martedì 28 gennaio 2014

POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE: SLITTAMENTO ENTRATA IN VIGORE

Solo ieri era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l’obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di un Pos o di altri strumenti elettronici che consentano il pagamento con carte di debito per importi superiori a 30 euro che già si parla di uno slittamento di oltre un anno. Ieri, infatti, sono stati votati, in Commissione affari costituzionali del Senato, due emendamenti identici che prevedono una posticipazione dell’entrata in vigore della nuova legge al 30 giugno 2015. Il Governo, però, ha fatto sapere di aver acconsentito a una proroga solo fino al 30 giugno 2014. C’è quindi la possibilità che il testo approvato dalla Commissione venga nuovamente corretto in Aula già oggi stesso. Bisognerà dunque aspettare la versione definitiva del decreto milleproroghe per sapere come andrà a finire.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.  

 

PAGAMENTI CON POS

Scatterà dal 28 marzo 2014 l’obbligo del POS per i professionisti.

 

E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che prevede l’accettazione obbligatoria delle carte di debito come modalità di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali


Con l’entrata in vigore di questo decreto diverrà obbligatoria l’accettazione del bancomat per i pagamenti di importo superiore ai 30 euro, sia per le transazioni con le imprese per l’acquisto di beni e servizi che per i professionisti.


E’ stabilito, informa una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, che fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione varrà solo per le attività commerciali o professionali di maggiore dimensione, ossia quelle aventi un fatturato superiore a 200.000 euro nell’anno precedente.


In ogni caso, è espressamente previsto che entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore di questo decreto, le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200.000 euro inizialmente esclusi potranno essere definite attraverso un ulteriore decreto, che potrà fissare nuove soglie minime di importo e nuovi limiti minimi di fatturato

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.  

 

mercoledì 15 gennaio 2014

LEGGE DI STABILITÀ 2014: LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

La Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87) ed è entrata in vigore

dal 1° gennaio 2014.

Le novità fiscali in essa contenute sono davvero numerose. Tra le principali si ricordano: la

"web tax"; le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente; le nuove aliquote ACE; la proroga

delle detrazioni per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie; la riapertura dei termini di

rivalutazione di terreni e partecipazioni; le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di leasing; la

tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione; la cancellazione del fondo previsto per

permettere l'esclusione dall'IRAP degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi senza

dipendenti; la razionalizzazione delle detrazioni fiscali e la revisione delle aliquote; l'innalzamento

delle aliquote contributive per la Gestione separata Inps; le nuove regole sulla compensazione

dei crediti d'imposta superiori a € 15.000; l'innalzamento dell'IVAFE e dell'imposta di bollo sulle

comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari; la modifica all'istituto del reclamo e

mediazione; la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la nuova Imposta Unica

Comunale (IUC).

In particolare, la nuova IUC ingloba la vecchia IMU (ma non per le abitazioni principali), la

TARI (l'imposta relativa al costo di smaltimento dei rifiuti, che va corrisposta in base a tariffa

commisurata ad anno solare nel rispetto del principio "chi inquina paga", alle quantità e qualità

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli usi e alla tipologia dell'attività svolta

nonché al costo del servizio sui rifiuti) e la TASI (l'imposta sui servizi indivisibili dei Comuni, come

illuminazione pubblica e manutenzione del manto stradale, la cui aliquota base è pari all'1‰ e la

cui aliquota massima per il 2014 è fissata al 2,5‰). Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge

di Stabilità 2014, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU sulle seconde case non potrà

superare il 10,6‰. Ora, un emendamento presentato dal Governo al decreto Enti locali stabilisce

che per il 2014 i Comuni potranno aumentare le aliquote TASI dallo 0,1‰ allo 0,8‰,

«esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori

detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità», con piena libertà dei Comuni di

"spalmare" tale maggiorazione TASI tra abitazione principale e altri immobili.

Il ministro dell'Economia Saccomanni ha confermato che resta ferma la scadenza del 24

gennaio prevista dal D.L. n. 133/2013 a seguito della Legge di Stabilità 2014 per il pagamento

della cosiddetta "mini-IMU" 2013 dovuta sugli immobili siti nei Comuni che nel 2013 hanno

innalzato l'aliquota IMU sull'abitazione principale rispetto a quella standard. Il calcolo di quanto

versare si ottiene calcolando l'IMU totale dovuta in base all'aliquota effettivamente deliberata

dal Comune, sottraendo poi l'IMU totale dovuta in base all'aliquota standard del 4 per mille e,

quindi, calcolando il 40% del risultato ottenuto da tale differenza. Il versamento va effettuato con

modello F24 o con il bollettino di conto corrente postale eventualmente deciso dai Comuni.

