lunedì 24 dicembre 2012

Circolare Fòcus #47/2012 = Remissione in bonis per Mod. EAS; Beni in leasing nelle società in perdita sistemica; Errori sui versamenti IMU.

INDICE

LA SETTIMANA IN BREVE

§ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LE SCHEDE INFORMATIVE

§ MODELLO EAS, REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 31.12.2012

Con la Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ribadisce la

possibilità di ricorrere alla "remissione in bonis" anche per il modello EAS entro il 31.12.2012,

differenziando gli enti che non hanno inviato il modello EAS da quelli che lo hanno inviato

ma in ritardo. § SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA, I BENI IN LEASING NON DEVONO ESSERE INCLUSI NEL MOL

Con la Risoluzione n. 107/E pubblicata lo scorso 11 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha

fornito chiarimenti in merito al calcolo del Margine Operativo Lordo (MOL) al fine della

verifica della causa di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita

sistematica. § GLI ERRORI SUL VERSAMENTO DELL'IMU VANNO SEGNALATI AL COMUNE

La risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata a ridosso

della scadenza del saldo Imu, chiarisce alcuni aspetti problematici legati al rimborso

dell'Imu, che in questa scheda analizziamo.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

§ LA RIFORMA DEL CONDOMINIO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 la Legge n. 220

dell'11.12.2012, ovvero la legge sulla Riforma del Condominio. Essa sarà operativa dal 18

giugno 2013. La legge apporta notevoli novità in merito alla figura dell'amministratore,

alle assemblee condominiali ed alle parti comuni dell'edificio, riscrivendo molti articoli del

Codice civile.

PRASSI DELLA SETTIMANA

§ LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.12.2012 AL 10.01.2013

LA SETTIMANA IN BREVE

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli 770/2013 Semplificato e

Ordinario, del modello IRAP 2013, dei modelli UNICO SP 2013 (Società di persone), UNICO SC 2013

(Società di capitali), UNICO CNM 2013 (Consolidato nazionale e mondiale) e UNICO PF 2013, con

le relative istruzioni.

Per il modello 770 Ordinario le novità riguardano la nuova misura di tassazione delle rendite

finanziarie, unificata al 20% dal D.l. 138/2011 e l'obbligo per i sostituti d'imposta, tramite i quali

sono state riscosse somme derivanti da contratti di assicurazione esteri, di applicare un'imposta

sostitutiva sul valore delle polizze estere.

Per quanto riguarda la bozza del modello Irap 2013, le principali novità introdotte rispetto al

precedente modello riguardano le maggiori deduzioni per le assunzioni di lavoratrici e giovani

under 35 (per il 2012, infatti, la deduzione Irap per le imprese che li assumono a tempo

indeterminato passa da 4.600 a 10.600 euro, e da 9.200 a 15.200 euro se le assunzioni avvengono

in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e il credito

d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33, D.L. n. 179/2012).

Le bozze dei modelli UNICO SP 2013 (Società di persone) e UNICO SC 2013 (Società di

capitali) accolgono, invece, i nuovi spazi dove indicare le situazioni che determinano la

disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo e di quella applicabile a chi

è in perdita sistematica. Altra novità è costituita dall'inserimento, nel quadro RX, della sezione III,

dedicata ai contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma, per

riportare i dati relativi all'IVA dovuta o a credito e dell'eventuale Iva che si chiede a rimborso.

La bozza del nuovo modello UNICO Persone Fisiche 2013 accoglie, invece, le detrazioni di

imposta per le ristrutturazioni, l'indicazione dell'Imu pagata nel 2012, l'Ivie e Ivafe nel quadro RM,

il nuovo quadro LM dedicato al regime di vantaggio riservato ai nuovi imprenditori, artigiani e

professionisti, i beni concessi in uso ai soci (rigo RL10).

