domenica 22 febbraio 2015

CONCORRENZA

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo Economico, Federica Guidi, ha approvato un disegno di legge che dà attuazione, per la prima volta, al provvedimento annuale sulla concorrenza previsto dalla legge con l’obiettivo di stimolare la crescita economica frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi. Le liberalizzazioni fanno crescere del 3,3% il Pil in 5 anni secondo le stime del Fondo monetario internazionale, migliorano la credibilità del Paese ed il suo rating e costituiscono un elemento importante nel giudizio della Commissione europea sulle riforme italiane.

Questi, in sintesi, i contenuti del provvedimento.

Assicurazioni. Viene previsto l’obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme.
Fondi pensione. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento.

Comunicazioni. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto. L’entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore in caso di promozioni.

Poste. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione.

Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della “tutela” a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall’Autorità per l’Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l’energia elettrica la graduale restrizione dell’attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. c) per i carburanti si vieta l’introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti.

Banche. Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l’assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l’ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui.

Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito) e consente le società multiprofessionali e l’ingresso di soci di capitali.

Notai. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l’autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti. In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l’obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale.

Ingegneri. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni ’40.

Farmacie. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l’ingresso di soci di capitale.

 

DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

3. Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali.

Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.

Vengono confermate le seguenti tipologie:

Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.

Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).

Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.

Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.

Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).

Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

 

 

DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014.

Naspi

Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Asdi

Viene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

Dis-Col

Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).

Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.

Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

1. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (decreto legislativo - esame definitivo)

DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Contratto a tutele crescenti

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).

Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.

La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).

In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Piccole imprese

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Sindacati e partiti politici

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.