alle quali dedichiamo l’edizione straordinaria della circolare settimanale fiscale, ricordiamo:
Super ammortamento e iper ammortamento
Nel disegno di legge è stata confermata anche per il 2017 la possibilità per imprese e professionisti di maggiorare del 40% le quote di ammortamento (o i canoni di leasing), deducibili ai fini IRPEF e IRES, dei beni strumentali nuovi acquistati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30.06.2018 se entro la data del 31.12.2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento del 20% del costo di acquisizione.
Potenziamento eco bonus per i condomini
Nel disegno di legge della stabilità 2017 è stata prorogata al 31.12.2021 la detrazione fiscale al 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva l’aliquota è pari al 75%. In generale, queste detrazioni si applicano su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Gli incentivi fiscali "sisma bonus"
Nel decreto legge della stabilità 2017 è stata introdotta la detrazione al 50% per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
L'aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 è elevata al:
70% se realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando a una classe di rischio inferiori.
80% se realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando a due classi di rischio inferiori.
Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata
Importante misura per le imprese minori, individuali o società di persone in contabilità semplificata, che potranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.
Esenzione dei redditi dei coltivatori agricoli professionali
Per favorire l’agricoltura, perennemente in crisi,iIl DDL prevede che, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef. www.focusconsulting.it - mail@focusconsulting.it Via Aldo Moro n. 48 - 25124 Brescia (ITALY) Tel.# +39.030.24.26.882 - Fax.# +39.030.24.26.792
Circolare Fòcus #41/2016 - Pagina 3 di 35
Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni, terreni e partecipazioni
Viene prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore:
dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria
delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Riapertura dei termini per l’assegnazione o cessione agevolata di taluni beni ed estromissione dei beni immobili del patrimonio dell’imprenditore individuale
Il DDL prevede la riapertura dei termini per le società (Snc, sas, srl, spa, sapa) che, potranno entro il 30.09.2017, assegnare o cedere ai soci beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, in maniera agevolata.
Riaperta anche la possibilità per gli imprenditori individuali di optare entro il 31.05.2017 per l’estromissione degli immobili strumentali siano essi strumentali per natura o per destinazione, dal patrimonio dell’impresa pagando un’imposta sostitutiva.
Altre notizie della settimana che vi segnaliamo riguardano:
Fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi: le regole per la trasmissione dei dati
Venerdì 28 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti contenenti le informazioni da trasmettere, il formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per l’invio in totale sicurezza dei
dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (Provvedimento n.182017)
dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (Provvedimento n.192017)
Fotovoltaico e impresa agricola
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 98 del 27 ottobre 2016 ha chiarito che una società agricola che nell’ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, a condizione che fin dall’inizio del periodo d’imposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato "società agricola".
Sms dell'Agenzia delle Entrate su pagamenti, rimborsi e scadenze
E’ partito il 31 ottobre il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate che invierà un messaggio personalizzato con mittente "Ag.Entrate" agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli su anomalie fiscali, come ad esempio:
se non risulta recapitata una comunicazione inviata via raccomandata,
se sono state accreditate le somme chieste a rimborso,
se mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento.
www.focusconsulting.it - mail@focusconsulting.it Via Aldo Moro n. 48 - 25124 Brescia (ITALY) Tel.# +39.030.24.26.882 - Fax.# +39.030.24.26.792
Circolare Fòcus #41/2016 - Pagina 4 di 35
Registri di pubblicità immobiliare: conservazione telematica
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il via alla conservazione digitale degli atti contenuti nei registri di pubblicità immobiliare. Nel merito, la conservazione sostitutiva riguarda:
il registro generale d’ordine;
i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.
www.focusconsulting.it - mail@focusconsulting.it Via Aldo Moro n. 48 - 25124 Brescia (ITALY) Tel.# +39.030.24.26.882 - Fax.# +39.030.24.26.792
Circolare Fòcus #41/2016 - Pagina 5 di 35
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017
Il Ddl di Bilancio n. 4127 per il 2017 è stato presentato alla Camera il 29 ottobre per la discussione e approvazione entro il 31 dicembre.
Si evidenzia che, trattandosi di un Disegno di legge, le relative misure non sono ancora in vigore e durante l'iter parlamentare potrebbero subire notevoli modifiche. Il testo finale della legge di bilancio, quindi, potrebbe risultare assai diverso da quello del disegno di legge.