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del direttore del 17 dicembre

2012, il modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, con cui sarà possibile richiedere il

rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef o Ires) versate per effetto della mancata

deduzione, per gli anni pregressi, dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e

assimilato (art. 2 del D.L. n. 201/2011 e art. 4 del D.L. n. 16/2012). Le istanze devono essere

trasmesse in via telematica secondo un calendario suddiviso per aree geografiche. Il primo click

day sarà a mezzogiorno del 18 gennaio 2013 per i contribuenti domiciliati nelle Marche.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 di lunedì 17 dicembre 2012 la Legge n. 220

dell'11.12.2012, ovvero la legge sulla Riforma del Condominio. Dato che è previsto che essa entri

in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Riforma del Condominio

sarà operativa dal 18 giugno 2013. La legge ha una grande importanza sostanziale in quanto

riscrive molti articoli del Codice civile dedicati al condominio, dall'art. 1118 all'art. 1139, le

disposizioni di attuazione del codice civile (dall'art. 61 al nuovo art. 71-quater) e alcune

disposizioni sparse nelle leggi speciali.

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre scorso le Circolari del

MEF n. 35 e 36 del 27.11.2012 relative alle "modalità di certificazione del credito, anche in forma

telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti" da parte delle

amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e da parte delle regioni, degli enti locali e del

Servizio sanitario nazionale. Le due circolari indicano, tra le altre cose, le modalità di utilizzo della

piattaforma elettronica per gestire telematicamente il rilascio delle certificazioni dei crediti non

prescritti.

La direzione ministeriale della Giustizia tributaria ha fornito, con la direttiva n. 2 del 14

dicembre scorso, importanti precisazioni sul contributo unificato nel processo tributario. Tra i

chiarimenti, viene precisato che, nel caso in cui il ricorrente, pur versando l'esatto importo

dovuto, lo fa apponendo una marca da bollo anziché il contrassegno con la dicitura "contributo

unificato", i due tributi sono nettamente distinti e non si possono compensare. Pertanto, da un

lato la segreteria della Ct dovrà recuperare la somma non pagata, dall'altro non sarà possibile

ottenere il rimborso dell'imposta di bollo assolta mediante l'apposizione della marca.

La Commissione Attività produttive della Camera ha approvato il 19 dicembre la legge sulle

professioni "senz'Albo" (es: osteopati, grafologi, sociologi, kinesioterapisti, amministratori di

condominio e molte altre ancora). La legge approvata prevede che i professionisti senz'Albo

possano costituire associazioni fondate su base volontaria che devono promuovere la

formazione permanente per i propri iscritti e devono vigilare sulla condotta professionale di essi.

Nei siti web delle associazioni, poi, devono essere contenuti gli elementi informativi utili per i

clienti. Le associazioni possono rilasciare un'attestazione relativa all'iscrizione del professionista,

agli standard qualitativi, alle garanzie fornite e alla polizza assicurativa del professionista.

La Commissione europea ha affermato che le esenzioni relative all'ICI previste negli anni

scorsi per tutte le istituzioni senza scopo di lucro ma con attività economiche (compresa la

Chiesa cattolica) sono contrarie alle regole europee sugli aiuti di Stato, tuttavia non procederà

nei confronti dell'Italia perché questa recuperi il mancato gettito fiscale. La Commissione, pur

bocciando il vecchio meccanismo di applicazione dell'ICI, ha, pertanto, dato il suo benestare

alla nuova IMU, che rispetta le regole europee perché fa una differenza tra le attività

economiche e non economiche degli enti senza scopo di lucro.

Si ricorda, infine, che scade giovedì 27 dicembre il termine per il versamento dell'acconto

IVA 2012. Il versamento può avvenire su base storica, previsionale o "analitica", in base ad un

calcolo di convenienza che il contribuente deve effettuare.

MODELLO EAS, REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 31.12.2012

Gli enti non commerciali di tipo associativo che non hanno inviato il modello EAS hanno tempo

fino al 31.12.2012 per presentarlo ricorrendo alla "remissione in bonis" e versando

contestualmente una sanzione pari a 258 euro.

Gli enti che, invece, hanno inviato il modello EAS, ma in ritardo, possono ricorrere alla

remissione in bonis pagando solo i 258 euro previsti per la sanzione, senza trasmettere

nuovamente il modello Eas.

Sono i chiarimenti riportati dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110/E del 12

dicembre 2012 in risposta al Forum del terzo settore, che chiedeva chiarimenti in merito

all'applicazione della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012) alla comunicazione

di cui al modello EAS.

