La norma citata è applicabile, per esempio, in occasione della cessione dell'autovettura avente natura di bene strumentale.

Alla stessa disposizione deve farsi riferimento, inoltre, per l'assegnazione del veicolo ai soci o per la destinazione dello stesso a finalità estranee all'attività d'impresa o professionale. Anche tali operazioni, infatti, costituiscono cessioni di beni ex art. 2 comma 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Il principio generale posto dalla norma è quello secondo cui il trattamento IVA della cessione dell'autovettura dipende dalle circostanze che hanno caratterizzato l'acquisto del veicolo. La neutralità dell'imposta, infatti, impone un'applicazione simmetrica dell'IVA in fase di successiva rivendita.

Nel caso di cessione di un'autovettura acquistata nuova è necessario ricostruire il regime di detrazione, applicato dal contribuente al momento dell'acquisto, con riguardo all'imposta assolta sul bene.
Si possono verificare i seguenti casi:
- l'IVA è stata detratta integralmente (es. agenti di commercio): la cessione è imponibile per intero;
- l'IVA non è stata detratta, neppure in parte (es. contribuente soggetto a pro-rata di detraibilità pari a zero): la cessione è esente ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 27-quinquies) del DPR 633/72;
- l'IVA è stata detratta parzialmente a causa di limitazioni soggettive (pro-rata di detraibilità): la vendita è imponibile per intero;
- l'IVA è stata detratta parzialmente a fronte di limiti di natura oggettiva (legati allo specifico bene acquistato): la cessione è imponibile in misura pari alla quota d'IVA detratta al momento dell'acquisto; la restante parte non è soggetta a imposta ai sensi del citato art. 13 comma 5 del DPR 633/72.

Quest'ultima ipotesi è quella che pone maggiori questioni dal punto di vista operativo, ma anche la più frequente nella pratica. Il cedente, infatti, spesso si accorda con il cessionario stabilendo un corrispettivo comprensivo dell'IVA dovuta. In tali casi, al fine di determinare la base imponibile e l'imposta gravante sull'operazione, è necessario prendere in considerazione l'importo complessivamente pattuito e, conoscendo la percentuale di detrazione applicata all'atto dell'acquisto, determinare "a ritroso" la quota del prezzo imponibile, l'imposta e la quota esclusa.

Si propone un esempio numerico con un possibile metodo di calcolo:
- prezzo di cessione comprensivo di IVA: 10.000 euro;
- percentuale di detrazione applicata all'acquisto: 40%.

Si determina, preventivamente, il coefficiente di scorporo da applicare al prezzo di vendita comprensivo dell'imposta. Il coefficiente è pari a 1, maggiorato dell'aliquota IVA moltiplicata per la percentuale di detrazione applicata all'acquisto.
Nell'esempio posto, pertanto, il coefficiente è pari a 1,088 determinato come segue: 1 + (22% x 40%). Applicando il coefficiente di scorporo al prezzo pattuito, si ottengono i dati necessari per la predisposizione della fattura:
- prezzo al netto dell'IVA dovuta: 10.000 / 1,088 = 9.191,18 euro;
- quota imponibile: 40% di 9.191,18 = 3.676,47 euro;
- quota esclusa dalla base imponibile ex art. 13, comma 5 DPR 633/72: 60% di 9.191,18 = 5.514,71 euro;
- IVA: 22% su 3.676,47 = 808,82 euro.

È consigliabile precisare in fattura, al fine di meglio esplicitare le modalità di calcolo applicate, che l'imposta gravante sull'acquisto del veicolo era stata detratta in misura pari al 40%.