Di seguito si procede all'analisi delle misure che si occupano della crescita, gli investimenti, il capitale umano, l’agricoltura, la famiglia, le imprese contenute nei seguenti articoli:
art.2 c. 1, lettera a) - Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica art.2 c. 1, lettera c) sub 1) - Proroga detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia art.2 c. 1, lettera c) sub 2) e sub 3)- Potenziamento detrazione misure antisismiche art.2 c. 1, lettera c) sub 4) - Proroga bonus mobili art.2 c. 2- Proroga e rafforzamento credito d'imposta strutture ricettive art.2 c. 3 - Proroga e rafforzamento super ammortamenti
art.4 - Rafforzamento credito d'imposta ricerca e sviluppo art.5 - Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata art.6 - Iva di gruppo art.7 - Modifica disciplina trasferimenti immobiliari vendite giudiziarie art.8 - Deducibilità canoni di noleggio art.9 - Riduzione canone RAI art.10 - Proroga blocco aumenti aliquote 2017 art.11 - Esenzione redditi coltivatori agricoli professionali art.12 - Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'addizionale IRES art.13 - Sostegno agli investimenti delle PMI art.14 - Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative art.16 - Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate art.18 - Agevolazioni per investimenti a lungo termine art.36 - Norme sulla contribuzione studentesca art.37 - Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio art.38 - Borse nazionali per il merito e la mobilità art.40 - Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori art. 41 - Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento dell’attività di ricerca e semplificazione art.46 - Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali art.47 - Fondo rotativo di sostegno alla natalità art.48 - Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore www.focusconsulting.it - mail@focusconsulting.it Via Aldo Moro n. 48 - 25124 Brescia (ITALY) Tel.# +39.030.24.26.882 - Fax.# +39.030.24.26.792
Circolare Fòcus #41/2016 - Pagina 6 di 35
art.49 - Buono nido e Voucher baby sitting/asili nido art.50 - Progetti pari opportunità art.68 commi 1 e 2 - Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE art.68 commi 3, 4, 5, 6, e 7)- Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE art.69 - Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni d’impresa art.70 - Riapertura dei termini per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e estromissione dei beni immobili del patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale art.71 - Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta art.78 - Scuole materne e paritarie art.82 - Bonus diciottenni art.85 - Eliminazione aumenti accise e IVA per l’anno 2017 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017 | |
PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (art. 2 comma 1 lett. a)) |
L'art. 2 del DDL modifica il regime di detrazione fiscale previsto all'art. 14 del D.l. 63/2013, in relazione agli interventi di efficienza energetica. Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti1, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro; interventi su strutture opache verticali, orizzontali2 (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ; installazione di pannelli solari3 per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale4 con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro; interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore5 dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro; |
giovedì 27 ottobre 2016
rottamazione delle cartelle solo pagando tutto entro il 2017 in 4 comode rate
Evidenziamo da subito che la sanatoria riguarda solo i ruoli (o, aggiungiamo noi, gli accertamenti esecutivi) affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (si dovrebbe quindi fare riferimento o alla consegna del ruolo o all'affidamento del credito).
Vi sono importanti modifiche rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi; infatti, a differenza di quanto si era detto, non verranno stralciati tutti gli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento/intimazioni ad adempiere, ma i soli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), ovvero gli interessi la cui debenza sorge nel momento in cui il contribuente non onora, entro i termini, il pagamento di somme intimate con cartella di pagamento o accertamento esecutivo.
Quindi, tutti gli altri interessi sono dovuti per intero, si pensi, in primis, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), che accompagnano sia le liquidazioni automatiche sia gli atti impositivi, e lo stesso dicasi per i peculiari interessi previsti ad esempio per le imposte sugli affari.
Anche gli aggi/compensi di riscossione sono dovuti per l'intero ammontare.
Il discorso è molto diverso per le sanzioni, che, con limitate eccezioni, dovrebbero sparire del tutto. Detto effetto è molto importante e potenzialmente dirompente: chi, ad esempio, negli anni passati non ha mai compilato il quadro RW e ha ricevuto un atto di contestazione (impugnato o meno), potrà vedersi stralciare tutte le sanzioni, dovendo pagare solo gli aggi per intero.