REMISSIONE IN BONIS MODELLO EAS ENTRO IL 31.12.2012

L'ISTITUTO DELLA

"REMISSIONE IN

BONIS"

L'istituto della c.d. "remissione in bonis", introdotto dal Decreto fiscale 2012

(D.L. n. 16/2012, art. 2,) è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare

che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad

adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al

contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la

possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia in

possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:

¨ effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine

di presentazione della "prima dichiarazione utile", ovvero della prima

dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per

effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento stesso;

¨ versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in

compensazione).

Nella Circolare n. 38/E/2012, l'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, affermato

che, "in sede di prima applicazione della norma", il termine di regolarizzazione

è fissato al 31.12.2012 anziché al 30.09.2012.

IL MODELLO EAS

Una delle fattispecie a cui è sicuramente applicabile la remissione in bonis è il

modello EAS, ovvero la comunicazione, introdotta dal D.L. n. 185/2008, a cui

sono obbligati gli enti di tipo associativo per poter fruire delle agevolazioni

fiscali loro concesse (non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle

quote e dei contributi - art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972).

In particolare, il modello EAS doveva essere presentato entro i seguenti

termini, in base alla data di costituzione dell'ente:

Data costituzione ente Scadenza presentazione modello EAS

Precedente al 29.11.2008 31.03.2011

Dal 29.11.2008 in poi, ma con 60° giorno

dalla data di costituzione

31.03.2011

antecedente al 31.03.2011

Dal 29.11.2008 in poi, con 60° giorno dalla

data di costituzione scadente a decorrere

dal 31.03.2011

60° giorno dalla data di costituzione

dell'ente

ENTI CHE NON

HANNO INVIATO

IL MODELLO EAS

Nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha

ribadito che gli enti che NON hanno inviato il modello EAS hanno ancora

tempo fino al 31.12.2012 per poter regolarizzare la propria posizione ricorrendo

alla "remissione in bonis", cioè:

¨ inviando entro tale termine il modello EAS;

¨ versando contestualmente la sanzione di € 258 con modello F24 (codice

tributo 8114).

ENTI CHE

HANNO INVIATO

IL MODELLO EAS,

MA IN RITARDO

Gli enti che, invece, hanno presentato il modello EAS, ma lo hanno fatto in

ritardo, entro il 31.12.2012 possono ricorrere alla "remissione in bonis"

unicamente versando la sanzione di € 258, senza presentare nuovamente il

modello EAS (salvo, ovviamente, nel caso in cui vi siano state variazioni dei dati

precedentemente comunicati) e fermo restando il possesso dei requisiti.

Società in perdita sistematica, i beni in leasing non devono

essere inclusi nel MOL

Importanti chiarimenti giungono dalle Entrate in materia di disciplina delle società in perdita

sistematica, introdotta dall'art . 2 del D.L. n. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto 2011). Con la

Risoluzione n. 107/E pubblicata lo scorso 11 dicembre, infatti, l'Agenzia delle Entrate precisa che,

al fine della verifica della sussistenza di un Margine Operativo Lordo (MOL) positivo, che

costituisce causa di disapplicazione automatica della disciplina in parola, devono essere esclusi

dal calcolo del MOL non solo i beni in proprietà, ma anche i beni acquisiti in leasing.

REMISSIONE IN BONIS MODELLO EAS ENTRO IL 31.12.2012

LA DISCIPLINA

DELLE SOCIETA'

IN PERDITA

SISTEMATICA

L'art. 2, commi da 36-quinqies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 ha

introdotto due importanti novità per le società di comodo:

¨ la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES, che quindi per tali società

diventa del 38% (= 27,5% + 10,5%);

¨ l'estensione della condizione di "non operatività" anche alle società in perdita

fiscale sistematica In particolare, la società che, pur superando il test di

operatività nel periodo d'imposta considerato, sia:

ü in perdita per 3 periodi d'imposta consecutivi;

ü ovvero, nell'arco del triennio, dichiari:

· per due periodi d'imposta, una perdita fiscale;

· per uno, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di

comodo;

dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non

operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a

decorrere dal 4° periodo d'imposta successivo.

Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi,

occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni

sopra elencate, per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto

periodo d'imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non

operative, compresa la maggiorazione dell'aliquota Ires del 10,5% nel caso di

società soggetta ad Ires.

Occorre precisare che la novità sulle società in perdita sistematica, a

differenza di quella della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota Ires, si applica

alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina delle

società di comodo e, quindi, anche alle società di persone.

Le novità decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al

17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente

con l'anno solare, ma hanno avuto effetto già quest'anno in sede di UNICO

2012 in quanto per il calcolo dell'acconto 2012 con il metodo storico si doveva

tenere conto di tali novità.

IL MOL POSITIVO

COME CAUSA DI

DISAPPLICAZIONE

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.06.2012, seguito dalla

Circolare n. 23/E del medesimo giorno, sono state individuate le fattispecie, al

verificarsi delle quali per almeno 1 dei 3 anni di osservazione (2009, 2010 e

AUTOMATICA 2011), la società in perdita sistematica non è considerata non operativa,

quindi senza necessità di presentare istanza di interpello disapplicativo.

Tra queste cause di disapplicazione automatica della disciplina delle

società in perdita sistematica è stata individuata anche la sussistenza di un

margine operativo lordo (MOL) positivo, precisando che come tale si deve

intendere: "la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla

lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tal fine, i costi della

produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni

ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B)."

Stando al tenore letterale della disposizione contenuta del Provvedimento,

i beni acquisiti in leasing avrebbero una disparità di trattamento rispetto ai

beni di proprietà della società, in quanto:

¨ i beni immobilizzati acquisiti in leasing rientrano a pieno campo tra i costi della

produzione di cui alla lettera B) del conto economico, per cui contribuirebbero

alla formazione dei costi della produzione;

¨ al contrario, i beni propri della società rientrerebbero tra gli ammortamenti e,

quindi, sarebbero esclusi da tale conteggio.

Tale disparità di trattamento contrasterebbe con quanto previsto dall'art.

102, comma 7, del TUIR, il quale afferma il principio di sostanziale equivalenza

tra l'acquisizione di un bene in proprio e quella effettuata mediante contratti

di leasing1.

IL CALCOLO DEL

MOL SECONDO

LE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 107/E dell'11 dicembre 2012, ha

ritenuto opportuno fornire chiarimenti al riguardo. In particolare, ha precisato

che, al fine di garantire un trattamento paritario tra le due modalità di

"acquisizione" dei beni immobili strumentali all'esercizio d'impresa, a

prescindere dalle scelte contabili effettuate e anche dalla data di

sottoscrizione e dalla durata del contratto di leasing, il MOL rilevante ai fini

della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita

sistematica deve essere calcolato escludendo dai costi della produzione di

cui alla lettera B) del conto economico anche l'ammontare dei canoni di

leasing indicati in bilancio.

Ciò comporta, quindi, che le società il cui MOL diventa negativo solo per

effetto dei leasing non devono presentare istanza di interpello disapplicativo

dalla disciplina delle società in perdita sistematica.

1 Principio ribadito anche in altri documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 19/E del 23.02.2004 e

Circolare n. 28/E del 21.06.2011, par. 9.1).

Gli errori sul versamento dell'IMU vanno segnalati al Comune

La risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata a ridosso della

scadenza del saldo Imu, chiarisce alcuni aspetti problematici legati al rimborso dell'Imu.

Prima di affrontare le diverse casistiche, il documento delle finanze ricorda che l'Imu è un

tributo comunale, nonostante una parte del gettito sia destinato allo Stato, e che per

l'accertamento, la riscossione, i rimborsi , le sanzioni e gli interessi si applicano le disposizioni

vigenti in materia di Imu.

Per i rimborsi, in particolare, si applica l'art. 1 comma 164 della L. 296/2006: pertanto è il

Comune il soggetto che deve restituire le maggiori somme versate, entro 180 giorni dalla data di

presentazione dell'istanza.

Il dipartimento poi chiarisce che è possibile "compensare" gli importi statali con quelli

comunali, in questo modo, ad esempio, un errato versamento allo Stato può essere usato per

azzerare l'imposta dovuta o per versare un minor importo comunale. Sarà poi compito dello Stato

e dell'ente locale effettuare le proprie regolarizzazioni finanziarie.