Dopo l'ok della Ragioneria Generale dello Stato, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che attua quanto previsto dal Decreto Sbloccadebiti

del Governo Monti sui crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica amministrazione e con

il quale viene disciplinata la compensazione tra i crediti vantati dal contribuente nei confronti

della pubblica amministrazione al 31 dicembre del 2012 e le somme dovute a seguito di

accertamento. Le somme compensabili in attivo sono tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Stato, Regioni, Province ed enti locali per

somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali certificati. I debiti, invece,

comprendono le somme derivanti da accertamento ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973,

ossia accertamento con adesione, omessa impugnazione, conciliazione giudiziale, sanzioni

definitive con i codici tributo disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate e riportati in allegato al

dm.

Nel sito del Dipartimento delle Finanze è ancora possibile inviare suggerimenti e

osservazioni sulla proposta di una dichiarazione Iva standard valida in tutti gli Stati membri della

Ue. Il canale web rimarrà attivo, infatti, fino al 31 gennaio. Al termine dell'indagine verrà

pubblicato un resoconto sullo stesso sito.

L'obiettivo è uniformare l'adempimento per tutti gli Stati Ue. Attualmente, infatti,

l'adempimento prevede procedure e tempi differenziati.

 

 

martedì 7 gennaio 2014

Dote Unica Lavoro Regione Lombardia

La Dote Unica Lavoro Regione Lombardia prevede incentivi all'assunzione per le imprese con sede operativa nel territorio lombardo, aventi le caratteristiche seguenti.
Gli incentivi posso essere richiesti, fino ad esaurimento fondi, a partire dal 23/01/2014 e fino al 30/06/2014.




REQUISITI LAVORATORE

ETA'

DISPOSIZIONI

IMPRESE BENEFICIARIE

Disoccupati da oltre 12 mesi.

Nessun vincolo d'età.

 

·         Fino a € 8.000,00 per contratti a tempo indeterminato (ivi compreso contratto di apprendistato);

·         Fino a € 3.000,00 per contratti di lavoro subordinato dialmeno 12 mesi;

·         L'incentivo viene erogato inregime di esenzione (Reg. CE 800/2008) e non può superare la soglia del 50% del costo salariale lordo sostenuto dall'azienda durante i 12 mesi successivi all'assunzione (75% nel caso di disabili);

·         E' cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità;


Non vengono erogati incentivi per assunzioni in regime di somministrazione.


Tutte le imprese private con sede operativa nel territorio della RegioneLombardia, aventi le seguenti caratteristiche:

·         Esercizio di un'attività economica;

·         Iscrizione alla CCIAA, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita;

·         Essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;

·         Essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL;

·         Essere in regola con le contribuzioni degli enti paritetici, ove espressamente previsto;

·         Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

·         Essere in regola con le assunzioni previste dalla L.68/1999;

·         Rispettare i principi del Reg. CE 800/2008 per l'assunzione di soggetti svantaggiati (nel caso di incentivi concessi in regime di esenzione);

·         Rispettare i principi del Reg. CE 1998/2006 (nel caso di incentivi concessi in regime de minimis).



I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E FINO ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE.

Disoccupati da oltre 6 mesi.

Over 50 anni.

Disoccupati da oltre 6 mesi.

Over 45 annie privi di diploma di scuola media superiore o qualifica professionale.

Giovani disoccupati da almeno 6 mesi.

Età massima 29 anni e 364 giorni.

Lavoratori in CIGD/CIGS
con causali di cessazione attivitàprocedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi.

Over 50 anni.

Lavoratori in CIGD/CIGS
con causaledi cessazione attivitàprocedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi.

Over 45 annie privi di diploma di scuola media superiore o qualifica professionale.

Ex dirigenti disoccupati da almeno 6 mesi.

Over 50 anni.

 

·         Fino a € 10.000,00 per contratti a tempoindeterminato;

·         Fino a € 5.000,00 per contratti di lavoro subordinato dialmeno 12 mesi;

·         L'incentivo viene erogato inregime di esenzione (Reg. CE 800/2008) e non può superare la soglia del 50% del costo salariale lordo sostenuto dall'azienda durante i 12 mesi successivi all'assunzione (75% nel caso di disabili);

·         E' cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità;

·         Il contratto deve prevedere laqualifica dirigenziale;


Non vengono erogati incentivi per assunzioni in regime di somministrazione.

Lavoratori in CIGD/CIGScon causali di cessazione attivitàprocedura concorsuale o in presenzadi accordi che prevedano esuberi e/o in mobilità ordinaria e in deroga.

Nessun vincolo d'età.

 

·         Fino a € 8.000,00 per contratti a tempo indeterminato;

·         Fino a €3.000,00 per contratti di lavoro subordinato dialmeno 12 mesi;

·         L'incentivo viene erogato inregime "de minimis"(Reg. CE 1998/2006);


Non vengono erogati incentivi per assunzioni in regime di somministrazione.