Lo stesso vale per ogni altra sanzione, l'importante è che sia contenuta in ruoli/affidamenti rientranti nello iato temporale indicato (dal 2000 al 2015). Per come è formulata la norma, che parla di sanzioni escludendo solo alcune fattispecie, peraltro indicate tassativamente, dovrebbero essere espunte anche le sanzioni sul lavoro nero, così come quelle irrogate dalle autorità indipendenti, l'importante è che siano incluse nei ruoli di cui sopra.
Si tratta di una rottamazione che, per molti soggetti, si profila estremamente conveniente. Sotto l'aspetto indicato, è molto meglio di un condono, in quanto, se non si erra nell'interpretare la legge, per gli atti di contestazione di sole sanzioni è d'obbligo la domanda di sanatoria con impegno a rinunciare al ricorso.
Anche le sanzioni contributive vengono meno, sia quelle riconducibili all'INPS che alle Casse private che ad altri enti di previdenza. Dal testo dell'art. 16, infatti, non si rinvengono esclusioni di sorta.
Le esclusioni, come anticipato, sono limitate, riguardando i dazi, l'IVA all'importazione, le somme oggetto di condanna della Corte dei Conti, le sanzioni stradali e le sanzioni penali (multa, ammenda).
Sul lato procedurale, la domanda va presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con impegno a rinunciare al ricorso. Considerato che solo successivamente (quindi in un momento in cui l'impegno alla rinuncia dovrebbe già essere formalizzato) verranno comunicati gli importi da pagare, ciò crea delicate situazioni per i difensori che gestiscono processi pendenti.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, che potrà avvenire in un massimo di quattro rate, l'ultima delle quali, al massimo, potrà avere come scadenza il 15 marzo 2018, mentre la terza il 15 dicembre 2017.
Anche coloro i quali hanno una dilazione in corso possono fruire della definizione, a condizione, però, che le rate scadenti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 siano regolari (anticipiamo che detto requisito si presenta foriero di problemi, privilegiando chi non ha mai pagato alcunchè).
Per i contribuenti che hanno già effettuato alcuni pagamenti, non è ammessa alcuna ripetizione.
sabato 10 settembre 2016
Bonus 500 euro ai 18enni, apre il sito (www.app18.it o www.diciottoapp.it )
Salvo slittamenti dell’ultimo minuto, i siti saranno accessibili a tutti dal prossimo 15 settembre. Ma mentre gli esercenti potranno cominciare a inserire la propria offerta culturale, i diciottenni da giovedì potranno solo essere reindirizzati alla registrazione per l’identità digitale.
Pertanto tutti i giovani sono invitati a richiedere il PIN UNICO rilasciato dal sistema Spid tramite i tre canali già disponibili (Infocert, Poste e Tim) infatti è necessario in via preliminare per utilizzare il bonus.
mercoledì 7 settembre 2016
I posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI
La Suprema Corte ha ribadito che devono essere classificati nel gruppo catastale D
Con la recente sentenza n. 15198/2016 la Cassazione, nello scrutinare la questione del trattamento ICI dei “posti barca” in porti turistici, ha ribadito un paio di regole che meritano di essere rimarcate soprattutto per la loro applicabilità ai fini dell’IMU e della TASI.
I giudici di legittimità, richiamando il proprio consolidato insegnamento edificato sulla “storica” sentenza n. 13794/2005 concernente le piattaforme petrolifere, hanno dato ulteriore continuità ai principi riaffermati nelle sentenze nn. 7868/2016 e 7867/2016, secondo cui:
- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare) e precisamente nella categoria E/9;
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastale di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
Come si ricorderà, nel gruppo catastale D sono censite le unità immobiliari a destinazione speciale a fine produttivo, terziario o commerciale che presentano caratteristiche specifiche determinate dal loro uso e per le quali il cambio di destinazione non può avvenire senza radicali trasformazioni; nel gruppo catastale E sono invece censite le unità immobiliari a destinazione particolare che hanno una marcata caratterizzazione tipologica-funzionale e che esulano da una mera logica di produzione industriale o commerciale. La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari di entrambi i gruppi avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Con riferimento alla loro determinazione della rendita catastale, il comma 21 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo di riferimento, ridefinendo l’oggetto della stima e stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Le moderne strutture portuali sono costituite in particolare da:
- una porzione di molo, banchina o pontile;
- attrezzature per l’approdo dei natanti;
- allacciamenti ai servizi di energia elettrica e acqua;
- uno specchio acqueo antistante e delimitato.
