sabato 10 settembre 2016

Bonus 500 euro ai 18enni, apre il sito (www.app18.it o www.diciottoapp.it )

Salvo slittamenti dell’ultimo minuto, i siti  saranno accessibili a tutti dal prossimo 15 settembre. Ma mentre gli esercenti potranno cominciare a inserire la propria offerta culturale, i diciottenni da giovedì potranno solo essere reindirizzati alla registrazione per l’identità digitale. 

Pertanto tutti i giovani sono invitati a richiedere il PIN UNICO rilasciato dal sistema Spid tramite i  tre canali già  disponibili (Infocert, Poste e Tim) infatti è necessario in via preliminare per utilizzare il bonus.

 

mercoledì 7 settembre 2016

I posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI

La Suprema Corte ha ribadito che devono essere classificati nel gruppo catastale D

Con la recente sentenza n. 15198/2016 la Cassazione, nello scrutinare la questione del trattamento ICI dei “posti barca” in porti turistici, ha ribadito un paio di regole che meritano di essere rimarcate soprattutto per la loro applicabilità ai fini dell’IMU e della TASI.

I giudici di legittimità, richiamando il proprio consolidato insegnamento edificato sulla “storica” sentenza n. 13794/2005 concernente le piattaforme petrolifere, hanno dato ulteriore continuità ai principi riaffermati nelle sentenze nn. 7868/2016 e 7867/2016, secondo cui:
- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare) e precisamente nella categoria E/9;
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastale di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto e ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.

Come si ricorderà, nel gruppo catastale D sono censite le unità immobiliari a destinazione speciale a fine produttivo, terziario o commerciale che presentano caratteristiche specifiche determinate dal loro uso e per le quali il cambio di destinazione non può avvenire senza radicali trasformazioni; nel gruppo catastale E sono invece censite le unità immobiliari a destinazione particolare che hanno una marcata caratterizzazione tipologica-funzionale e che esulano da una mera logica di produzione industriale o commerciale. La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari di entrambi i gruppi avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.

Con riferimento alla loro determinazione della rendita catastale, il comma 21 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo di riferimento, ridefinendo l’oggetto della stima e stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Le moderne strutture portuali sono costituite in particolare da:
- una porzione di molo, banchina o pontile;
- attrezzature per l’approdo dei natanti;
- allacciamenti ai servizi di energia elettrica e acqua;
- uno specchio acqueo antistante e delimitato.

Secondo una consolidata prassi (Agenzia del Territorio, nota 6 febbraio 2002 prot. n. 13329; circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007), i porti turistici devono essere classificati nel gruppo catastale D e segnatamente le relative strutture vanno censite nelle categorie D/8, D/9 o D/12, compresi quindi i posti barca, con attribuzione di autonoma rendita.

Classificazione catastale con attribuzione di autonoma rendita

Sicché, ai fini sia civilistici che tributari, l’accatastamento di ogni posto barca consente un’immediata identificazione del bene, considerato “unità immobiliare”, e quindi una più facile trattativa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) e conseguente disciplina fiscale.

Si ricorda infine che, per un caso simile a quello scrutinato nel pronunciamento giurisprudenziale in rassegna, la C.T. Reg. di Firenze, con sentenza n. 1461/13/15, aveva già ritenuto fra l’altro accatastabili gli specchi d’acqua adibiti a posti barca, anche se oggetto di concessione demaniale, e come tali assoggettabili all’ICI.
Nell’economia del discorso è opportuno rimarcare, per completezza espositiva, che il comma 3 dell’art. 18 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001), nel modificare la platea dei soggetti passivi dell’ICI (art. 3 del DLgs. n. 504/1992), aveva introdotto (con effetto innovativo dal 1° gennaio 2001) una nuova fattispecie, stabilendo espressamente che, nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario (R.M. n. 1/DPF del 6 marzo 2003).

Fattispecie impositiva, quest’ultima, applicabile anche agli effetti dell’IMU e della TASI. Nello specifico, i giudici tributari fiorentini hanno ritenuto fondata la tesi impositiva sulla scorta della classificazione catastale, con attribuzione di autonoma rendita, degli specchi d’acqua adibiti a posti barca e dei pontili galleggianti oggetto delle concessioni demaniali, dato che entrambi questi beni non possono che essere equiparati, per la loro potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, alle unità immobiliari di cui all’art. 2 del DM n. 28/1998.