 

Imprese sociali (ex L.118/2005 e D.Lgs 155/2006), site in Lombardia, costituite da un imprenditorie che abbia portato a termine un percorso di auto-imprenditorialità.


Gli incentivi verranno erogati dopo 12 mesi dall'avvenuta assunzione.
In caso di rapporto part time, il contributo sarà ridotto in proporzione all'orario svolto.
In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa, il contributo verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.
La Dote ha una durata variabile dai 3 ai 6 mesi.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.  

 

 

 

sabato 4 gennaio 2014

Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

    Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

 

Il DL 145/2013 esclude l'obbligo di allegazione per anche i contratti di trasferimento a titolo gratuito

Non è più previsto l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative.

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia".

L'art. 1 comma 7 del DL 145/2013 ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, che concernevano le sanzioni in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, eliminando la temuta sanzione della nullità contrattuale.

Il decreto conferma l'obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione delle prestazione energetica".

Tuttavia, l'ambito di applicazione di questo obbligo viene limitato rispetto al passato: la nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013 (ma il decreto dovrà essere convertito, sicché potrebbero subentrare ulteriori novità) limita l'obbligo di inserimento della clausola su indicata ai:
- contratti di compravendita immobiliare;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

 

Pertanto, le novità, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo "dichiarativo", sono due:
- viene eliminato il riferimento agli atti di trasferimento a titolo gratuito (che resta, però, nel comma 2 dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, concernente l'obbligo di "dotazione" dell'attestato di prestazione energetica);
- viene inserito il riferimento ai nuovi contratti di locazione di edifici e di unità immobiliari "soggetti a registrazione", così escludendo dall'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno.

D'altro canto, la nuova norma distingue l'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE, dall'obbligo di allegazione dell'APE all'atto immobiliare stesso. Infatti, l'obbligo di allegazione (che non è più sanzionato con la nullità dell'atto) non si applica ai contratti di locazione di singole unità abitative (ma solo a quelli concernenti interi edifici), né agli atti a titolo gratuito.

Si potrebbe dire, quindi, che esistano tre diversi piani di azione.

Da un lato, vi è l'obbligo di "dotazione" (la norma parla di "produzione" o "messa a disposizione" dell'APE), che concerne anche gli atti a titolo gratuito (oltre agli atti di trasferimento immobiliare e tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione), inerisce già alla fase "prodromica" alla conclusione dell'atto immobiliare ed implica comunque, alla fine delle trattative, la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

In secondo luogo, vi è l'obbligo "dichiarativo", di natura prettamente contrattuale, concernente l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici.

Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo ove soggetti a registrazione.

Da ultimo, vi è l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato al contratto, che, dal 24 dicembre 2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici (non per i contratti di locazione di unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti).

Per quanto concerne le sanzioni, gli obblighi di "dichiarazione e di allegazione, se dovuta", sono sanzionati, a norma della nuova disciplina varata dal DL 145/2013,  solo con sanzioni amministrative e non più con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento:
- di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste);
- di una sanzione  da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste).

Si rileva che l'obbligo di "dotazione" (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall'art. 15 commi 8-9 del DLgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 


Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

    Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

 

Il DL 145/2013 esclude l'obbligo di allegazione per anche i contratti di trasferimento a titolo gratuito

Non è più previsto l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative.

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia".

L'art. 1 comma 7 del DL 145/2013 ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, che concernevano le sanzioni in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, eliminando la temuta sanzione della nullità contrattuale.

Il decreto conferma l'obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione delle prestazione energetica".

Tuttavia, l'ambito di applicazione di questo obbligo viene limitato rispetto al passato: la nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013 (ma il decreto dovrà essere convertito, sicché potrebbero subentrare ulteriori novità) limita l'obbligo di inserimento della clausola su indicata ai:
- contratti di compravendita immobiliare;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

 

Pertanto, le novità, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo "dichiarativo", sono due:
- viene eliminato il riferimento agli atti di trasferimento a titolo gratuito (che resta, però, nel comma 2 dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, concernente l'obbligo di "dotazione" dell'attestato di prestazione energetica);
- viene inserito il riferimento ai nuovi contratti di locazione di edifici e di unità immobiliari "soggetti a registrazione", così escludendo dall'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno.

D'altro canto, la nuova norma distingue l'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE, dall'obbligo di allegazione dell'APE all'atto immobiliare stesso. Infatti, l'obbligo di allegazione (che non è più sanzionato con la nullità dell'atto) non si applica ai contratti di locazione di singole unità abitative (ma solo a quelli concernenti interi edifici), né agli atti a titolo gratuito.

Si potrebbe dire, quindi, che esistano tre diversi piani di azione.