Secondo una consolidata prassi (Agenzia del Territorio, nota 6 febbraio 2002 prot. n. 13329; circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007), i porti turistici devono essere classificati nel gruppo catastale D e segnatamente le relative strutture vanno censite nelle categorie D/8, D/9 o D/12, compresi quindi i posti barca, con attribuzione di autonoma rendita.
Classificazione catastale con attribuzione di autonoma rendita
Sicché, ai fini sia civilistici che tributari, l’accatastamento di ogni posto barca consente un’immediata identificazione del bene, considerato “unità immobiliare”, e quindi una più facile trattativa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) e conseguente disciplina fiscale.
Si ricorda infine che, per un caso simile a quello scrutinato nel pronunciamento giurisprudenziale in rassegna, la C.T. Reg. di Firenze, con sentenza n. 1461/13/15, aveva già ritenuto fra l’altro accatastabili gli specchi d’acqua adibiti a posti barca, anche se oggetto di concessione demaniale, e come tali assoggettabili all’ICI.
Nell’economia del discorso è opportuno rimarcare, per completezza espositiva, che il comma 3 dell’art. 18 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001), nel modificare la platea dei soggetti passivi dell’ICI (art. 3 del DLgs. n. 504/1992), aveva introdotto (con effetto innovativo dal 1° gennaio 2001) una nuova fattispecie, stabilendo espressamente che, nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario (R.M. n. 1/DPF del 6 marzo 2003).
Fattispecie impositiva, quest’ultima, applicabile anche agli effetti dell’IMU e della TASI. Nello specifico, i giudici tributari fiorentini hanno ritenuto fondata la tesi impositiva sulla scorta della classificazione catastale, con attribuzione di autonoma rendita, degli specchi d’acqua adibiti a posti barca e dei pontili galleggianti oggetto delle concessioni demaniali, dato che entrambi questi beni non possono che essere equiparati, per la loro potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, alle unità immobiliari di cui all’art. 2 del DM n. 28/1998.
giovedì 11 agosto 2016
Cessione o assegnazione di auto, l’IVA guarda al regime applicato all’acquisto
L'art. 13 comma 5 del DPR 633/72 pone regole speciali per la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata operata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis.1 o di altre norme che disciplinano l'indetraibilità oggettiva.
La norma citata è applicabile, per esempio, in occasione della cessione dell'autovettura avente natura di bene strumentale.
Alla stessa disposizione deve farsi riferimento, inoltre, per l'assegnazione del veicolo ai soci o per la destinazione dello stesso a finalità estranee all'attività d'impresa o professionale. Anche tali operazioni, infatti, costituiscono cessioni di beni ex art. 2 comma 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Il principio generale posto dalla norma è quello secondo cui il trattamento IVA della cessione dell'autovettura dipende dalle circostanze che hanno caratterizzato l'acquisto del veicolo. La neutralità dell'imposta, infatti, impone un'applicazione simmetrica dell'IVA in fase di successiva rivendita.
Nel caso di cessione di un'autovettura acquistata nuova è necessario ricostruire il regime di detrazione, applicato dal contribuente al momento dell'acquisto, con riguardo all'imposta assolta sul bene.
Si possono verificare i seguenti casi:
- l'IVA è stata detratta integralmente (es. agenti di commercio): la cessione è imponibile per intero;
- l'IVA non è stata detratta, neppure in parte (es. contribuente soggetto a pro-rata di detraibilità pari a zero): la cessione è esente ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 27-quinquies) del DPR 633/72;
- l'IVA è stata detratta parzialmente a causa di limitazioni soggettive (pro-rata di detraibilità): la vendita è imponibile per intero;
- l'IVA è stata detratta parzialmente a fronte di limiti di natura oggettiva (legati allo specifico bene acquistato): la cessione è imponibile in misura pari alla quota d'IVA detratta al momento dell'acquisto; la restante parte non è soggetta a imposta ai sensi del citato art. 13 comma 5 del DPR 633/72.
Quest'ultima ipotesi è quella che pone maggiori questioni dal punto di vista operativo, ma anche la più frequente nella pratica. Il cedente, infatti, spesso si accorda con il cessionario stabilendo un corrispettivo comprensivo dell'IVA dovuta. In tali casi, al fine di determinare la base imponibile e l'imposta gravante sull'operazione, è necessario prendere in considerazione l'importo complessivamente pattuito e, conoscendo la percentuale di detrazione applicata all'atto dell'acquisto, determinare "a ritroso" la quota del prezzo imponibile, l'imposta e la quota esclusa.
