martedì 25 aprile 2017

DETRAZIONE IVA: Termini abbreviati a seguito del DL 50/2017

Il D.L. 50/2017 che entra in vigore da ieri  prevede una notevole riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

Il decreto prevede che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA possa avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto. In precedenza, l’art. 19 c. 1 del DPR 633/72, l’esercizio del diritto alla detrazione era concesso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo. Il termine per esercitare il suddetto diritto viene ridotto di due anni.
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 vede come termine di presentazione il 30 aprile 2018. Quindi la detrazione dell’imposta dovrebbe essere esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Ci saranno ripercussioni soprattutto dove vi sono contestazioni e procedimenti legali in corso.

Doveroso sottolineare che, con le ultime modifiche apportate all’art. 19 del DPR 633/72, il legislatore riconduce il termine di decadenza a livello della regola generale contenuta nella direttiva comunitaria.

Come conseguenza dei nuovi termini vediamo anche i termini di registrazione delle fatture d’acquisto (ex art. 25 del DPR 633/72),  ovvero quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento.

A fronte del nuovo quadro normativo, delineato dal DL 50/2017, infine, dovrà essere valutato l’impatto sui termini di emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (ris. 18 marzo 2002 n. 89), una volta sorto il diritto alla rettifica dell’operazione, la nota di variazione deve comunque essere emessa entro il termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA (all’epoca della risoluzione, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo).
Conseguentemente anche i tempi legati alle rettifiche verranno, quindi, ricondotti alla dichiarazione relativa all’anno nel quale è sorto il diritto.

Previsione aumenti delle aliquote IVA previsti a partire dal 2018:

aliquota IVA del 10%:  innalzata all’11,5% a partire dal 2018, al 12% dal 2019 e, infine, al 13% dal 2020.

aliquota IVA ordinaria, l’aumento di 3 punti percentuali (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. [l’aliquota verrà innalzata al 25,4% dal 2019, poi ridotta al 24,9% dal 2020 ed aumentata fino alla misura del 25% dal 2021!]