Da un lato, vi è l'obbligo di "dotazione" (la norma parla di "produzione" o "messa a disposizione" dell'APE), che concerne anche gli atti a titolo gratuito (oltre agli atti di trasferimento immobiliare e tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione), inerisce già alla fase "prodromica" alla conclusione dell'atto immobiliare ed implica comunque, alla fine delle trattative, la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

In secondo luogo, vi è l'obbligo "dichiarativo", di natura prettamente contrattuale, concernente l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici.

Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo ove soggetti a registrazione.

Da ultimo, vi è l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato al contratto, che, dal 24 dicembre 2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici (non per i contratti di locazione di unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti).

Per quanto concerne le sanzioni, gli obblighi di "dichiarazione e di allegazione, se dovuta", sono sanzionati, a norma della nuova disciplina varata dal DL 145/2013,  solo con sanzioni amministrative e non più con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento:
- di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste);
- di una sanzione  da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste).

Si rileva che l'obbligo di "dotazione" (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall'art. 15 commi 8-9 del DLgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 


Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

    Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

 

Il DL 145/2013 esclude l'obbligo di allegazione per anche i contratti di trasferimento a titolo gratuito

Non è più previsto l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative.

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia".

L'art. 1 comma 7 del DL 145/2013 ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, che concernevano le sanzioni in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, eliminando la temuta sanzione della nullità contrattuale.

Il decreto conferma l'obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione delle prestazione energetica".

Tuttavia, l'ambito di applicazione di questo obbligo viene limitato rispetto al passato: la nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013 (ma il decreto dovrà essere convertito, sicché potrebbero subentrare ulteriori novità) limita l'obbligo di inserimento della clausola su indicata ai:
- contratti di compravendita immobiliare;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

 

Pertanto, le novità, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo "dichiarativo", sono due:
- viene eliminato il riferimento agli atti di trasferimento a titolo gratuito (che resta, però, nel comma 2 dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, concernente l'obbligo di "dotazione" dell'attestato di prestazione energetica);
- viene inserito il riferimento ai nuovi contratti di locazione di edifici e di unità immobiliari "soggetti a registrazione", così escludendo dall'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno.

D'altro canto, la nuova norma distingue l'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE, dall'obbligo di allegazione dell'APE all'atto immobiliare stesso. Infatti, l'obbligo di allegazione (che non è più sanzionato con la nullità dell'atto) non si applica ai contratti di locazione di singole unità abitative (ma solo a quelli concernenti interi edifici), né agli atti a titolo gratuito.

Si potrebbe dire, quindi, che esistano tre diversi piani di azione.

Da un lato, vi è l'obbligo di "dotazione" (la norma parla di "produzione" o "messa a disposizione" dell'APE), che concerne anche gli atti a titolo gratuito (oltre agli atti di trasferimento immobiliare e tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione), inerisce già alla fase "prodromica" alla conclusione dell'atto immobiliare ed implica comunque, alla fine delle trattative, la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

In secondo luogo, vi è l'obbligo "dichiarativo", di natura prettamente contrattuale, concernente l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici.

Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo ove soggetti a registrazione.

Da ultimo, vi è l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato al contratto, che, dal 24 dicembre 2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici (non per i contratti di locazione di unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti).

Per quanto concerne le sanzioni, gli obblighi di "dichiarazione e di allegazione, se dovuta", sono sanzionati, a norma della nuova disciplina varata dal DL 145/2013,  solo con sanzioni amministrative e non più con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento:
- di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste);
- di una sanzione  da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste).

Si rileva che l'obbligo di "dotazione" (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall'art. 15 commi 8-9 del DLgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 


venerdì 3 gennaio 2014

Detrazioni per gli interventi volti al recupero e alla riqualificazione energetica degli edifici

La legge di stabilità 2014 contiene importanti novità sui bonus per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, per determinati interventi antisismici e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Modificando gli artt. 14 e 16 del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, infatti, sono state per lo più prorogate anche per il 2014 le aliquote “potenziate” delle detrazioni. Le stesse, inoltre, sono state rimodulate per l’anno 201514.

Detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica In relazione alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co. 344 - 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 è stabilito che l’aliquota sia pari al:

· 55% per le spese sostenute fino al 5.6.2013;

· 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;

· 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 fino al 31.12.2015.

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del:

· 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;

· 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell’intervento effettuato.

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, invece, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al:

· 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;

· 40% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

In relazione all’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus arredamento”), introdotta dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014.

Rimane invariato l’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili, che non può essere superiore a 10.000,00 euro, e la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo15.

Detrazione per gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per determinati interventi antisismici (concernenti la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR), fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare, si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al:

· 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014;

· 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

La nuova detrazione introdotta dall’art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013 si rende applicabile agli interventi:

· le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013;

· eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all’OPCM 20.3.2003 n. 3274;

· che si riferiscono a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 2916, inoltre, possono beneficiare della nuova detrazione sia i soggetti passivi IRPEF, che i soggetti passivi IRES.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.