Si propone un esempio numerico con un possibile metodo di calcolo:
- prezzo di cessione comprensivo di IVA: 10.000 euro;
- percentuale di detrazione applicata all'acquisto: 40%.
Si determina, preventivamente, il coefficiente di scorporo da applicare al prezzo di vendita comprensivo dell'imposta. Il coefficiente è pari a 1, maggiorato dell'aliquota IVA moltiplicata per la percentuale di detrazione applicata all'acquisto.
Nell'esempio posto, pertanto, il coefficiente è pari a 1,088 determinato come segue: 1 + (22% x 40%). Applicando il coefficiente di scorporo al prezzo pattuito, si ottengono i dati necessari per la predisposizione della fattura:
- prezzo al netto dell'IVA dovuta: 10.000 / 1,088 = 9.191,18 euro;
- quota imponibile: 40% di 9.191,18 = 3.676,47 euro;
- quota esclusa dalla base imponibile ex art. 13, comma 5 DPR 633/72: 60% di 9.191,18 = 5.514,71 euro;
- IVA: 22% su 3.676,47 = 808,82 euro.
È consigliabile precisare in fattura, al fine di meglio esplicitare le modalità di calcolo applicate, che l'imposta gravante sull'acquisto del veicolo era stata detratta in misura pari al 40%.
martedì 28 giugno 2016
Prima attirare investimenti e poi abbassare le tasse
Oggi il governo Renzi inventa che prima bisogna attirare gli investimenti. Voglio vedere quale impresa estera o italiana è disponibile ad investire sapendo che poi verrebbe taglieggiata da un fisco tra i più esosi a livello mondiale. Buffonate che forse passano inosservate a causa della nazionale italiana che ruba le prime pagine.
mercoledì 15 giugno 2016
IMU
Negli ultimi anni i partiti si sono battuti in nome della eliminazione dell'IMU sulla prima casa, eliminazione che ha fatto nascere un'altra imposta, la TASI, che colpisce la prima casa ed i conduttori.
La nascita della TASI è dovuta alla solita esigenza di garantire entrate agli enti locali. Entrate per poter erogare servizi ai cittadini. In sostanza le entrate derivanti da questa PATRIMONIALE sugli immobili servono per garantire il funzionamento ordinario degli enti locali.
Chi mastica di fiscalità degli immobili conosce bene quanto sia diventata l' IMU una vera e propria patrimoniale. In effetti mediamente un immobile a reddito deve destinare per questa imposta ben 3/12 degli introiti della locazione, si 3 mesi vanno a finire in IMU. Questi stessi 3 mesi di locazione poi vengono tassati ulteriormente assoggettandoli all'IRPEF, se in cedolare secca al 20%. Senza contare poi che l'immobile può essere sfitto oppure in odore di sfratto senza produrre reddito, ma producendo ulteriori costi sotto forma di spese legali per riottenere ciò che è tuo. Senza contare poi le spese di manutenzione e di gestione dell'immobile per mantenere il valore commerciale intatto.
Ancora oggi molti si domandano quando finirà la crisi del settore immobiliare. Fino a quando non si interverrà per eliminare questa patrimoniale o almeno ridurne gli effetti non vi saranno imprenditori che vorranno investire in questo settore.
Molti geni della politica dicono che si potrà por mano alla riduzione del peso fiscale solamente quando si eliminerà l’evasione fiscale. Come enunciare che mai verrà ridotta praticamente in sostanza. In effetti è endemica e fisiologica in tutti e 190 le nazioni di questo mondo una certa evasione fiscale.
In realtà ben sappiamo che basterebbe introdurre una serie di norme molto efficaci:
- Pene dure per chi evade, anche 20 anni di carcere come negli USA (peccato che i primi beneficiari sarebbero soprattutto i nostri politici; mi viene un sospetto: ma non sarà per questo motivo che non si fanno queste norme?)
- Riduzione delle aliquote fiscali e omogeneità della base imponibile. Assurdo continuare a dire che le aliquote fiscali non si alzano quando poi dall’altro si assiste ad una continua riduzione delle spese integralmente o parzialmente deducibili. Si assiste ad un allargamento continuo della base imponibile che ha come effetto finale un innalzamento della pressione fiscale.
