venerdì 5 febbraio 2016

Rappresentante fiscale «leggero» anche per i soggetti extra-Ue

Le istruzioni al modello IVA 2016 esonerano dalla dichiarazione annuale i rappresentanti di soggetti non Ue

Secondo quanto disposto dall’art. 44 comma 3 secondo periodo del DL 331/93, per i soggetti non residenti che effettuano in Italia esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o comunque “escluse” dall’IVA, la rappresentanza fiscale nel territorio dello Stato può essere limitata all’assolvimento degli obblighi di fatturazione e INTRASTAT (c.d. rappresentante “leggero”), con esclusione, quindi, della presentazione della dichiarazione annuale IVA (C.M. 23 febbraio 1994 n. 13).

La disposizione si applica, in particolare, con riferimento alle operazioni derivanti dall’immissione ed estrazione della merce dai depositi IVA, essendo ricomprese “anche le operazioni di importazione, esportazione, nonché quelle relative a beni giacenti nel deposito stesso” (purché da esse non derivi il pagamento o il recupero dell’imposta) e non le sole operazioni intra-Ue (sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 24 marzo 2015 n. 12).
Nella suddetta ipotesi, il ruolo di rappresentante fiscale “leggero” può essere assunto dal gestore del deposito, ai sensi dell’art. 50-bis comma 7 del DL 331/93.

Non essendo previste limitazioni da parte della norma di riferimento (art. 44 comma 3 del DL 331/93), possono avvalersi dell’istituto della rappresentanza fiscale “leggera” tanto i soggetti stabiliti in un altro Stato della Ue quanto i soggetti extra-Ue.
D’altronde, per quanto riguarda i depositi IVA, l’istituto – inizialmente confinato ai soli “soggetti passivi d’imposta identificati in altro Stato membro” – è stato esteso alla generalità dei soggetti non residenti a seguito della riscrittura dell’art. 50-bis comma 7 del DL 331/93 da parte dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 191/2002.

Ricostruito così il quadro normativo, qualche perplessità sull’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA da parte dei rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non Ue permaneva, posto che le istruzioni alla compilazione del modello, fino allo scorso anno, continuavano a riportare tra i soggetti esonerati “i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44 comma 3 secondo periodo del DL 331/93”.
Leggendo le istruzioni, quindi, risultava che i rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non Ue fossero comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Chiarimenti anticipati nella circolare n. 12/2015

I dubbi sono stati fugati dall’Agenzia delle Entrate dapprima con la circolare n. 12/2015 (§10), affermando che l’istituto della rappresentanza fiscale “leggera”, “in mancanza di una preclusione espressa nella norma, può essere utilizzato anche da soggetti residenti in Paesi terzi”.

Quindi, con la recente approvazione del modello IVA 2016 (provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016), l’Agenzia ha modificato le istruzioni sul punto, rispetto alla precedente versione delle stesse. Ora, tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA figurano, senza limitazioni, i soggetti passivi non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:
- che abbiano provveduto alla nomina di un rappresentante fiscale “leggero” a norma dell’art. 44 comma 3 secondo periodo del DL 331/93;
- qualora abbiano effettuato nel periodo d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA.

Va, da ultimo, ricordato che la “semplificazione” in esame viene meno con l’effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta la debenza dell’imposta o il relativo recupero, risorgendo a quel punto, in capo al rappresentante del soggetto non residente, tutti gli obblighi in materia di IVA, inclusa la dichiarazione annuale.