IL COMUNE COME UNICO INTERLOCUTORE PER L'IMU

IMU ERARIALE E

COMUNALE

VERSATA IN

ECCESSO

Il primo caso esaminato dalle Finanze è quello in cui l'Imu sia comunale

che erariale sia stata versata erroneamente.

L'esempio affrontato nella risoluzione è quello di un anziano che avendo

trasferito la propria residenza nella casa di riposo, a giugno aveva

considerato il suo immobile come seconda abitazione, per poi accorgersi a

dicembre che il proprio Comune aveva assimilato l'immobile ad abitazione

principale, elevando la relativa detrazione fino a concorrenza dell'imposta

dovuta. A dicembre, quindi, il contribuente si trova con un credito pari

all'imposta versata, sia nei confronti del Comune che dello Stato (per la

seconda abitazione infatti l'Imu va suddivisa in due quote: comunale e

statale).

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di rimborso ad un unico

soggetto: il Comune. Sarà quest'ultimo poi a "vedersela" con lo Stato per le

opportune compensazioni.

Il secondo caso affrontato dalle Finanze diverge dal primo solo per il fatto

che il Comune, pur avendo previsto l'assimilazione ad abitazione principale,

non ha elevato la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In

questa ipotesi l'Imu comunale dovuta risulta inferiore rispetto a quella

versata, mentre quella erariale risulta azzerata. Non sarà necessario che il

contribuente versi la quota dovuta al Comune e contestualmente chieda il

rimborso di quella statale, ma potrà "compensare" i due importi, chiedendo

solo il rimborso al Comune per la somma restante.

COMPENSAZIONE

PARZIALE

Il terzo caso illustrato nella risoluzione 2/DF affronta l'ipotesi in cui il

contribuente abbia erroneamente versato a giugno la quota erariale, e a

dicembre si trovi a dover versare una determinata cifra al Comune, pur

avendo tenuto conto della maggiore imposta erariale pagata. Il

contribuente dovrà inoltrare al Comune un'istanza dove evidenzierà che il

saldo è stato calcolato tenendo conto della quota erroneamente versata

allo Stato. Spetterà poi allo Stato e al Comune effettuare le proprie

regolamentazioni finanziarie.

CODICE TRIBUTO

ERRATO

Ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, nel

caso in cui sia stato erroneamente indicato il codice tributo nel modello F24

o nel bollettino postale, la correzione dovrà essere richiesta al comune, non

all'Agenzia delle Entrate sempre per il fatto che l'Imu è un tributo comunale.

Se l'errata indicazione del codice ha creato un'errata distribuzione

dell'imposta tra Stato e Comune, spetterà a costoro – come nei casi già

illustrati prima – effettuare le relative regolamentazioni.

CODICE CATASTALE

ERRATO

Se l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è

stato presentato il modello F24, ha riportato in maniera scorretta il codice

catastale del comune ove è situato l'immobile, indicato dal contribuente,

quest'ultimo potrà richiedergli l'annullamento del mod. F24.

In questo modo il modello di pagamento potrà essere rinviato con i dati

corretti e la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate sarà in grado di

sistemare la base informativa, trasmettere ai comini interessati i dati

dell'annullamento e dell'operazione corretta, nonché effettuare le relative

regolazioni finanziarie.

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 47 del 20 Dicembre 2012 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità

della "remissione in bonis" all'opzione per la "cedolare

secca", ammettendola purché vi sia la chiara e precisa

volontà del contribuente di aderire alla "cedolare

secca" fin dall'inizio e che non si tratti, invece, di un

mero ripensamento adottato per pura convenienza.

Non può, quindi, beneficiare dell'istituto della

remissione in bonis per l'anno in corso il contribuente

che, pagando annualmente l'imposta di registro,

l'abbia già versata regolarmente, senza effettuare la

scelta nei termini previsti.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 14 Dicembre

2012

L'Agenzia rende noto che sono state pubblicate, sul

proprio sito Internet, le bozze dei modelli 770/2013

Ordinario e Semplificato, con le relative istruzioni.

Comunicato stampa del 17 Dicembre

2012

L'Agenzia comunica di aver pubblicato sul proprio sito

Internet la bozza del modello IRAP 2013, con le relative

istruzioni.