- Cambiare regime sanzionatorio, non più sostituire le pene detentive con delle contravvenzioni o multe in quanto queste ultime hanno una minore efficacia [il cittadino, il clandestino, il turista che si fanno 2 giorni nelle patrie galere staranno molto ben attenti a non ripetere l’esperienza; non crediate che si tratti di misura quella detentiva non democratica o piuttosto antiquata; vi assicuro che in USA e in Svizzera funziona alla grande; non vedo perché non prendere esempio da chi è più efficiente]
Ultima osservazione: nel mondo vi sono paesi virtuosi e paesi meno virtuosi. Il nostro ha delle peculiarità che tutti ci invidiano: siamo dei geni nell’innovazione, nella ricerca, nella creatività, nella cultura non ci batte nessuno. In tutti gli altri campi dobbiamo solo imparare e copiare, senza pensare che sia peccato, dalle altre nazioni che sono più efficienti.
domenica 29 maggio 2016
L'Agenzia «forza» le regole per il reverse charge nel settore informatico
La circolare 21 ha limitato l’applicazione alle fasi che precedono la vendita al dettaglio
Con la circolare n. 21 del 25 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti in merito alle modifiche aventi carattere innovativo apportate dal DLgs 11 febbraio 2016 n. 24 all’art. 17 del DPR 633/72.
In particolare, si fa riferimento alle cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” che sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile.
La disposizione previgente faceva riferimento esclusivamente “alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” ed era entrata in vigore solo dopo che il Consiglio europeo aveva autorizzato l’Italia ad applicare il meccanismo del reverse charge alle operazioni B2B aventi ad oggetto, per ciò che qui interessa, “ dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
All’atto dell’emanazione della nuova disposizione, che è entrata in vigore il 2 maggio scorso, si è posta la questione della portata della norma ed, in particolare, dal punto di vista soggettivo, se il meccanismo antifrode debba applicarsi ad ogni qualsivoglia cessione di console da gioco, tablet PC e laptop o solamente a quelle effettuate nella fasi antecedenti alla vendita al dettaglio.
Secondo quanto indicato nella richiamata circolare n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la norma in parola trovi applicazione per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, ricalcando la posizione assunta con la circ. n. 59/2010 e con ris. n. 36/2011 in merito alle cessioni di dispositivi a circuito integrato e ai cellulari.
Tuttavia, alcune riflessioni sono necessarie. Le modifiche innovative di cui trattasi trovano fondamento nell’art. 199-bis, paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CE, il quale consente agli Stati membri di stabilire l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ad una serie di operazioni tra cui:
- alla lett. d) le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
- alla lett. h) le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.
Formulazione delle disposizioni comunitarie non omogenea
La formulazione delle disposizioni comunitarie concernenti le due tipologie di beni è disomogenea ed il fatto che le due fattispecie siano poste in posizione nettamente distinta (la prima alla lettera d), la seconda alla lettera h) dovrebbe far cadere ogni dubbio circa la valenza da attribuire alla congiunzione “nonché”, contenuta nella citata norma interna e, conseguentemente, circa la riferibilità dell’inciso “effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” alle sole cessioni di dispositivi a circuito integrato.
A ciò si aggiunge una riflessione in merito alle previsioni del paragrafo 1-bis del richiamato art. 199-bis, secondo cui gli Stati membri possono determinare le condizioni per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle operazioni di cui al paragrafo 1. Tale potere, tuttavia, dovrebbe ritenersi attribuito e riservato al legislatore nazionale ed a tale ambito ristretto (seppure considerando valida ogni fonte normativa).
La scelta compiuta dall’Agenzia, esternata nella circolare, è stata dalla stessa motivata richiamando la frequenza con cui avvengono le operazioni di vendita nel commercio al dettaglio che renderebbe particolarmente onerosa la gestione di due regimi fiscali diversi a seconda dello status soggettivo del cessionario, rendendo non perseguibile una delle finalità cui è volta l’applicazione dell’inversione contabile, ossia la semplificazione della procedura di riscossione dell’IVA.
A ciò si sarebbe probabilmente potuto ovviare, almeno in parte, in sede di chiarimenti e senza necessità di un intervento del legislatore, ad esempio, ritenendo che non fosse onere del retailer appurare lo status del cessionario, ma obbligo di quest’ultimo comunicarlo.