giovedì 27 aprile 2017

Art. 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi (Versione in vigore dal 24.4.2017): NOVITA' PER INTERMEDIARI E PORTALI ON LINE

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che  prevedono  la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche  attraverso  la gestione di portali online.
  2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto  il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  4. I soggetti che esercitano  attività  di  intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali  on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con  le  modalità  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa ne' del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di  collaborazione  per  il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

martedì 25 aprile 2017

DETRAZIONE IVA: Termini abbreviati a seguito del DL 50/2017

Il D.L. 50/2017 che entra in vigore da ieri  prevede una notevole riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

Il decreto prevede che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA possa avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto. In precedenza, l’art. 19 c. 1 del DPR 633/72, l’esercizio del diritto alla detrazione era concesso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo. Il termine per esercitare il suddetto diritto viene ridotto di due anni.
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 vede come termine di presentazione il 30 aprile 2018. Quindi la detrazione dell’imposta dovrebbe essere esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Ci saranno ripercussioni soprattutto dove vi sono contestazioni e procedimenti legali in corso.

Doveroso sottolineare che, con le ultime modifiche apportate all’art. 19 del DPR 633/72, il legislatore riconduce il termine di decadenza a livello della regola generale contenuta nella direttiva comunitaria.

Come conseguenza dei nuovi termini vediamo anche i termini di registrazione delle fatture d’acquisto (ex art. 25 del DPR 633/72),  ovvero quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento.

A fronte del nuovo quadro normativo, delineato dal DL 50/2017, infine, dovrà essere valutato l’impatto sui termini di emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (ris. 18 marzo 2002 n. 89), una volta sorto il diritto alla rettifica dell’operazione, la nota di variazione deve comunque essere emessa entro il termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA (all’epoca della risoluzione, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo).
Conseguentemente anche i tempi legati alle rettifiche verranno, quindi, ricondotti alla dichiarazione relativa all’anno nel quale è sorto il diritto.

Previsione aumenti delle aliquote IVA previsti a partire dal 2018:

aliquota IVA del 10%:  innalzata all’11,5% a partire dal 2018, al 12% dal 2019 e, infine, al 13% dal 2020.

aliquota IVA ordinaria, l’aumento di 3 punti percentuali (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. [l’aliquota verrà innalzata al 25,4% dal 2019, poi ridotta al 24,9% dal 2020 ed aumentata fino alla misura del 25% dal 2021!]

 

mercoledì 5 aprile 2017

Nuova legge sulla responsabilità dei medici: ecco le nuove regole

È appena entrata in vigore (dal 1° aprile) la nuova legge 24/2017 sulla responsabilità dei medici, del personale sanitario e del mondo dell'ospedalità privata e pubblica, che ha come cardine le nuove regole sulla responsabilità penale e sull'assicurazione obbligatoria. Si tratta di una regolamentazione importante, che finalmente chiarisce a livello legislativo numerosi problemi interpretativi dopo che per anni la giurisprudenza ha dovuto supplire, tra l'altro in modo spesso contrastante. Problemi interpretativi che hanno avuto la conseguenza di far esplodere il fenomeno di visite e accertamenti clinici che hanno dato luogo alla cosiddetta medicina difensiva, cioè di quelle pratiche che hanno più lo scopo di arginare contenziosi che non di curare o anticipare la cura.