Comunicato stampa del 17 Dicembre

2012

L'Agenzia informa che è stato approvato, con apposito

Provvedimento direttoriale, il modello di istanza di

rimborso con cui il contribuente può richiedere il

rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires)

versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap

relativa alle spese per il personale dipendente e

assimilato (art. 2 del Dl n. 201/2011).

Comunicato stampa del 17 Dicembre

2012

L'Agenzia informa che, in Commissione Bilancio del

Senato, è stato presentato un emendamento al

Disegno di Legge di stabilità 2013 (Atto Senato 3584),

con cui si consente l'accesso al finanziamento

agevolato per il pagamento di tributi, contributi e

premi, anche a favore di soggetti con residenza o

domicilio fiscale o il proprio mercato di riferimento nei

territori del cratere e che hanno subìto un "danno

economico" a causa degli eventi sismici di maggio

2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti

dovuti fino al 30 giugno 2013.

Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di

almeno due delle quattro condizioni previste:

¨ diminuzione del volume d'affari;

¨ riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione;

¨ riduzione di consumi per utenze;

¨ riduzione di costi variabili correlati ai volumi di

produzione.

Comunicato stampa del 18 Dicembre

2012

L'Agenzia rende noto che sono state pubblicate, sul

proprio sito Internet, le bozze dei modelli UNICO SC

2013, UNICO SP 2013 e UNICO CNM 2013.

Comunicato stampa del 20 Dicembre

2012

L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata, sul

proprio sito Internet, la bozza del modello UNICO PF

2013.

Comunicato stampa del 20 Dicembre

2012

L'Agenzia informa della pubblicazione della Circolare

n. 47/E/2012, con chiarimenti in merito all'applicabilità

della "remissione in bonis" all'opzione per la "cedolare

secca".

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.12.2012 AL 10.01.2013

Giovedì 27 Dicembre 2012 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con

obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT

relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel

mese precedente

Giovedì 27 Dicembre 2012 Versamento dell'acconto IVA 2012 da parte dei

contribuenti IVA mensili e trimestrali

Lunedì 31 Dicembre 2012 Ultimo giorno utile per il ravvedimento della

presentazione della dichiarazione UNICO 2012, IRAP

2012, IVA 2012 omessa, versando contestualmente,

con modello F24, la sanzione ridotta

Lunedì 31 Dicembre 2012 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di

locazione e affitto stipulati in data 01.12.2012 o

rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.12.2012 da

parte dei contribuenti che non hanno optato per il

regime della "cedolare secca"

Lunedì 31 Dicembre 2012 Presentazione della comunicazione di opzione/rinnovo

per il regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e

116 del TUIR) da parte dei soggetti di cui all'art. 73,

comma 1, lett. a) del TUIR

Lunedì 31 Dicembre 2012 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di

importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio

in Paesi c.d. "black list", da parte dei soggetti Iva

mensili

Lunedì 31 Dicembre 2012 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti

intracomunitari di beni registrati nel mese di Novembre

2012, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli

estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)

Lunedì 31 Dicembre 2012 Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli

acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

da parte degli enti non commerciali

Lunedì 31 Dicembre 2012 Termine ultimo, per i soggetti percipienti le provvigioni

corrisposte per le prestazioni anche occasionali

inerenti a rapporti di commissione, agenzia,

mediazione, rappresentanza di commercio e

procacciamento d'affari, per presentare ai

committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione

contenente i dati identificativi dei percipienti stessi

nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa,

nell'esercizio della loro attività, dell'opera di

dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della

ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle

provvigioni

Lunedì 31 Dicembre 2012 Presentazione della dichiarazione Modello Unico

relativa alle persone decedute successivamente al 29

febbraio 2012

Giovedì 10 Gennaio 2013 Per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale

agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di

lavoro autonomo e che abbiano chiesto l'assistenza

fiscale dell'Agenzia delle Entrate per l'adempimento

degli obblighi tributari, scade il termine per la

trasmissione telematica dei dati contabili delle

operazioni effettuate, relative al trimestre solare

precedente

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

( Tel.  +39.030.2426882
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Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email dr.rossi@aldorossi.it

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

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