martedì 6 agosto 2013

Semplificata la "Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore"

Semplificata la “Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore”
La prima scadenza per l’anno 2012 è al 12 dicembre 2013.
A regime la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno.

Regolamentata anche la “Comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore”.

Esclusi dall’adempimento i fringe benefit concessi all’imprenditore individuale ed ai soci ed amministratori, oppure ai soci dipendenti e lavoratori autonomi se inserito come benefit

La comunicazione va effettuata qualora il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene è minore del valore di mercato del diritto di godimento.

Con provvedimento datato 2 agosto, l’Agenzia delle Entrate recepisce le semplificazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, prorogando altresì il termine di presentazione con riferimento al 2012 al 12 dicembre 2013.

Un altro provvedimento è inoltre intervenuto per fornire le istruzioni operative per la comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore.

Per effetto dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011, a decorrere dal 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa (ad esclusione delle società semplici) – o in alternativa i soci o familiari – devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

Nello specifico, la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, soltanto, però, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione: in pratica, a titolo esemplificativo, i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione 2012 soltanto se l’utilizzo permane nel 2012.

Il provvedimento in commento, tuttavia, circoscrive l’ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da tale obbligo:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

- i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;

- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Con riferimento ai dati da esporre nella comunicazione, il provvedimento precisa che devono essere indicati:
- codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti, in caso di persone fisiche;

- codice fiscale, denominazione e comune di domicilio fiscale o Stato estero di residenza, per i soggetti diversi.

Oltre a tali elementi, devono essere fornite informazioni in merito all’utilizzo del bene, alla data di concessione (data di inizio e fine), al corrispettivo versato e al valore di mercato del bene.

Quanto ai termini di trasmissione, per i beni in godimento nel 2012 (anno di prima applicazione delle disposizioni) la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013a regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi in godimento.

Imprese che ricevono dai soci o familiari finanziamenti, niente obbligo per i finanziamenti sotto i 3.600 euro.

Con riferimento, poi, alle imprese che ricevono dai soci o familiari finanziamenti, il secondo provvedimento (n. 94904/2013) precisa che l’obbligo di comunicazione dei dati dei soggetti che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro; tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Anche in tal caso, per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nel 2012 (e solo nel 2012) la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

 

Cordialità.

 

 

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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